Detiene 104 gr di hashish: prima facie il fatto non è privo di gravità

In presenza di una contestazione per illecita detenzione, a fini di spaccio, di 104 gr. di hashish, il riferimento generico al dato ponderale e quantitativo della sostanza stupefacente non può soddisfare l’onere motivazionale circa la qualificazione come fatto di lieve entità.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 49330, depositata il 9 dicembre 2013. Il caso. Il Tribunale aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. a un imputato per il reato di cui all’art. 73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309/90, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al comma 5. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta ipotesi di lieve entità. A suo avviso, il Tribunale, omettendo qualsiasi motivazione, avrebbe riconosciuto la ipotesi di lieve entità, ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, che è configurabile soltanto quando la fattispecie risulti di trascurabile offensività. Secondo il ricorrente, non sarebbe rilevante il riferimento al mancato accertamento del principio attivo, in quanto, a suo dire, se si fosse ritenuto necessario tale accertamento, si sarebbe dovuto disporre perizia e respingere, dunque, la richiesta di patteggiamento. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Quanto alla motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla sussistenza della circostante attenuante di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, gli Ermellini hanno ribadito che la giurisprudenza di legittimità ne ritiene la superfluità soltanto se, in base all’imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, ma non anche quando né le modalità e circostanze dell’azione, né la quantità rinvenuta, siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, occorrendo in tal caso che il giudice motivi adeguatamente il suo convincimento . Dato quantitativo che di per sé non può ritenersi privo di offensività. Nel caso in esame, come evidenziato da Piazza Cavour, il Tribunale - pur in presenza di una contestazione che faceva riferimento alla detenzione a fini di spaccio di 104 gr. di hashish - si è limitato a ratificare, senza alcuna motivazione, l’accordo tra le parti che prevedeva il riconoscimento dell’attenuante in questione. Inoltre, il Collegio ha aggiunto che, come correttamente rilevato dal ricorrente, il mancato accertamento del principio attivo non può risolversi a favore dell’imputato, essendo onere del giudice procedere - ove ritenuto necessario - a perizia, con conseguente rigetto della richiesta di patteggiamento. Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 ottobre - 9 dicembre 2013, n. 49330 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22.3.2011 il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, applicava a D.B.B.S. , con la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex articolo 444 c.p.p. di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'articolo 73 DPR 309/90, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al comma 5. 2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Ancona, denunciando l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta ipotesi di lieve entità di cui all'articolo 73 co. 5 DPR 309/90. All'imputato risultava contestata l'illecita detenzione di gr.104 di hashish. Il Tribunale, con una formula di stile, omettendo qualsiasi motivazione, ha riconosciuto la ipotesi di lieve entità, che è configurabile, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, soltanto quando la fattispecie risulti di trascurabile offensività. Né certamente è rilevante il riferimento al mancato accertamento del principio attivo ove si fosse ritenuto necessario tale accertamento, si sarebbe dovuto disporre perizia e respingere pertanto la richiesta di patteggiamento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato, innanzitutto che la pena concordata tra le parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall'articolo 129 c.p.p. Ne consegue che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex articolo 444 c.p.p., le parti non possono rimettere in discussione profili oggetti vi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento. Il patteggiamento comporta, altresì, la rinuncia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale nei limiti dell'articolo 129 cod.proc.pen. e processuale nei limiti dell'articolo 179 cod.proc.pen. salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso prestato cfr. Cass. sez. 4 n. 16832 dell'11.4.2008 conf - Cass. sez. 6 n. 32391 del 25.6.2003 Cass. sez. 2 n. 6383 del 29.1.2008 . 2.1. Quanto alla motivazione della sentenza ex articolo 444 c.p.p. in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 73 comma V DPR 309/90, la giurisprudenza di questa Corte ne ritiene la superfluità soltanto se, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità, ma non anche quando né le modalità e circostanze dell'azione, né la quantità rinvenuta siano tali da giustificare, in assenza di altri elementi significativi, la qualificazione come fatto di lieve entità, occorrendo in tal caso che il giudice motivi adeguatamente il suo convincimento cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 4 n. 4104 del 12.11.2008 conf. Cass. pen. sez. 4 n. 20561 del 3.3.2011 Cass. pen. sez. 4 n. 4217 del 28.11.2012 . 3. Il Tribunale, pur in presenza di una contestazione che faceva riferimento alla detenzione a fini di spaccio di gr. 104 di hashish e, quindi, ad un dato quantitativo che di per sé non poteva, prima facie , ritenersi privo di offensività, si è limitato a ratificare, senza alcuna motivazione, l'accordo tra le parti che prevedeva il riconoscimento di siffatta attenuante. Non può, invero, soddisfare l'onere motivazionale il riferimento generico al dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente . A parte il fatto che, come correttamente rilevato dal ricorrente, il mancato accertamento del principio attivo non poteva risolversi a favore dell'imputato, essendo onere del giudice procedere, ove ritenuto necessario, a perizia con conseguente rigetto della richiesta di patteggiamento. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona.