Provoca l’incidente a causa della droga e non sa dire quando l’ha assunta: non servono ulteriori controlli. Colpevole!

L’alterazione psicofisica causata dall’assunzione di stupefacenti, non necessita di ulteriori avalli medici, trattandosi di una sintomatologia dai tratti evidenti, percepibili anche da soggetti sforniti di specifica competenza.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 49393 del 9 dicembre 2013. Alla guida di un motociclo. La Corte d’Appello di Brescia conferma la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva condannato una donna per essersi posta alla guida di un motociclo sotto l’effetto di stupefacenti. L’imputata ricorre per cassazione. Se il quadro sintomatologico è chiaro, non occorre visita medica specialistica. Secondo l’impugnante, i sintomi eventualmente riscontrati al momento della guida non confermano l’ipotesi accusatoria ma sono solo motivo di ulteriori specifici accertamenti, al fine di verificare la sussistenza dell’alterazione. Il ricorso è infondato la Corte di Cassazione ha, invece, più volte affermato che in presenza di un acclarato quadro sintomatologico di alterazione mentale , la cui derivazione dall’assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l’ulteriore conferma derivante dalla visita medico specialistica, proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocabilmente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione attuale , causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope . Per andare esente da responsabilità, occorre una prova certa e inequivocabile. La donna denuncia, poi, il travisamento delle sue dichiarazioni in ordine all’assunzione delle sostanze. Ma, se è vero che ella non ha affermato con certezza di averne fatto uso, non lo ha nemmeno escluso facendo, anzi, ritenere probabile il contrario. Il dedotto travisamento non sussiste e, quindi, il ricorso deve intendersi rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 ottobre – 9 dicembre 2013, n. 49393 Presidente Romis – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 26/1/2012, dichiarata T.M. colpevole del reato di cui all'art. 187, del cod. della str., per essersi posta alla guida di motociclo in stato d'alterazione psicofisica causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, esclusa l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale e applicate le attenuanti generiche, condannò la medesima alla pena stimata di giustizia. 2. La Corte d'appello di Brescia, investita dell'appello dell'imputata, con sentenza dell'11/10/2013, confermò la statuizione di primo grado. 3. Avverso quest'ultima sentenza l'imputata ricorre per cassazione. 3.1. Con il primo motivo posto a corredo dell'impugnazione la ricorrente denunzia vizio motivazionale in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Assume l'impugnante che il perdurare della presenza nel sangue delle tracce di sostanza stupefacente assunta anche a diversi giorni di distanza, quando ormai gli effetti droganti si sono esauriti da tempo, impone la cautela, legislativamente prevista, di verificare che al momento della guida il soggetto si trovi in una condizione di effettiva alterazione causata da tali sostanze. Di conseguenza, gli elementi sintomatici eventualmente riscontrati, non assumono significato di conferma, bensì motivo per dar corso a specifico accertamento presso presidio ospedaliero, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dell'alterazione. Accertamento che, nella specie, non era stato effettuato. Inoltre, priva di concludenza logica doveva reputarsi l'affermazione contenuta in sentenza secondo la quale l'alta concentrazione dei residui di cannabinoidi induceva a ritenere che l'imputata si fosse posta alla guida in condizioni psicofisiche alterate. Invero, la mancanza di evidenze processuali sul punto svelavano l'inconsistenza della deduzione. 3.2. Con il successivo motivo la T. lamenta violazione del citato art. 187, in ordine alla nozione di alterazione, con la quale il legislatore non ha inteso fornire una qualificazione meramente descrittiva, bensì rinviare ad un'effettiva alterazione fisiologica, accertata clinicamente. 3.3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente denunzia vizio motivazionale, travisamento della dichiarazione dell'imputata in ordine all'assunzione della sostanza stupefacente ”, nonché violazione dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen Al contrario di quel che si trae dalla motivazione della sentenza gravata la T. si era limitata a dichiarare se non quel giorno comunque era un periodo che le usavo ” con la conseguenza che non potevasi da tale affermazione far derivare l'implicita ammissione di aver quel giorno assunto lo stupefacente. Considerato in diritto 4. Il ricorso è privo di fondamento. Questa Corte ha più volte condivisamente affermato che In presenza di un acclarato quadro sintomatologico di alterazione mentale . , la cui derivazione dall'assunzione di una delle sostanze previste dalla legge venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l'ulteriore conferma derivante dalla visita di medico specialista cfr. Cass., Sez. 4, 20/4/2010, n. 31966 , proprio perché un quadro di tal fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in stato di alterazione attuale , causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ” Cass., Sez. 4, n. 9155/013 del 28/11/2012, Donato nello stesso senso, fra le tante, Cass., Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Rv. 254402 . Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato conto delle condizioni psichiche alterate della conducente eloquio accelerato ed occhi lucidi , senza trovar smentita e ciò è bastevole. Anche a volere ritenere che con l'espressione sopra riportata l'imputata non abbia espressamente confessato di aver, quel giorno, fatto uso di sostanze stupefacenti, la circostanza di non averlo escluso a questo si limita l'asserto motivazionale ingiustamente censurato , facendo, anzi, ritenere probabile il contrario, correttamente è stata assunta ad elemento corroborante il quadro probatorio. Nessuna violazione di legge, inoltre, si riscontra nell'operato della Corte territoriale. L'effettiva alterazione psicofisica, che conferma l'attualità dell'effetto stupefacente dei principi attivi riscontrati nei liquidi organici, non necessita affatto, come sopra si è detto, di un'ulteriore avallo medico, trattandosi di una sintomatologia dai tratti evidenti, percepibili anche da soggetti sforniti di specifica competenza. Infine, come si è chiarito, non sussiste affatto il dedotto travisamento, stante che, in effetti, con la dichiarazione sopra riportata la T. non ha categoricamente escluso che anche quel giorno avesse assunto sostanze stupefacenti. 5. L'epilogo impone condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.