Riconosciuta l’aggravante speciale del danno di rilevante gravità nella bancarotta impropria

In tema di bancarotta documentale fraudolenta impropria, l'aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all’art. 219, comma 1, l. fall. R.D. n. 267/1942 deve ritenersi applicabile anche all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, come evincibile dalla disciplina normativa di tale reato.

Le differenze strutturali tra la bancarotta propria e quella impropria sono infatti minime, e non attengono al dato oggettivo della condotta. Da ciò conseguirebbe, diversamente opinando, una ingiustificata disparità di trattamento a favore degli amministratori degli enti collettivi, tanto più irragionevole ove solo si consideri che le più vaste dimensioni dell'impresa societaria comportano normalmente una maggiore gravità e diffusività delle conseguenze dannose del reato di bancarotta. Lo ha ribadito la Sezione Feriale Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49132, depositata il 6 dicembre 2013. L’interpretazione estensiva dell’aggravante speciale. Nella decisione in esame, la sezione feriale della Suprema Corte ribadisce completamente quanto da essa già affermato in alcune precedenti sentenze. Come è noto, la circostanza aggravante speciale del danno di rilevante gravità presuppone l’attenta valutazione dell’intero comportamento del fallito, e il danno patrimoniale va valutato con riferimento all’entità del passivo fallimentare ed al pregiudizio arrecato ai creditori, mediante condotte che hanno intaccato” l’attivo ripartibile tra questi ultimi. Il dictum della sentenza in commento poggia, in primo luogo, sulla considerazione che, ai sensi dell'art. 223, comma 1, l. fall., agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 l. fall., si applicano le pene ivi stabilite. Tale disposizione rinvia, in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell'art. 223, comma 1, l.f., alle pene previste dall'art. 216 l.f. per la bancarotta propria, pene che si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall'art. 216 l.f., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati. Ne consegue che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale, e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte. La conclusione raggiunta dai giudici di Piazza Cavour va dunque nel senso che, laddove si ritenesse l'aggravante in questione non ravvisabile nei fatti di bancarotta commessi dal gestore di società, si perverrebbe all'irragionevole risultato di sottoporre l'imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, in quanto opportunamente identificato anche negli effetti speciali della circostanza aggravante in parola, rispetto a quello previsto per i fatti analoghi commessi nell'ambito della gestione societaria, per i quali sarebbe al più configurabile l'aggravante ad effetto comune, prevista dall'art. 61, n. 7, c.p., sempre in tema di danno di rilevante gravità conseguente alla condotta di reato. Alla luce delle suesposte considerazioni, sembrerebbe dunque doversi ritenere superato l’isolato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la diversità strutturale ed ontologica tra i reati di bancarotta fraudolenta impropria e di bancarotta ordinaria non consentirebbe l’estensione in via analogica, alla prima di tali fattispecie incriminatrici, dell’aggravante del danno di rilevante entità di cui all’art. 219 l.f Pertanto, stante il quadro delineato dalla decisione in esame, il richiamo letterale agli artt. 216, 217 e 218 l.f. contenuto nella norma di cui all’art. 219, comma 1, l.f., non dovrebbe più ritenersi ostativo al riguardo. Invero, pur sussistendo la menzionata diversità, l’applicazione dell’art. 219, comma 1, l.f. alle fattispecie di bancarotta impropria avverrebbe in base ad una interpretazione meramente estensiva, e non attraverso l’analogia in malam partem , pacificamente vietata in materia penale dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dagli artt. 1 e 199 c.p. e dall’art. 25 Cost. Il principio del ne bis in idem. La sentenza in commento consente pure di richiamare il tema del principio processuale del ne bis in idem . Come è noto, due sono gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in seno alla Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, in merito alla nozione di medesimo fatto storico . Da un lato, si è ritenuto che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem , l'identità del fatto sussista solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona Cass. n. 28548/2010 . Per contro, si è ritenuto che, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem , per medesimo fatto debba intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè condotta, evento e nesso di causalità, considerati però non solo nella loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente diverse disposizioni di legge Cass. n. 16703/2008 . Nel caso di specie, la Sezione Feriale ha deciso nel senso dell’assoluta diversità del fatto storico contestato consistito nel compimento di alcune operazioni dolose attraverso le quali uno degli imputati contribuiva a cagionare il fallimento di una delle società coinvolte rispetto a quello oggetto di una precedente condanna per bancarotta fraudolenta documentale, riportata dallo stesso imputato.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 26 luglio - 6 dicembre 2013, n. 49132 Presidente Esposito – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/01/2012, per quanto ancora rileva, la Corte d'appello di Milano ha confermato l'affermazione di responsabilità di A.P.G S. , A D.S. , V.B. con la sola eccezione del capo A10.2, per il quale è intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste , Q.F.A. e G.A Q. in relazione ai reati loro contestati. Agli imputati sono stati contestati vari episodi di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Ferrovie Torino Nord s.p.a. d'ora innanzi, FTN , che, per ragioni di comodità espositiva, verranno esaminati in riferimento alle censure svolte nei motivi di ricorso. 2. Sono stati proposti ricorsi nell'interesse degli imputati. F.A Q. ha proposto ricorso anche personalmente. 3. Il ricorso da A.P.G S. è affidato ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'art. 495 cod. proc. pen In particolare, si critica la Corte territoriale a per non avere ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare il costante acquisto, da parte sua e dei propri familiari, di azioni della FTN, la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati, la regolare esecuzione del finanziamento effettuato dalla Nisi in favore della Finligure, l'esistenza, in favore della Nisi e dello stesso S. , non solo di un affidamento per scoperto di conto corrente, ma anche di linee di credito variabili in funzione dei titoli che davano riporto, con la conseguenza che la Nisi, in occasione del primo versamento di aumento di capitale della Finligure, non aveva sconfinato dagli affidamenti, ma utilizzato un affidamento a fronte di riporto titoli b per non avere considerato le prove documentali allegate alla memoria del 27/10/2011, destinate a provare che la Interporto Rivalta Scrivia, all'epoca della vendita da parte della FTN, aveva in corso una pratica per la richiesta di un contributo alla Comunità Europea, poi erogato a partire dal 1992, talché la vendita al prezzo di lire 2.200.000.000 nel 1991 era stata determinata dalle pressioni della Cassa di risparmio di Alessandria, che aveva chiesto il rientro dell'esposizione della FNT, costringendo quest'ultima a svendere la partecipazione ad un prezzo non corrispondente a quello reale. Inoltre, la Corte non aveva considerato che il valore attribuito alle azioni della Interporto, alla stregua delle valutazioni espresse dal consulente di parte, era congruo che la residua somma di 250.000.000 di lire non era mai pervenuta ai venditori che, in cambio del credito vantato per la cessione delle quote della IRS, il gruppo Spirito aveva ricevuto solo 2.500.000.000 di lire, portati dalle azioni FNT rivenienti dalla quota di aumento di capitale non sottoscritta dagli azionisti, con la conseguenza che quest'ultima società si era arricchita, perché aveva evitato che le azioni rimanessero inoptate, mentre si era impoverito il Gruppo Spirito che lo S. , al momento della cessione, avvenuta alla fine del 1991, non era più nel consiglio di amministrazione della FTN. Il ricorrente, con riferimento alla sua responsabilità per l'appostazione nel bilancio dell'esercizio 1990 della partecipazione in Vedi, ha rilevato a che gli effetti dell'aumento di capitale della società, deliberato in data 08/09/1989, e la programmata sua ristrutturazione erano ancora in corso nel 1990 e non era prevedibili tra i risultati al 31/12/1990, data di chiusura dell'esercizio 1990 della FTN che, pertanto, il bilancio FTN di quest'ultimo esercizio non poteva che considerare il valore di VEDI quale risultava dal bilancio di tale società al 31/12/1989, approvato nell'estate del 1990 b che lo S. o persone a lui riconducibili non erano amministratori della società in quest'ultimo momento c che lo S. , alla luce del patto di sindacato tra gli azionisti R. , G. e D.S. , non aveva alcun potere di gestione nella FTN. Il ricorrente ha poi aggiunto che il contenzioso tra la Nisi e la Investelba non esisteva e che anzi esisteva la concreta plusvalenza relativa alla differenza tra l'appostazione della partecipazione in Investelba nei bilanci Vedi e il prezzo realizzato con la cessione della società alla Nisi che la nomina del Re. nel consiglio di amministrazione della Vedi, frutto di un macroscopico errore del medesimo S. sulle sue qualità gestionali e sulla sua capacità di apprezzare i fatti economici, non si era tradotta in alcuna conoscenza sullo stato della società che l'ingresso nel consiglio di amministrazione della FTN di due sue persone di fiducia, l'A. e il Re. , nel marzo 1992, non aveva apportato alcun incremento delle sue conoscenze, utilmente predicabili in relazione all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1991. 3.2. Con il secondo motivo, si chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione e, in via ulteriormente subordinata, si invoca l'applicazione dell'indulto, ai sensi dell'art. 1 della I. 31/07/2006, n. 241. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del D.S. si affida a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei contestati reati di bancarotta impropria anche con riguardo all'elemento soggettivo. In sintesi, le critiche del ricorrente si risolvono nell'attribuzione dell'intera responsabilità al R. , reale dominus nella gestione della FTN. Con riguardo agli ingiustificati esborsi, in favore degli amministratori, si ribadisce che si tratta di somme pertinenti all'attività gestionale. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il concreto ruolo assunto nella vicenda, la collaborativa condotta processuale, il decorso del tempo, l'età avanzata. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., la cui esclusione assume rilievo ai fini della prescrizione. 5. Il ricorso proposto nell'interesse del V. è affidato ai seguenti motivi. 5.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 649, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla condanna sofferta dal ricorrente ad opera del Tribunale di Savona, con sentenza del 14/01/2009. 5.2. Con il secondo motivo, si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali, contestando il carattere illecito dell'operazione e il ruolo rivestito dal ricorrente. In particolare, si rileva che l'acquisizione, da parte della FTN della quota Cofim, non aveva comportato per la prima società alcun depauperamento e si era perfezionata in epoca in cui il contraente Cofim non era a conoscenza del possibile stato di insolvenza di FTN. D'altra parte, esclusa l'esistenza di un accordo illecito tra il V. , il coimputato O. e gli amministratori FTN, doveva prendersi atto che il primo non aveva ricevuto alcun incarico professionale da quest'ultima società, talché non aveva l'obbligo giuridico di curarne gli interessi. 5.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 219, comma primo, l. fall., dal momento che la FTN, inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento del corrispettivo, non aveva subito alcun danno dall'operazione, mentre la scelta di utilizzare gli effetti bancari in conto future vendite era attribuibile a decisioni gestionali della medesima FTN. La rilevanza dell'affermata inesistenza del danno patrimoniale di rilevante entità viene, tra l'altro, colta anche sul versante dell'intervenuta prescrizione. 5.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alle carenze argomentative della sentenza impugnata in ordine al ruolo assunto, nel fallimento della FTN, dall'operazione della DIA Mare Verde . 5.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali, sia in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., sia in ordine alla mancata dichiarazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di F Q. e di G.A Q. è affidato ai seguenti motivi. 6.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione del principio del ne bis in idem e l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano, a fronte della competenza del Tribunale di Genova. Con ulteriore articolazione, si censurano a violazione del principio del contraddittorio, per il mancato accertamento delle cause della contumacia del coimputato R. b l'illiceità costituzionale del decreto che dispone il giudizio c la violazione di norme processuali in relazione all'inutilizzabilità della relazione del curatore, alla nullità della relazione del c.t.u., alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, all'impossibilità di un confronto in condizioni di parità con l'accusa, atteso il non ritrovamento o il frammentario ritrovamento della documentazione appresa in sequestri e perquisizioni. 6.2. Con il secondo motivo, si lamenta il fatto che la Corte territoriale abbia trascurato di accertare l'esistenza del necessario elemento soggettivo dei reati contestati, con riferimento al collegamento tra le operazioni ascritte e il dissesto. Si contesta, altresì, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, l. fall Con riguardo alla specifiche relazioni tra il c.d. gruppo Querci e la FTN, i ricorrenti lamentano il fatto che esse si sono tradotte in termini essenzialmente di arricchimento della società successivamente fallita. 6.3. Con il terzo motivo, si lamenta, in relazione all'operazione Cantieri Trieste la sostanziale estraneità del Gruppo Querci, rispetto ad una vicenda programmata e attuata su iniziativa della Banca di credito di Trieste, che comunque si era tradotta in un arricchimento della FTN. 6.4. Con il quarto motivo, si torna a contestare la concreta dispersione di risorse in relazione al prestito obbligazionario correlato alla vicenda di cui al punto che precede, che si era semplicemente accompagnato ad una restituzione di somme oggetto di un breve prestito - ponte, comunque con danno della Cifra. 6.5. Con il quinto motivo, in relazione ai finanziamenti concessi a Trade Fincomin Vedi 2 per l'acquisto della partecipazione Vedi, si lamenta l'incomprensibilità del capo di imputazione e il fatto che la Corte territoriale abbia trascurato di apprezzare l'intervenuta datio in solutum , con la quale la Cifra aveva limitato i danni derivanti dal contenzioso insorto con la Trade Fincomin e che non aveva realizzato alcun depauperamento della società fallita. 6.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione dell'art. 603, comma 2, c.p.p., con riferimento ai mezzi occorrenti a dimostrare l'ingente credito vantato dalla Cifra e dalla Tombolini. 6.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione dell'art. 603, in relazione ai documenti di cui alla memoria del 21/09/2011. 