Padre di un figlio in tenera età e convivente con la compagna sua connazionale: lo straniero è abbastanza radicato in Italia?

Annullata la sentenza che, nonostante le circostanze astrattamente idonee a incidere sull’individuazione del radicamento di una donna rumena in Italia, ha escluso tale estremo dall’analisi degli elementi rilevanti nella determinazione dello stabilimento, nel territorio italiano, del suo compagno – condannato a espiare una pena in Romania -, in ragione della nazionalità straniera della donna.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 49085, depositata il 5 dicembre 2013. La vicenda. La Corte d’Appello aveva ritenuto non sussistenti impedimenti alla consegna di un cittadino rumeno allo stato di origine, per l’esecuzione della pena per il reato di furto in appartamento. Contro tale sentenza, lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea valutazione del mancato radicamento nel territorio nazionale, che avrebbe indotto i giudici territoriali a escluderlo dalla possibilità di scontare la pena in Italia. Il ricorrente, infatti, ha richiamato le circostanze di fatto riguardanti la sua documentata presenza nel territorio italiano dal 2008, la sua convivenza con una connazionale regolarmente presente in Italia – dove svolge attività di lavoro a tempo indeterminato – e dalla quale ha avuto un figlio di diciotto mesi che frequenta la scuola materna. A suo dire, questi elementi suggerirebbero la concreta possibilità che la pena inflitta possa essere scontata in Italia, al fine di consentirgli di conservare, nel periodo di espiazione, i legami con il proprio nucleo familiare. La Suprema Corte ha considerato il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno affermato che dall’esame degli atti si evince che la Corte distrettuale - pur partendo dal dato concreto della dimostrazione della situazione familiare dell’interessato - ha escluso la rilevanza di tali elementi nella determinazione della concretezza dello stabilimento del richiedente nel territorio, in ragione della cittadinanza estera della convivente. Accertamento della stabilità in Italia della convivente, anche se straniera. Secondo Piazza Cavour, invece, il radicamento impone - per il suo accertamento - un esame complessivo della condizione di vita personale e familiare dell’interessato, e in particolare l’inclusione, nel quadro valutativo, delle condizioni di vita dei componenti del nucleo familiare dell’interessato e conseguentemente anche del radicamento di questi ultimi nel nostro territorio. Dunque, per il Collegio, in forza della documentazione, si doveva ricavare la presenza di un collegamento della convivente del ricorrente con l’Italia, che non può essere ignorato, in virtù della sua nazionalità straniera, se non a rischio di penalizzare la sua stessa libertà di stabilimento, e [che] impone, invece, una valutazione di merito complessiva, [la quale] risulta omessa . Pertanto, i giudici di legittimità hanno dichiarato che, accertata la comunanza di vita tra i due stranieri, l’omissione sulla valutazione del radicamento della donna in Italia - sulla sola constatazione della sua condizione di straniera - priva di un elemento valutativo essenziale la verifica del radicamento del cittadino rumeno, producendo, così, una svalutazione dell’interesse di quest’ultimo alla conservazione delle relazioni familiari nel corso dell’espiazione della pena. Infine, il S.C. ha ricordato come il rispetto di tale esigenza sia essenziale al fine dell’effettività alla funzione rieducativa della pena e al successivo reinserimento sociale del reo, esigenze riconosciute entrambe tra i valori essenziali dai principi costituzionali e convenzionali . Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 – 5 dicembre 2013, n. 49085 Presidente Garribba - Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31/10/2013 la Corte d'appello di Bologna ha accertato non sussistenti impedimenti alla consegna di I.D. allo Stato rumeno che l'hanno sollecitata con mandato di arresto Europeo del 26/03/2010 per l'esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, comminata con sentenza definitiva per il reato di furto in appartamento. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso deducendo erronea valutazione del mancato radicamento nel territorio nazionale, che ha indotto la Corte territoriale ad escludere l'I. dalla possibilità di scontare la pena in Italia. Nell'atto di impugnazione si richiamano le circostanze di fatto riguardanti la documentata presenza dell'interessato nel nostro territorio dal 2008, in assenza di pregiudizi penali o di polizia la sua convivenza con una connazionale regolarmente presente in Italia, ove svolge attività di lavoro a tempo indeterminato, presso cui è ospitato, e dalla quale ha avuto un figlio di diciotto mesi, che frequenta la scuola materna la presenza nel territorio nazionale delle uniche componenti della sua famiglia ancora in vita elementi tutti che, da un canto provano il contestato radicamento, dall'altro suggeriscono la concreta possibilità che la pena inflitta possa essere scontata in Italia, al fine di consentirgli di conservare, nel periodo di espiazione, i legami con il proprio nucleo familiare, rispettando anche il criterio fissato dalle disposizioni Europee tendenti a garantire la funzione rieducativa alla pena e la proporzionalità della sua afflittività. