‘Botta e risposta’ tra due iscritti del forum, comunicazione con più persone: è diffamazione

Polemica serratissima tra due componenti di un blog, poi, però, si supera la soglia della critica legittima. E l’autore del post offensivo viene condannato per diffamazione. Certo, il post era rivolto all’altro componente del blog, ma, in realtà, era potenzialmente visibile da tutte le persone registrate.

Soglia d’attenzione sempre più alta per le comunicazioni on line, soprattutto quando centrate su contenuti fortemente critici – a voler usare un eufemismo – e rivolte, inevitabilmente, a una platea sterminata di lettori. E ciò vale, sia chiaro, anche in un contesto più ristretto, quasi privato, quale quello di un forum anche in questo caso, difatti, si può parlare legittimamente di diffamazione”, di offesa dell’onore” e di comunicazione con più persone”. Cassazione, sentenza n. 49474, Quinta sezione Penale, depositata il 9 dicembre 2013 ‘Botta e risposta’. Scenario ‘virtuale’ è il blog di Forza Nuova Italia. Lì, difatti, due si scambiano scritti – post, in gergo tecnico – non ricchi di complimenti. Ma la soglia della legittima critica viene superata Ecco scattare la contestazione della diffamazione per i giudici, sia di primo che di secondo grado, non vi è dubbio sulla condotta, e sulla relativa condanna a quattro mesi di reclusione . Secondo l’uomo condannato, però, non è stato adeguatamente considerato che le frasi ‘incriminate’ erano parte di un contesto complessivo di considerazioni critiche di risposta alle accuse mosse da un altro partecipante del blog nei confronti di Pino Rauti. E comunque, aggiunge ancora l’uomo, il forum era riservato unicamente agli iscritti , quindi non sussiste il reato di diffamazione. Ma tutte queste obiezioni vengono respinte dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, considerando acclarata e indiscutibile la ricostruzione della vicenda fatta nei primi due gradi di giudizio, chiariscono che il fatto che si trattasse di un luogo di discussione limitato negli accessi non esclude affatto che vi sia stata la comunicazione con più persone richiesta dalla norma incriminatrice . Ciò significa che il ‘botta e risposta’ tra i due partecipanti del blog è valutabile come diffamazione . A meno che non si pretenda di sostenere l’esistenza di un forum composto da due soli iscritti

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 ottobre - 9 dicembre 2013 n. 49474 Presidente Marasca – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto di fatto 1. Amato Antonino è imputato del reato di cui all’articolo 595, commi uno e tre, del codice penale per avere inviato al blog di Forza Nuova Italia, l’8 maggio 2006, delle e-mails con contenuto diffamatorio nei confronti di A.F 2. L’Amato propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Palermo che ha confermato la sentenza del tribunale di Agrigento di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione attenuanti generiche equivalenti . 3. Con un primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’articolo 595, commi uno e tre, del codice penale in sostanza, lamenta che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che il portato diffamatorio era contenuto in mails scambiate in un forum privato, cui si accede mediante apposita iscrizione, e che si trattava comunque di porzioni di fasi estrapolate da un contesto complessivo di considerazioni critiche riguardo alle accuse che A.F. aveva indirizzato a Pino Rauti, capo del movimento Ordine Nuovo al quale aveva aderito l’Amato . 4. Con il secondo motivo di ricorso si censura l’omessa applicazione dell’articolo 599, comma due, dei codice penale, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti del processo per mancata considerazione del fatto che le frasi diffamatorie erano una risposta alla provocazione predisposta per colpire e denigrare non solo il Rauti, ma anche l’Amato, che se ne era sempre proclamato fedele seguace. 5. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si sostiene che il reato non sussiste perché il forum era riservato agli iscritti e si invoca la prescrizione del reato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché svolge considerazioni di merito senza evidenziare precise violazioni di legge o vizi di motivazione della sentenza impugnata, semplicemente fornendo dei fatti una propria personale interpretazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è ancora una volta inammissibile perché svolge considerazioni di carattere generale ed espone un proprio personale punto di vista sui fatti, senza evidenziare precisi vizi della sentenza. Quanto al lamentato travisamento dei fatti peraltro assolutamente non indicato in modo specifico si ricorda che a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma primo, lett. e ad opera dell’art. 8 della L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre in Cassazione il travisamento dei fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099 conf. Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola . 3. Il terzo motivo di ricorso è palesemente infondato, dal momento che per escludere la sussistenza del reato si sarebbe dovuto trattare di un forum composto da solo due iscritti, mentre il fatto che si trattasse di un luogo di discussione limitato negli accessi non esclude affatto che vi sia stata la comunicazione con più persone richiesta dalla norma incriminatrice. 4. L’inammissibilità originaria, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di valutare l’eventuale decorso dei termini prescrizionali Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale Sez. U., n. 33542 del 27/06/2001, Cavaliera Sez. U., n. 32 dei 22/11/2000, De Luca che, peraltro, nel caso di specie non sono a tutt’oggi decorsi, maturando solo il prossimo 8 novembre. 5. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione C. cost. n. 186 del 2000 - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.