6.8. Con l'ottavo motivo si lamenta la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione e, con una finale articolazione, con la quale, in relazione a G.A Q. , si lamentano vizi motivazionali, afferenti la determinazione della pena e il mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, in relazione alla giovane età dell'imputato, alla sua incensuratezza e alla sua condotta collaborativa. 7. Il ricorrente F.A Q. ha proposto personalmente ricorso, affidato a 48 motivi, e ha depositato, in data 17/07/2013 e 25/07/2013 memorie ex art. 121 cod. proc. pen. nonché cinque motivi aggiunti. Altra memoria è stata depositata da Q.G.A. . Al riguardo, va osservato, in termini di tecnica espositiva, che la pluralità dei motivi presentati personalmente dal Q. , a volte anche in termini reiterativi nello stesso atto, induce, per ragioni di economia di trattazione, a rinviarne l'esame al prosieguo, in modo da realizzare una esposizione unitaria. I difensori dei Q. hanno depositato note in vista dell'udienza del 25/07/2013. 8. Il 25/07/2013 sono state dichiarate inammissibili le dichiarazioni di ricusazione proposte da F.A Q. e Q.G.A. . Considerato in diritto 1. Va, preliminarmente, affrontato il tema della prescrizione dei reati, comune a tutti i ricorrenti. Posto che la sentenza di primo grado è intervenuta in data 18/04/2007, occorre applicare la disciplina più favorevole, in concreto rappresentata da quella introdotta dalla l. n. 251 del 2005. Va poi premesso che sono infondati i motivi di ricorso con i quali si sostiene l'inapplicabilità dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., in relazione al danno patrimoniale di rilevante gravità. Ed, infatti, secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile all'ipotesi di bancarotta impropria, considerato che l'art. 223, comma primo, l. fall., - prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall'art. 216 l. fall., si applicano le pene ivi stabilite - rinvia, in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell'art. 223, comma primo, l. fall, alle pene previste dall'art. 216 l. fall., per la bancarotta propria, pene che si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall'art. 216 l. fall., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte Sez. 5, n. 127 del 08/11/2011 - dep. 09/01/2012, Pennino, Rv. 252664 v. anche Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009 . In definitiva, si deve considerare il termine di quindici anni, da aumentare di un quarto, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., sino a raggiungere il termine di anni diciotto e mesi nove, decorrenti dalla data della dichiarazione di fallimento del 24/02/1994. Si giunge in tal modo alla data del 24/11/2012. Deve, inoltre, tenersi conto delle varie sospensioni intervenute nel corso del dibattimento, che ammontano, per quanto concerne Q.F. a mesi nove e giorni ventiquattro, e, per ciò che concerne gli altri ricorrenti, a mesi otto e giorni cinque. A questo riguardo, si rileva, con riferimento alla sospensione prevista dalla I. n. 134 del 2003, che l'art. 5 della medesima legge, mentre presuppone, al comma primo, la procura speciale del difensore per la formulazione della richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., non implica, al secondo comma, per la legittimità della richiesta di sospensione del dibattimento, null'altro che il mandato difensivo, in coerenza con la regola generale dettata dall'art. 99, comma 1, cod. proc. pen Da ciò discende l'infondatezza della censura svolta, al riguardo, da F Q. nella memoria datata 25/07/2013 e della memoria depositata da G.A Q. . Ciò posto, come puntualizzato dalla sentenza di primo grado, all'udienza del 14/07/2013, a seguito di richiesta di rinvio del procedimento, ai sensi della citata l. n. 134 del 2003, il Tribunale ha rinviato, in piena osservanza della previsione legislativa, che impone il rinvio per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni , senza fissare un termine massimo, all'udienza del 14/10/2003. Siffatto rinvio - e la conseguente sospensione del termine di prescrizione disposta sempre dal comma secondo dell'art. 5 della l. n. 134 cit. -, seguito alla richiesta presentata, per quanto ancora rileva, nell'interesse di G Q. , Q.F. e di A D.S. , spiega i suoi effetti anche nei riguardi dei ricorrenti S. e V. , dal momento che la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato se praticabile l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Lagana1, Rv. 237586 . In ultima analisi, il termine di prescrizione per il ricorrente F Q. era destinato a maturare in data 17/09/2013, mentre, per gli altri ricorrenti, sarebbe maturato il 29/07/2013, ossia in data successiva alla presente decisione. 2. Ricorso S. . 2.1. Inammissibile è il primo, articolato motivo di ricorso. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli aspetti del giudizio che consistono nella vantazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili in sede di legittimità le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte . Ora, la Corte territoriale, con riferimento ai fatti di falso in bilancio cagionativi del fallimento, per quanto attiene al bilancio del 1990, limitatamente all'appostazione VEDI, e al bilancio 1991, limitatamente alle appostazioni VEDI e VEDI 2, ha rilevato a che lo S. , subito dopo la partecipazione all'aumento di capitale realizzato attraverso la cessione delle quote Interporto, aveva condotto in prima persona l'acquisizione di Investelba a favore della NISI s.r.l., società a lui riconducibile, e proprio nell'occasione, aveva chiesto e ottenuto la nomina di At Re. nel c.d.a. di VEDI, sua diretta interlocutrice nell'operazione Investelba, con l'incarico, in particolare, di monitorare attentamente la situazione dei conti. Ora, la Corte d'appello ha rilevato che, come risultava dagli atti processuali, subito dopo la cessione a NISI, a seguito della prima assemblea Investelba, lo S. aveva scoperto che vi era una concessione a terzi della gestione in affitto, per un canone obiettivamente modesto, del complesso turistico, che rappresentava il principale cespite della società acquisita e l'unica fonte di redditività dell'impresa. Ed infatti lo stesso S. si era rifiutato di onorare il contratto stipulato. In tale contesto, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, la sentenza impugnata ha concluso che correttamente il giudice di primo grado aveva qualificato tale situazione come un contenzioso , talché lo S. non poteva fondatamente rivendicare alcuna giustificazione rispetto all'approvazione del bilancio FTN 1990, in cui si continuava a stimare la partecipazione in VEDI 2 in termini che occultavano, tra l'altro, siffatto contenzioso del pari non era verosimile che lo stesso S. non avesse ricevuto da Ri. , da lui stesso collocato nel c.d.a., realistiche indicazioni sullo stato dei conti VEDI, cui era personalmente interessato. Ancora, se è vero che lo S. , nell'estate del 1991, aveva presentato le dimissioni dall'incarico di componente del c.d.a. della FTN, è però anche vero che, quando nella primavera - estate del 1992, si era giunti dalla formazione e all'approvazione del bilancio del 1991 della società poi fallita, egli aveva acquisito una posizione di assoluto rilievo nella compagine sociale, essendo anzi già vicino all'acquisizione di un cospicuo pacchetto azionario dal D.S. , che lo avrebbe trasformato in socio di controllo di FTN, in un momento in cui la vicenda Investelba si era acuita, con esplosione del contenzioso con M. , mentre i conti della VEDI erano in aperta rovina. Proprio in tale contesto, il R. , uomo di S. , era intervenuto a votare il bilancio del 1991 di FTN, che occultava, da un lato, le rovinose minusvalenze della VEDI di cui aveva piena cognizione, e, dall'altro, la perdita maturata nella cessione