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente deve darsi conto che in questa fase è sopraggiunta l'allegazione di fatti nuovi - quali la presenza degli unici parenti del ricorrente sul territorio nazionale - e la produzione di ulteriore documentazione riguardante la condizione familiare dell'interessato, che non hanno costituito oggetto di prospettazione nella fase di merito, e non possono essere valutate, quali nuove circostanze dimostrative del suo radicamento nel territorio pur essendo il giudizio di questa Corte esteso anche al merito nella specifica materia, la previsione di cui all'art. 22 comma 1 L. 22 aprile 2005 n. 69 è stata univocamente intesa come limitata all'esame della corrispondenza del contenuto argomentativo della sentenza impugnata alle circostanze dedotte dinanzi alla Corte territoriale Sez. 6, Sentenza n. 7108 del 12/02/2009, dep. 18/02/2009, imp. Bejan, Rv. 243078 . Come già valutato nella pronuncia citata, ipotizzando un possibile ampliamento della base conoscitiva in questa fase si giungerebbe ad escludere la garanzia del doppio giudizio su elementi essenziali della fattispecie, come delimitata dal contenuto degli atti, tra i quali devono comprendersi quelli che danno conto delle modalità di identificazione e quelli allegati ad eventuali istanze in materia di libertà personale o tempestive memorie. Conseguentemente, devono escludersi dalla valutazione in questo giudizio le deduzioni di fatto e la documentazione allegata al ricorso che, secondo l'esponente, inciderebbero positivamente sull'accertamento del radicamento. 3. L'esame degli atti ha tuttavia consentito di accertare che la Corte territoriale, pur partendo dal dato concreto dell'avvenuta dimostrazione della situazione familiare dell'interessato, padre di un figlio in tenera età e convivente con la madre del piccolo, della sua stessa provenienza geografica, ha escluso la rilevanza di tali elementi nella determinazione della concretezza dello stabilimento del richiedente nel territorio, in ragione della cittadinanza estera della convivente. Deve al contrario osservarsi che l'estremo di fatto del radicamento impone per il suo accertamento un esame complessivo della condizione di vita personale e familiare dell'interessato, ed in particolare l'inclusione nel quadro valutativo delle condizioni di vita dei componenti del nucleo familiare dell'interessato e conseguentemente anche del radicamento di questi ultimi nel nostro territorio. Su tale condizione era possibile esprimere una motivata valutazione in forza della documentazione esibita in allegato all'istanza di modifica della misura cautelare, dalla quale era dato ricavare la presenza di un collegamento della convivente con il nostro territorio, che non può essere ignorato, in virtù della sua nazionalità straniera, se non a rischio di penalizzare la sua stessa libertà di stabilimento, ed impone invece una valutazione di merito complessiva, che risulta omessa. Le circostanze desumibili dalla documentazione prodotta nel grado di merito risultano astrattamente idonee ad incidere sull'individuazione del radicamento della donna in Italia, e tale situazione rende non rispondente ai criteri logici escludere tale estremo di fatto dall'analisi degli elementi rilevanti al fine di accertamento della stabilità della sua presenza sul territorio, limitando quest'ultimo alla constatazione della condizione di straniera. In contraddizione con l'accertamento dell'effettività della comunanza di vita del nucleo familiare del ricorrente cui è pervenuta la Corte di merito, l'omissione richiamata ha privato di un elemento valutativo essenziale la verifica del radicamento della persona richiesta, producendo di fatto una svalutazione dell'interesse del ricorrente alla conservazione delle relazioni familiari nel corso dell'espiazione della pena, malgrado anche il rispetto di tale esigenza sia essenziale al fine dell'effettività alla funzione rieducativa della pena ed al successivo reinserimento sociale del reo, esigenze riconosciute entrambe tra i valori essenziali dei principi costituzionali e convenzionali. 4. Le circostanze esposte impongono quindi all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto. La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 l.n. 69 del 2005. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 l. n. 69 del 2005.