Tace il decesso della madre e incassa la pensione: qual è l’ipotesi criminosa?

L’indebita percezione di ratei della pensione di pertinenza di soggetto ormai deceduto conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente che omette di comunicare all’Ente previdenziale il decesso del pensionato integra l’ipotesi criminosa dell’art. 316- ter c.p. che, nel caso di più erogazioni protrattesi nel tempo, risulta consumata fino all’atto dell’ultima indebita percezione, momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 48420 del 5 dicembre 2013 Il caso. La Corte di Appello di Genova confermava in toto la statuizione di prime cure del Tribunale della stessa città, sulla cui scorta era stata affermata la penale responsabilità di B.S. per il reato di cui all’art. 640, comma 2, c.p. in particolare l’imputata, con il raggiro e l’artificio consistito nell’aver taciuto all’Inps il decesso della madre – del cui conto corrente era cointestataria – avrebbe continuato a percepire dall’istituto – così indotto in errore – il periodico versamento della di lei pensione, contestualmente assicurandosi un ingiusto profitto a danno dell’ente previdenziale. Avverso la decisione della Corte territoriale, B.S. ricorreva per Cassazione, deducendo la violazione di legge quale unico motivo di gravame più specificamente, la doglianza era precipuamente riferita alla, asseritamente errata, configurazione giuridica del fatto di reato con l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640, comma 2 c.p., invece che con quella ex art. 316 -ter c.p., atteso che la condotta sarebbe consistita in un mero silenzio, di per se stesso inidoneo ad integrare gli artifici ed i raggiri richiesti dall’art. 640 c.p. Necessario un vero e proprio comportamento fraudolento. La Seconda Sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso di B.S., ancorando la propria decisione di annullare la sentenza impugnata sulla scorta della ormai pacifica giurisprudenza in materia. In effetti, chiariscono i Supremi Giudici, è principio consolidato quello secondo cui la condotta di colui che, percependo mensilmente una indennità di disoccupazione, ometta di comunicare all’Inps l’avvenuta stipula di un nuovo contratto di lavoro, al fine di continuare a percepire indebitamente l’indennità, configura gli estremi del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata. Ovviamente, un simile principio di diritto risulta essere inequivocabilmente applicabile anche alla ipotesi de qua , rispetto alla quale l’unica differenza è rappresentata dall’oggetto delle erogazione, ovvero l’indennità di disoccupazione invece che la pensione. La ratio di tale orientamento è da rinvenire nella insussistenza di un comportamento fraudolento vero e proprio nella condotta del soggetto agente che rappresenti quel quid pluris richiesto dalla norma di cui all’art. 640 c.p., non essendo il mero silenzio sic et simpliciter sufficiente ad integrare gli estremi dell’ipotesi delittuosa in questione. Il discrimine tra 316 -ter e 640 -bis c.p. Fermo restando tutto quanto sopra, la Corte Regolatrice, con la sentenza in esame, ha avuto modo di ribadire alcuni principi specificamente riguardanti la differenza tra gli articoli 316 -ter e 640 -bis c.p. In particolare, la condotta illecita oggetto della prima previsione normativa si distingue da quella oggetto della seconda per le concrete modalità di attuazione, essendo caratterizzata dall’assenza di una vera e propria induzione in errore tale elemento rappresenta la condicio sine qua non per la configurabilità dell’ipotesi delittuosa truffaldina. In tale ottica argomentativa, le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito come l’ambito di applicabilità dell’art. 316 -ter c.p. si riduce a situazioni marginali caratterizzate, ad esempio, dal mero silenzio antidoveroso, ovvero da una condotta che non induca concretamente ed effettivamente in errore l’autore della disposizione patrimoniale. Annullamento con rinvio parziale. Donde, sulla scorta dei superiori principi, i Supremi Giudici hanno disposto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, riqualificando il fatto di reato nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 316 -ter c.p., e disponendo che il giudizio di rinvio abbia esclusivamente ad oggetto la rideterminazione della pena da infliggere a B.S., proprio alla luce della diversa qualificazione giuridica della condotta illecita. Tra l’altro, trattandosi di annullamento parziale, è comunque da ritenersi già definitiva l’affermazione di responsabilità della ricorrente, rilevando il rinvio solo ai fini della rideterminazione della pena e non sul merito della vicenda processuale, e fermo restando anche il decorso del tempo necessario per la prescrizione – comunque non integrata – da ritenersi ormai cristallizzato alla data della sentenza di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 23 ottobre – 5 dicembre 2013, n. 48820 Presidente Petti – Relatore Gentile Considerato in fatto B.S. Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 27.02.2013 confermativa della decisione del Tribunale della stessa città che l'aveva condannata per il reato ex art. 640/co.2 CP perché, con il raggiro e l'artificio consistito nel tacere il decesso della madre T.C.R. intervenuto in data omissis , in qualità di cointestataria del c/c su cui era versata la pensione della madre, induceva in errore l'INPS, procurandosi così l'ingiusto profitto relativo ai ratei di pensione corrisposti in favore della deceduta con danno per l'ente previdenziale. motivi ex art. 606,1 co, lett. b c e c.p.p 1 -Violazione di legge per avere ritenuto il reato ex art. 640/co.2 CP anziché quello ex art. 316-ter CP che ricorreva nella specie atteso che il mero silenzio osservato specie dalla ricorrente non integrava gli artifici e raggiri ex art. 640 CP - Il reato contestato non ricorreva attesa la mancanza del rapporto di causalità ex art. 40 CP in quanto l'evento non era conseguènza dell'attività o della omissione dell'imputata che, per altro, non aveva alcun obbligo di impedire l'evento avvisando l'INPS del decesso -Invero, a parere della ricorrente, l'INPS si sarebbe indotta a versare i ratei di pensione in forza di una autonoma determinazione ed in assenza di un comportamento fraudolento della ricorrente al riguardo cita la Giurisprudenza anche di questa sezione Cass. Pen. 08.02.2011 n. 21000 chiede l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3.1 -La sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e va, pertanto, annullata per avere ignorato il consolidato principio, espresso anche da questa Sezione ed applicabile alla specie, per il quale integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante Inps l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità . Cassazione penale, sez. 2, 08/02/2011, n. 21000. -La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché si caratterizza per l'assenza di induzione in errore. Cassazione penale, sez. 2, 08/02/2011, n. 21000. -Ai fini della distinzione tra il reato di cui all'art. 316 ter c.p. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e quello di cui all'art. 640 bis c.p. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche , quello che essenzialmente rileva è l'elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo, Cassazione penale, sez. 3, 01/12/2011, n. 2382. La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto in termini SSUU le quali con la sentenza n 16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale . 3.2 - Orbene, applicando i suddetti principi alla concreta fattispecie in esame, deve concludersi per la fondatezza del ricorso riguardo alla corretta qualificazione giuridica del fatto. - Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza del reato di truffa combinando gli elementi del silenzio e della condotta antidoverosa della mancata comunicazione del decesso all'INPS. Tale motivazione è, però, censurabile in quanto la Corte territoriale ha ritenuto che un semplice comportamento omissivo costituisca, di per sé, un artificio o raggiro, senza considerare che quel comportamento diventa sussumibile nell'ipotesi delittuosa della truffa solo ove presenti un quid pluris che lo caratterizzi è qualifichi come un comportaménto di natura fraudolènta. 3.3 - Il ricorrente non ha posto in dubbio la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, censurando esclusivamente la qualificazione giuridica come compiuta dalla Corte di appello, ovvero la mancanza del rapporto di causalità ex art. 40 C.P -Esclusa la fondatezza di quest'ultima deduzione, èssendo pacificò che l'evento dannoso è stato determinato dal silenzio serbato dall'agente, ed essendo pacifici gli elementi fattuali della fattispecie, la sentenza va annullata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto, da individuarsi nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter CP, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena, con rigetto -nel resto - del ricorso. 3.4 -Trattandosi di annullamento parziale ed in applicazione del disposto dell'art. 624 CPP -, deve precisarsi che resta passata in cosa giudicata l'affermazione di responsabilità della ricorrente riguardo al reato ex art. 316-ter CP, sicché, il rinvio ai fini della rideterminazione della pena non avrà effetto sul decorso della prescrizione del reato prescrizione ormai cristallizzata alla data odierna non essendo il reato prescritto neppure in questa fase. Va ricordato in proposito il principio espresso in tema di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente, laddove si è precisato che in tali casi non si configura un reato permanente né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a Consumazione prolungata, giacché il soggetto agente sili dall'inizio ha là volontà di realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo. In tali casi il momento consumativo, e il dies a quo del termine, coincidono con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato - ed il danno addirittura incrementandosi - fino a quando non vengano interrotte le riscossioni. Cassazione penale, sez. 2, 03/03/2005, n. 11026. 3.5 - Conclusivamente possono formularsi i seguenti principi di diritto L’indebita percezione di ratei della pensione di pertinenza di soggetto –ormai deceduto - conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente che omette di comunicare all'Ente previdenziale il decesso del pensionato integra l'ipotesi criminosa dell'art. 316 ter C.P Il reato ex art. 316 ter C.P. si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta dell'erogazione, sicché nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato ed il termine da prendere in esame ai fini della prescrizione, coincide con la cessazione dei pagamenti . P.Q.M. Qualificato il fatto ex art. 316-ter C.P. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la rideterminazione della pena rigetta nel resto.