Interporto. In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha rilevato che la dedotta incapacità del R. , oltre ad essere circostanza illogica, non è affatto dimostrata. La Corte territoriale ha aggiunto, mostrando di esaminare le censure riproposte con il ricorso per cassazione, che la riprova della buona fede dello S. non poteva essere tratta dall'entità degli investimenti effettuati per l'acquisto delle azioni FTN. Ed, infatti, con riferimento alla vicenda Interporto, si registra una fraudolenta acquisizione tramite una permuta mascherata con riferimento alle massicce acquisizioni avvenute tra il dicembre 1991 e l'estate 1992, lo S. semplicemente non pagò i cedenti, operando delle acquisizioni a costo zero , al fine di poter manovrare sul mercato, come dimostrato dal fatto che, nel mese di settembre 1992, in cui aveva denunciato la frode subita dal D.S. , egli aveva utilizzato titoli FTN per trasferirli a Finligure, al prezzo ufficiale di borsa, per simulare un finanziamento in favore di quest'ultima società. Con riguardo poi all'operazione Interporto Rivalta Scrivia, la Corte territoriale ha poi rilevato che la cessione alla FTN di una quota del 4,86% della prima società, oltre a non giustificarsi economicamente in ragione della scarsità di mezzi della FTN, che, infatti, aveva proceduto ad un aumento di capitale per portare avanti altri progetti imprenditoriali complesso . , e oltre a rivelare il duplice ruolo dello S. - per un verso, amministratore di FTN e, per altro verso, venditore delle quote Interporto, in proprio e per conto del proprio gruppo - si caratterizzava per modalità fraudolente, finalizzate, da un lato, a consentire allo S. di partecipare all'aumento di capitale della FTN, attraverso un conferimento sottratto alla disciplina dettata dall'art. 2343 cod. civ., e, dall'altro, a consentire la fuoriuscita di 250 milioni di lire, in parte riscosse da un membro della famiglia R. e in parte dirottate verso impieghi che non è stato possibile accertare. Inoltre, la sopravvalutazione del pacchetto ceduto alla FTN, con corrispondente danno per quest'ultima società e per i suoi creditori, conseguente all'annacquamento del capitale sociale versato, è stata correttamente desunta dalla sentenza impugnata anche dal minor prezzo di successiva rivendita della quota in favore di altra società FINAVAL , minor prezzo che si giustifica, secondo le valutazioni tecniche in atti, in ragione della necessaria decurtazione del corrispondente valore del capitale economico conseguente al carattere di minoranza della partecipazione. Ora, il complesso di tali profili argomentativi non è scalfito, nella sua logicità, dalla riproposizione, da parte dello S. , delle difese svolte in appello, che, in ultima analisi, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è infondato, per quanto concerne i profili relativi all'intervenuta prescrizione, a proposito dei quali si rinvia alle considerazioni svolte nel n. 1 che precede. La richiesta subordinata di applicazione della I. n. 241 del 2006 è inammissibile. Al riguardo, va ribadito che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009, Albano, Rv. 245106 . 3. Ricorso D.S. . 3.1. Il primo motivo di ricorso, articolato in relazione ai diversi capi di imputazione dei quali il D.S. , è chiamato a rispondere, è inammissibile, in quanto si traduce nella sostanziale aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Ed, infatti, con riferimento ai diversi capi di imputazione per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha sottolineato il profilo, di carattere generale e assorbente, per cui il D.S. ha ricoperto, per tutta la durata della vita della società interessata dal procedimento, la carica di vice presidente e di presidente della FTN, ed è stato presente presso la sede sociale con un ruolo operativo. Inoltre, la sentenza impugnata ha rilevato a con riguardo all'operazione Alba 2000, che il D.S. era stato il sicuro beneficiario delle somme distratte e che la tesi della sua inconsapevolezza in ordine alla loro provenienza era smentita, oltre che dal ruolo gestionale concretamente assunto, dal fatto che la formale controparte di FTN nella vicenda era una società la LIFRA , il cui amministratore, Arcidiacono, amico del D.S. , era un mero prestanome di R. sebbene l'Arcidiacono abbia affermato di non avere mai parlato con il D.S. del proprio incarico, era tutto inverosimile che quest'ultimo avesse a tal punto trascurato l'operazione da non rendersi conto dell'identità del venditore e da non chiedergli chiarimenti b con riguardo ai fatti di doloso cagionamento del fallimento della FTN attraverso lo sconto di effetti relativo ai preliminari di compravendita sugli immobili di XXXXXXXX e di XXXXXXX, che il D.S. era stato presente in prima persona in vari snodi delle operazioni c con riferimento all'operazione Centro 2001 e FAMI, che il D.S. era risultato il beneficiario delle somme distratte e che la sua consapevolezza della provenienza del denaro discendeva dal suo ruolo gestionale d con riferimento alla vicenda delle partecipazione VEDI e VEDI 2, e al conseguente falso cagionativo del fallimento, che il D.S. era amministratore di TRADE - FINCOMIN, poi divenuta VEDI 2, all'epoca dell'acquisizione di VEDI, che egli aveva approvato il bilancio di PROGETTO INDUSTRIALI, che copriva i favori verso VEDI che egli non poteva credibilmente negare di essere a conoscenza del contenzioso Investelba e con M. , noto ben prima dell'approvazione del bilancio del 1991, giacché a fine 1991 la FTN aveva avviato una azione legale contro il medesimo M. che egli non poteva non constatare la palese discrasia tra la rappresentazione della situazione FTN affidata alla semestrale 6/92 Consob e le risultanze preoccupanti che emergono dai verbali del c.d.a. di FTN che egli stesso aveva sottoscritto la falsa semestrale Consob 6/93 e con riferimento all'operazione Fertofin, che la tesi difensiva del D.S. , secondo cui FTN non avrebbe dismesso la sua partecipazione in Alba/Fertofin, era smentita dal fatto che egli aveva partecipato al c.d.a. del 27/02/1993, nel corso del quale il R. aveva prospettato che la Fertofin era in corso di acquisizione, ciò che avrebbe dovuto destare l'immediata reazione di chi la riteneva mai uscita dal patrimonio FTN f con riferimento all'operazione Primula, che il D.S. , dopo avere escluso di avere mai firmato assegni in bianco, aveva ammesso di avere sottoscritto l'assegno con il quale risorse della FTN erano state dirottate verso la PROGETTI INDUSTRIALI, che FTN non aveva alcun interesse a sostenere, a differenza di Fertofin, della quale il D.S. era amministratore delegato g con riferimento all'operazione Prima Officina Carte Valori Turati Lombardi, che il D.S. aveva partecipato all'approvazione del bilancio FTN al 31/12/1990 e che non poteva ignorare che, nella vantazione della partecipazione nella Turati Lombardi, erano state recepite voci di costo fittizie, anche perché, all'epoca, era amministratore di Fertofin, società controllante della PROGETTI INDUSTRIALI, il cui bilancio, approvato proprio dal D.S. , recepiva integralmente le fittizie operazioni di acquisto della partecipazione di Turati Lombardi e gli altrettanto fittizi pagamenti h con riferimento all'operazione Tielle Moduli Continui, che era emerso il suo personale coinvolgimento nella gestione della vicenda e la piena consapevolezza della situazione di dissesto della società i con riferimento all'emissione del prestito obbligazionario, alla fideiussione a Immobiliare '90 e all'operazione COFIM, che, accanto al ruolo gestionale del D.S. , doveva essere considerato che, attraverso la triangolazione con la Immobiliare '90, l'imputato aveva conseguito cospicui vantaggi patrimoniali nell'ambito della vicenda COFIM I con riferimento all'operazione Biosoil, che la FTN aveva sostenuto costi a favore di una società costituita dal D.S. e a quest'ultimo riferibile, senza che risultasse in alcun modo una concreta prospettiva di acquisizione della partecipazione in Biosoil o una diversa spiegazione idonea a illuminare gli interessi della società fallita m con riferimento agli esborsi in favore degli amministratori, che non era dato intendere l'inerenza delle spese all'attività aziendale, trattandosi o dell'attività di consulenza presso società controllate, che queste ultime avrebbero dovuto retribuire, o di attività espressive dell'incarico amministrativo, di per sé retribuito, o di spese non giustificate dall'uso della foresteria e delle auto alle spese per capi di abbigliamento o finalità turistiche . Tali profili fattuali, unitariamente valutati dalla sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei singoli episodi, non risultano scalfiti dalla riproposizione delle censure articolate nell'atto di appello. 3.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, dal momento che la Corte territoriale, coerentemente con la ricostruzione fattuale che alimenta la conclusione della penale responsabilità, ha valorizzato il ruolo primario assunto dall'imputato, unitamente al R. , nella gestione della FTN, sia per la durata della sua partecipazione, sia per il livello qualitativo di quest'ultima, tradottasi nell'assunzione di cariche sociali, nel personale coinvolgimento in una pluralità di operazioni e nella percezione di somme per un notevole importo. Tali elementi sono stati, con motivazione congrua, ritenuti prevalenti rispetto alle circostanze dedotte dalla difesa e valorizzate anche nel ricorso per cassazione, con particolare riguardo all'età del D.S. e alla presofferta custodia cautelare. Quanto poi al significato del contributo informativo fornito dal ricorrente, la Corte territoriale ha puntualmente rilevato come lo stesso, con specifico riguardo alla propria posizione, sia stato sostanzialmente inteso a ridimensionare la propria posizione, attraverso la prospettazione di situazione del tutto inverosimili. 3.3. Il terzo motivo del ricorso, concernente la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è infondato per le ragioni indicate supra sub n. 1. 4. Ricorso V. . 4.1. Il primo motivo del ricorso è infondato, dal momento che la condanna sofferta dal V. per effetto della sentenza del Tribunale di Savona del 14/01/2009 riguarda una bancarotta fraudolenta documentale art. 216, comma primo, n. 2, l. fall. a lui ascritta in quanto amministratore della Kursaal s.r.l., laddove, nel presente procedimento, l'imputazione riguarda essenzialmente alcune operazioni dolose attraverso le quali il ricorrente ha contribuito a cagionare il fallimento della FTN art. 223, comma secondo, l. fall. . In definitiva, il fatto storico contestato al V. è assolutamente diverso da quello al quale si riferisce la decisione del Tribunale di Savona. 4.2. Inammissibile è il secondo motivo. Nella sostanza il ricorrente rileva che il regolamento del corrispettivo delle quote della COFIM s.r.l. da parte della FTN prevedeva a pagamenti per lire 5.380.000.000, da effettuarsi da parte di Immobiliare 90 s.r.l., che non erano mai intervenuti, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado b un pagamento di lire 160.000.000 a favore di un soggetto estraneo ai cedenti c la consegna di effetti per lire 350.000.000 d l'attribuzione di future obbligazioni convertibili FTN per lire 4.800.000.000, mai emesse. Ne discende, secondo tale prospettazione, che la FTN aveva pagato poco o nulla per siffatta acquisizione, con la conseguenza che non si era realizzato alcun depauperamento. La critica, tuttavia, appare priva di specificità, in quanto i giudici di merito, pur dando atto che l'iniziale progetto di versamento del corrispettivo non aveva trovato attuazione quanto all'intervento della Immobiliare 90 s.r.l., affermano anche che risultano documentate le modalità di estinzione del debito da parte di FTN attraverso versamenti per banca e consegna di obbligazioni derivanti dall'emissione di un prestito obbligazionario e, infatti, anche nell'appello del V. si ammette che una distribuzione, sia pur parziale, di obbligazioni intervenne . Apodittica è poi, a fronte della complessa motivazione della sentenza di secondo grado, in ordine alla manifesta incongruità del valore di cessione, la contraria valutazione espressa dal ricorrente, che non si occupa di nessuno dei dati documentali valorizzati dalla decisione impugnata v., in particolare, pag. 103 ss. . Quanto alla affermata estraneità del V. alle vicende della FTN e al suo ruolo all'interno della COFIM, le censure non investono in alcun modo le considerazioni dei giudici di primo grado pag. 59 e 174 della sentenza e di secondo grado pag. 106 della decisione , che valorizzano l'ampiezza dei rapporti collaborativi esistenti tra il ricorrente e il R. . Al riguardo, deve aggiungersi che la Corte territoriale non ha affatto escluso l'esistenza di una ramificata relazione tra il V. e il R. . L'assoluzione relativa all'operazione Stella Verde scaturisce, infatti, dalla mancata dimostrazione di un legame tra il V. e il coimputato O. , da un lato, e il finale beneficiario dell'operazione. Ne discende che da siffatta pronuncia non può trarsi alcuna indicazione che riveli una contraddittorietà nella motivazione relativa all'esistenza della vasta rete di rapporti tra il ricorrente e il R. . 4.3. Il terzo motivo è travolto dall'inammissibilità del secondo motivo, in quanto aspira ad una rivalutazione dell'esistenza del danno di rilevante gravità, muovendo dalla premessa dell'assenza di un pregiudizio per la fallita FTN, motivatamente riscontrato, per quanto sopra rilevato, dai giudici di merito. 4.4. Anche il quarto motivo è inammissibile, per l'assoluta genericità con la quale si ripropone la tesi della rilevanza assunta dall'operazione della DIA Mare Verde in ordine all'andamento delle società coinvolte, trascurando di considerare il fondamento documentale delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito e il fatto che quando la DIA era intervenuta nel 1993, già da due mesi era stato predisposto un piano di risanamento che dava atto dell'impossibilità della FTN di pagare i suoi debiti e che assegnava ai creditori un termine per la risposta, ormai scaduto al momento delle perquisizioni. E ciò senza dire che, dopo la dichiarazione di fallimento, tutte le partecipazioni attive appostate in bilancio non erano riscontrate da valori reali pag. 117 della decisione di secondo grado . 4.5 Inammissibile è, infine, il quinto motivo di ricorso, giacché il diniego dell'auspicata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione che, valorizzando i vari precedenti penali e, in particolare, le due condanne per bancarotta fraudolenta, non palesa alcuna manifesta illogicità. Con riferimento, poi, alla contestata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, I. fall., si rinvia alle considerazioni svolte supra sub 1, dove viene affrontato lo specifico motivo di ricorso. 5. Ricorso Q. . 5.1. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse dei Q. al pari del primo, sesto e settimo motivo - quest'ultimo nelle articolazioni che investono la questione di competenza del ricorso presentato dal Q. personalmente , nelle sue varie articolazioni, è infondato. Per intanto, si rileva che la competenza territoriale del Tribunale di Milano scaturisce dal fatto che quel giudice ha dichiarato il fallimento della società FTN. Al riguardo, va ribadito che, anche in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria, occorre aver riguardo al giudice del luogo in cui il reato è stato consumato, che corrisponde a quello in cui è stato dichiarato il fallimento Sez. 1, n. 4356 del 16/11/2000 - dep. 01/02/2001, Agostini, Rv. 218250 Sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999 - dep. 21/02/2000, Auriemma, Rv. 216433 Sez. 1, n. 1825 del 06/11/2006 - dep. 22/01/2007, Iacobucci, Rv. 235793 . Siffatte considerazioni rendono inammissibili, per manifesta infondatezza, anche la seconda articolazione dell'undicesimo motivo, il dodicesimo motivo, la prima articolazione del quindicesimo motivo e le considerazioni svolte nel prosieguo dello stesso motivo del ricorso proposto personalmente dal Q. , che lamentano la violazione del principio di precostituzione del giudice. Inoltre, correttamente è stato esclusa la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto, a fronte della ricostruzione delle vicende processuali tratteggiata dalla Corte territoriale pag. 119 della decisione - ricostruzione non contrastata da alcuna diversa risultanza processuale -, emerge che le indagini genovesi hanno dato luogo a diversi procedimenti, definiti con sentenza del Tribunale ligure del 03/12/1997 e del 09/03/1998. Un primo procedimento non riguardava il Q. un secondo procedimento, concernente il Q. e il R. , indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 460 cod. pen. e 2621 cod. civ., si è concluso con decreto di archiviazione, che non svolge alcuna incidenza sul presente procedimento. Quanto detto rende palese l'infondatezza del diciassettesimo e del trentasettesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. che ribadisce la violazione del principio del ne bis in idem , e del diciottesimo motivo del medesimo ricorso che da tale premessa fa discendere la conseguenza della inefficacia, non esecutività, non eseguibilità della decisione finale . Con riferimento al mancato accertamento delle cause della contumacia dell'imputato R. , oggetto anche della prima articolazione del quattordicesimo motivo e della prima articolazione del sedicesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. , deve ribadirsi, in radice, il radicale difetto di interesse dei ricorrenti. Inammissibile è poi la seconda articolazione del sedicesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. , nel quale si lamenta la nullità della sentenza per sopravvenuta estinzione del reato a causa della morte del R. , giacché tale evento non incide sulla concorrente responsabilità dei coimputati. Le ulteriori eccezioni di nullità del ricorso proposto nell'interesse dei Q. sono, del pari, immeritevoli di accoglimento. Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che assolutamente generica è, nel ricorso proposto nell'interesse dei Q. , la censura che prospetta l'illiceità costituzionale del decreto che dispone il giudizio, in relazione ad un'altrettanto genericamente prospettato vizio attinente alla posizione di terzietà del giudice. Volendo considerare, nella medesima prospettiva, le censure contenute nel ventesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. , il quale si duole della trasfusione nel decreto dei risultati delle indagini, con conseguente inquinamento della terzietà del giudice, deve ribadirsi che non è nullo il decreto che dispone il giudizio, qualora contenga un'indicazione più che sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. Tale nullità non è prevista dall'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. cosicché l'esigenza dell'indicazione sommaria costituisce un limite minimo. Né è violato il principio della formazione della prova nel dibattimento perché esclusivamente al giudice dello stesso è riservata la valutazione delle fonti di prova e dei fatti, con esclusione della utilizzazione di quelli ritenuti ininfluenti Sez. 4, n. 3807 del 29/03/1993, Calligaris, Rv. 193886 . A ciò deve aggiungersi a che del pari generica è la dedotta violazione dell'art. 222, comma 1, lett. e del codice di rito, con riguardo alla relazione del consulente tecnico del P.M., che non ha assunto il ruolo di perito e per il quale, tra l'altro, per effetto dell'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen., non opera la causa invocata b che, in tema di prova documentale art. 234 cod. proc. pen. , le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società Sez. 5, n. 39001 del 09/06/2004, Canavini, Rv. 229330 c che l'avere assunto le conclusioni della relazione del curatore a contenuto della richiesta di rinvio a giudizio non implica alcuna nullità di quest'ultima d che del tutto generica, perché sganciata da un puntuale riferimento alla concreta ricostruzione dei fatti e alla decisività degli elementi mancanti, è la deduzione concernente l'impossibilità di difendersi in ragione del sequestro di taluni documenti. Sempre nella fase preliminare del giudizio si collocano le censure sviluppate nel motivo n. 26 del ricorso presentato personalmente dal Q. . Al riguardo, si osserva a che l'iscrizione della notizia di reato può ben riguardare una o più persone e che le scelte del P.M., anche alla luce delle complesse vicende oggetto di indagine, non hanno comportato alcuna violazione di norme previste a pena di nullità b che, pertanto, non è dato cogliere il fondamento normativo della eccepita inutilizzabilità fisiologica e patologia di tutta l'istruzione probatoria c che la dedotta incompatibilità funzionale del G.i.p/G.u.p. non assume rilievo ai fini della validità degli atti processuali, in assenza di dichiarazione di ricusazione. Per ragioni di connessione logica, va in questa sede rilevata, altresì, l'inammissibilità delle critiche indirizzate dal tredicesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. nei confronti del decreto che dispone il giudizio, critiche che, attenendo al contenuto argomentativo dello stesso, non si conciliano con la non impugnabilità del menzionato provvedimento. Sempre per il carattere preliminare della questione, va poi affrontata la questione, oggetto dell'ultima articolazione del quindicesimo motivo e nel ventiduesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. , relativa all'autodifesa. Al riguardo, va ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. nella parte in cui il menzionato articolo del codice di rito non prevede la facoltà di autodifesa dell'imputato, trattandosi di scelta politica del legislatore che, in quanto mirata a garantire l'effettività del diritto di difesa, non appare priva di ragionevolezza Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv. 256085 . Né, va aggiunto, siffatta conclusione menoma le ampie garanzie difensive riconosciute all'imputato e si pone in contrasto con i precetti dell'art. 6 CEDU invocati nel motivo aggiunto n. 1 presentato dal Q. personalmente . Il diciannovesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. lamenta la violazione dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso, nonostante l'avvenuta proposizione di una dichiarazione di ricusazione. La censura è infondata. Ed, infatti, il giudice che riceve una dichiarazione di ricusazione fondata sugli stessi motivi di altre precedentemente rigettate non è tenuto, prima di pronunciare la sentenza, ad attendere la decisione sulla ricusazione Sez. 6, n. 40997 del 07/11/2006, Stara, Rv. 235472, che richiama Corte cost. n. 10 del 1997 . Ora, nella specie, attraverso una valutazione sostanziale e non formale dei motivi di doglianza, il Tribunale prima e la Corte territoriale poi hanno esattamente rilevato che le violazioni dei diritti contestate al presidente del collegio di primo grado riguardavano un episodio risalente al 2004, che doveva ritenersi compreso nelle denunciate violazione di diritti oggetto delle precedenti dichiarazioni di ricusazione. Quanto poi al fatto che, alla data della decisione di primo grado, fosse pendente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello reiettivo di una precedente dichiarazione di ricusazione, è sufficiente rilevare che il giudice ricusato ha il potere di pronunciare sentenza dopo la decisione di inammissibilità o di rigetto, senza necessità che sia previamente definito il ricorso medio tempore proposto avverso tale decisione Sez. 2, n. 7220 del 21/12/2006 - dep. 21/02/2007, Cantoni ed altro, Rv. 235862 . 5.2. Infondato è il motivo n. 25 del ricorso presentato personalmente dal Q. , che lamenta la mancata corrispondenza tra i capi di imputazione di cui al decreto che dispone il giudizio e i fatti per i quali è intervenuta condanna, dal momento che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d. lgs. n. 61 del 2002 - e per le ragioni indicate nel paragrafo che segue -, il P.M. ha proceduto correttamente ad integrare le originarie contestazioni. 5.3. Un tema prospettato nell'ultima articolazione del settimo motivo, nella prima articolazione dell'undicesimo motivo, nella seconda articolazione del quattordicesimo motivo, nella seconda articolazione del quindicesimo motivo del ricorso presentato dal Q. personalmente investe la dedotta violazione del principio di irretroattività della legge penale. È, tuttavia, sufficiente al riguardo, ribadire che la nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali artt. 2621 e 2622 cod. civ. e di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario art. 223, comma 2, n. 1, R. D. 16 marzo 1942 n. 267 , ad opera, rispettivamente, degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224605 . Ciò in generale. Con riferimento ai casi concreti, si rinvia all'esame immediatamente successivo degli ulteriori motivi di ricorso. 5.4. Inammissibile è il motivo n. 23 e n. 35 del ricorso presentato personalmente dal Q. , che lamenta il mancato esame delle argomentazioni contenute nelle numerose memorie depositate, giacché, a fronte della ampia e argomentata decisione della Corte d'appello, che esamina i profili sinteticamente riassunti nel motivo di ricorso, non è dato intendere quale considerazione difensiva sarebbe stata concretamente trascurata. 5.5. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dei Q. nonché l'ottavo, il nono e il trentatreesimo motivo del ricorso proposto dal Q. personalmente sono inammissibili, nelle articolazioni attraverso le quali contestano che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valutato il profilo causale, teleologia e soggettivo del reato di bancarotta impropria. Con riferimento alle censure prospettate dal Q. personalmente, si rileva che esse si traducono in astratte affermazioni di principio, slegate dalla concreta realtà processuale. Lo stesso è a dirsi delle doglianze contenute nel nono motivo di ricorso. Con riferimento al secondo e al trentanovesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse dei Q. , si osserva che la sentenza impugnata ha correttamente escluso che l'esistenza di crediti residui del c.d. gruppo Querci assumesse rilievo al fine di negare il dolo sia nelle distrazioni che nella condotta cagionativa del dissesto. Anzi, l'esistenza dei crediti - cui si correla l'attività di recupero in extremis descritta a pag. 28 e 29 della sentenza di secondo grado - conferma l'ipotesi distrattiva che ben può ricollegarsi ad una situazione di asserito credito. Tali considerazioni rivelano del pari l'inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo n. 48 del ricorso proposto personalmente dal Q. , che ribadisce la rilevanza delle ragioni creditorie vantate nei confronti di FTN. Ne discende, peraltro, la coerenza delle decisioni della Corte territoriale, quanto alle richieste istruttorie tese a dimostrare siffatti crediti e oggetto della seconda doglianza del motivo n. 25, n. 43 e n. 44 del ricorso presentato personalmente dal Q. . Per quanto attiene, infine, la censura, pure svolta nel motivo, secondo cui alla bancarotta impropria non sarebbe applicabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., si rinvia a quanto rilevato supra sub 1. La puntuale individuazione dei fini perseguiti dai ricorrenti nelle loro operazioni rende altrettanto inammissibile la reiterazione delle censure contenute nell'atto di appello, riproposte con il motivo n. 21 e n. 28 del ricorso presentato personalmente dal Q. . 5.6. Inammissibile per manifesta infondatezza è il decimo e il trentaseiesimo motivo del ricorso presentato dal Q. personalmente, che valorizza il piano di risanamento predisposto dalla FTN, come elemento idoneo a giustificare l'irrilevanza della dichiarazione di fallimento successivamente intervenuta e delle condotte ascritte al ricorrente. Al riguardo, anche a voler prescindere dalle puntuali considerazioni riservate dalla Corte d'appello all'assoluta inadeguatezza del piano, resta assorbente la considerazione per cui è insindacabile da parte del giudice penale la sentenza dichiarativa di fallimento Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 . Per ragioni di connessione logica, va affrontato in questa sede il motivo n. 40 del ricorso proposto personalmente dal Q. , il quale lamenta la mancata sospensione del procedimento, in pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. La censura è infondata, in quanto, in tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 cod. proc. pen. qualora sia in corso il procedimento civile per l'accertamento dello status di fallito, ferma restando, una volta che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. b cod. proc. pen. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 cit. . L'esistenza di un potere discrezionale esclude che il suo mancato esercizio comporti un vizio della decisione. Identiche conclusioni si impongono in relazione alla pendenza del giudizio di revocazione straordinaria concernente la sentenza dichiarativa di fallimento oggetto del motivo aggiunto n. 5 . 5.7. Il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse dei Q. e il ventinovesimo motivo del ricorso proposto personalmente dal Q. , che investono la c.d. operazione Cantieri Trieste, è del pari inammissibile, in quanto, riproponendo le censure formulate in atto di appello, finisce per non confrontarsi con la sottolineatura dello specifico interesse perseguito dal Gruppo Querci a rendere servizi alla Banca di credito di Trieste, che costituiva il principale polmone finanziario attraverso cui passava l'attività della società CIFRA, società finanziaria e holding di partecipazioni del gruppo. In definitiva, l'intervento nella vicenda Cantieri Trieste ha finito per fruttare al gruppo Querci larga disponibilità di risorse da utilizzare per le proprie attività di impresa. In questa prospettiva, perde rilievo lo specifico interesse perseguito dalla Banca e il suo specifico ruolo nella Cantieri Trieste alla cui dimostrazione è funzionale l'irrilevante documento valorizzato a pag. 43 del ricorso presentato nell'interesse dei Q. e le restanti prove articolate dai ricorrenti v. al riguardo, anche il motivo n. 45 del ricorso e il motivo aggiunto n. 3 proposto personalmente dal Q. . Le argomentazioni con le quali si sostiene poi che l'operazione si risolse in un sostanziale vantaggio per FTN ancora una volta non considerano che il rilevante prestito obbligazionario, coperto dalla banca triestina e dalla società finanziaria Proinvest, venne subordinato all'acquisizione da parte della FTN della partecipazione del 49% della società Cantieri Trieste, gravemente esposta nei confronti della Banca, ad un prezzo largamente superiore al valore della partecipazione e del tutto ingiustificato rispetto alle effettive prospettive industriali la società aveva infatti maturato ingentissime perdite che l'avrebbero poi condotta alla dichiarazione di fallimento . E questo senza dire che la FTN venne anche indotta, per il proprio disperato bisogno di liquidità, ad accettare l'iscrizione, a favore dei citati obbligazionisti, di un'ipoteca sui terreni di . - peraltro non menzionata nel prospetto informativo comunicato al mercato -, in sostanza pagando un altissimo interesse di sconto per la realizzazione dell'operazione, che avrebbe sottratto ulteriori risorse ai creditori. Del tutto logicamente, la Corte territoriale ha poi esaminato la vicenda della successiva rivendita della partecipazione Cantieri Trieste da FTN alla società Tirrenica, sottolineando a che l'operazione era programmaticamente compensata attraverso il ritrasferimento, nel medesimo arco temporale, di rilevanti cespiti immobiliari da FTN e sue controllate al gruppo Querci a prezzi che, come si legge nella nota manoscritta citata a pag. 122 della sentenza impugnata inviata da A Q. allo zio F. , odierno ricorrente, in relazione all'incontro avuto con il R. , consentano di ammortizzare la evidente sopravvalutazione delle azioni del cantiere b a fronte del trasferimento a Tirrenica, FTN aveva ricevuto direttamente in pagamento solo una parte limitata del prezzo convenuto, atteso che il maggiore importo di 4.200 milioni di lire era stato versato attraverso una compensazione di ragioni creditore vantate dal Q. , in un momento in cui palese era l'insolvenza di FTN. Tale apparato argomentativo non è attinto da alcuna critica idonea ad inficiarne la tenuta logica, con la conseguenza che le doglianze dei ricorrenti si traducono nella pretesa, inammissibile in sede di legittimità, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie. 5.8. Identiche considerazioni si impongono in relazione al quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse dei Q. , al motivo n. 30 del ricorso proposto personalmente dal Q. e al motivo aggiunto n. 4. Deve, inoltre, ribadirsi che l'esistenza di ragioni di credito contrapposte non elide la distrazione consumata. 5.9. Anche il quinto motivo del ricorso presentato nell'interesse dei Q. e il motivo n. 31 del ricorso proposto personalmente dal Q. sono inammissibili, per le stesse ragioni sopra ricordate. Al riguardo, deve osservarsi che le censure concernono il capo A13.3., ossia la dissipazione riferibile all'impegno finanziario sostenuto da FTN per l'acquisto della partecipazione VEDI. Ora, il fatto che il curatore definisca nella sua relazione tale operazione oscura è un dato che non rileva affatto in relazione al distinto problema della chiarezza del capo di imputazione. Ma soprattutto, nel merito, deve rilevarsi che le censure prospettate dai ricorrenti non colgono il nucleo dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata che, attraverso un compiuto esame delle risultanze processuali, giunge alla conclusione della rovinosa condizione in cui si trovava la società VEDI, al punto che il precedente titolare, M. , aveva ceduto, praticamente senza corrispettivo, la sua quota di partecipazione alla CIFRA del gruppo Querci, che l'avrebbe rivenduta, a condizioni onerose, alla Trade Fincomin, controllata FTN e che avrebbe finanziato l'intera operazione , destinata ad assumere in seguito la denominazione VEDI 2. Ma, al di là di questo profilo, è soprattutto la puntuale analisi del valore del patrimonio netto della VEDI ad illuminare il fondamento della responsabilità pag. 133 ss della sentenza impugnata . Le puntuali indicazioni della sentenza impugnata pag. 135 della decisione non sono scalfite dalle irrilevanti considerazioni contenute in ricorso, quanto a agli accordi intervenuti fra la CIFRA e un terzo, in vista del soddisfacimento delle ragioni creditorie della prima b all'incidenza dell'operazione della DIA di Genova nella vita della FTN. A proposito di quest'ultima, è sufficiente rilevare che, quando la DIA intervenne con le perquisizioni del 1993, era già da due mesi stato predisposto un piano di risanamento che dava sostanzialmente atto dell'impossibilità di FTN di pagare i suoi debiti, in quanto proponeva modalità di estinzione delle obbligazioni, che non risulta siano mai state accettate dai creditori. Tanto è sufficiente a concludere per l'inammissibilità per manifesta infondatezza del secondo, del terzo, del quarto, del quinto motivo del ricorso e del motivo aggiunto n. 2 presentato dal Q. personalmente, il quale insiste nel fare riferimento al 1992, che però rappresenta la data iniziale considerata dalle indagini della DIA pag. 30 del ricorso stesso , non certo l'esteriorizzazione delle stesse e, infatti, a pag. 31 del medesimo ricorso si da atto che l'iscrizione del Re. nel registro degli indagati risale al 01/03/1993. Del pari inammissibile, per le stesse ragioni, è il motivo n. 27 del medesimo ricorso da ultimo citato che ripropone, sul versante argomentativo e delle richieste istruttorie non accolte, la centralità dell'operazione della DIA nel provocare il fallimento della FTN e del motivo n. 46 dello stesso ricorso. Deve aggiungersi, con riguardo al motivo n 32 del ricorso presentato personalmente dal Q. , che le critiche rispetto all'affermazione di responsabilità non colgono nel segno, giacché non è la mera presenza del Q. , presidente del c.d.a., alle sedute di quest'ultimo a rivelarne la colpevolezza, nell'ordito argomentativo della Corte territoriale, ma il ruolo sostanziale da lui assunto nella vicenda ciò che rende inammissibili, per difetto di specificità, anche le censure contenute nel motivo n. 47, quanto al ruolo di mero rappresentante legale del Q. . 5.10. Il sesto e il settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse dei Q. sono infondati, al pari del motivo n. 42 del ricorso proposto personalmente dal Q. , giacché la Corte territoriale ha logicamente dato conto della superfluità delle richieste istruttorie, le quali o aspirano sesto motivo ad illuminare le ragioni creditorie di CIFRA - ossia, un dato che, per le considerazioni sopra ricordate, non assume rilievo elidente delle contestate ipotesi di bancarotta - o finiscono settimo motivo per non confrontarsi con la pluralità di argomenti - al di là del corrispettivo della cessione delle quote VEDI da M. a CIFRA - che fonda l'affermazione di responsabilità per il capo A13.3 cui è dedicato il quinto motivo di ricorso . Sempre alla luce delle superiori considerazioni si apprezza la logicità delle ragioni fondanti il mancato accoglimento delle istanze istruttorie di cui al motivo n. 24 e n. 38 del ricorso presentato personalmente dal Q. , che non si confrontano con l'apparato argomentativo posto a base della decisione della Corte d'appello. 5.11. il motivo n. 34 del ricorso proposto personalmente dal Q. concerne il capo A3.1 è inammissibile per difetto di specificità. Anche a tacer del fatto che, secondo la sentenza impugnata pag. 137 non si registrano osservazioni difensive sulla questione, si rileva che le argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla distrazione della somma di 450.000.000 lire sono genericamente contrastate dal Q. , facendo riferimento ad una causale relativa alle proprie prestazioni professionali vantate nei confronti della società Morteo, della quale il Mi. - che tali somme versò pacificamente in favore del Q. - non era dipendente pag. 265 della sentenza di primo grado . Anche in questo caso, le critiche, senza mostrare la manifesta illogicità della motivazione, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. 5.12. L'ottavo motivo di ricorso del ricorso presentato nell'interesse dei Q. e il motivo n. 41 del ricorso presentato direttamente dal Q. , relativo alla dedotta prescrizione, è infondato per le ragioni esaminate supra sub 1. 5.13. Per completezza, va rilevata l'assoluta inammissibilità delle censure svolte nella terza articolazione del quindicesimo motivo del ricorso presentato personalmente dal Q. , che investono le asserite conseguenze del procedimento sulla sua salute. 5.14. Un'ulteriore censura non numerata del ricorso presentato nell'interesse dei Q. investe la dosimetria della pena con riguardo alla posizione di G Q. . Il motivo di ricorso, nel sollecitare una più ridotta pena e il giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per la genericità della critica, che non consente di evidenziare alcuna manifesta illogicità nella decisione della Corte territoriale, che ha valorizzato, al riguardo, il coinvolgimento dell'imputato nei dati delittuosi e la presenza di gravi precedenti penali. 6. Alla decisione di rigetto, consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.