Campioni biologici reperiti all'insaputa dell'interessato: si può fare?

L'attività di raccolta delle tracce riferibili all'indagato eseguita dalla polizia giudiziaria risulta legittima ove il reperimento dei campioni biologici non sia disceso da un prelievo coattivo, e tanto anche se l'interessato sia rimasto a totale insaputa dell'attività di ricerca degli inquirenti.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 48907, depositata il 5 dicembre 2013. Il colloquio con il detenuto. Nel caso di specie un detenuto per i reati di tentato omicidio e rapina aggravata è stato convocato presso l'ufficio del Comandante degli agenti penitenziari della casa circondariale. Al termine di un breve colloquio, il Comandante ha recuperato un mozzicone di sigaretta lasciato dall'interpellato sul posacenere della scrivania. Il reperto è stato immediatamente trasmesso al Procuratore della Repubblica il quale, con l'intento di estrarre dal mozzicone il profilo genetico dell'indagato, ha prontamente disposto il sequestro. Contraddittorio violato. Avverso il provvedimento è stata proposta istanza di riesame innanzi al Tribunale delle Libertà. La difesa del detenuto ha chiesto l'annullamento del sequestro motivando sul presupposto della già intervenuta ordinanza del Giudice delle indagini preliminari con la quale era stato disposto un incidente probatorio volto ad effettuare, nel contraddittorio tra le parti, un prelievo biologico sull'interessato ai sensi dell'art. 224 bis , c.p.p La tesi della difesa - secondo cui in attesa dell'incidente probatorio la procura non avrebbe potuto reperire altrimenti campioni biologici, pena la violazione delle garanzie difensive - è stata accolta dai giudici del riesame, con conseguente pronuncia di dissequestro. La questione è stata portata all'attenzione degli Ermellini, cui la procura ricorrente ha chiesto di riconsiderare la bontà dell'apprezzamento svolto dai giudici del Tribunale della Libertà, ritenuto affetto da un vizio di erronea interpretazione delle norme di rito più precisamente, si è posto in evidenza come l'incidente probatorio fissato per il prelievo biologico coattivo non fosse in alcun modo escludente il sequestro, anche celato, di eventuali campioni biologici reperibili senza la necessaria osservanza dell'art. 224 bis , c.p.p Il prelievo censurato - ha, inoltre, rimarcato il Procuratore - non costituiva un accertamento tecnico, bensì un atto pienamente ripetibile come tale non bisognoso del contraddittorio tra le parti. Raccolta di tracce all'insaputa. Ebbene, la Suprema Corte ha ribaltato il dictum dei giudici di prime cure, aderendo appieno alla prospettazione del Procuratore, per l'effetto confermando la legittimità del sequestro. Con la sentenza in epigrafe è stato, anzitutto, ribadito l'orientamento della giurisprudenza anche di merito in virtù del quale deve assumersi legittima l'attività di raccolta di tracce riferibili all'indagato eseguita dalla Polizia giudiziaria ove il reperimento dei campioni non sia disceso da un prelievo coattivo. Tale regola conserva la propria efficacia anche se l'interessato sia rimasto a totale insaputa del prelievo, come accaduto nel caso di specie i giudici di legittimità hanno, sul punto, sottolineato come il pubblico ministero non avesse disposto alcun prelievo coattivo essendosi, di contro, limitato a sequestrare un semplice mozzicone di sigaretta che il detenuto aveva prima maneggiato e poi abbandonato. Garanzie difensive rimaste intatte. Quanto all'effetto ostativo derivante dall'ordinanza con la quale era stato disposto l'incidente probatorio, i giudici del Palazzaccio hanno osservato come detta misura non rappresenti per nulla un ostacolo all'attività di indagine degli inquirenti, sempre che questa non vada ad intaccare l'oggetto dell'anticipazione dibattimentale. Si è poi fatto cenno all'ambito applicativo della procedura descritta dal codice di rito in caso di prelievo coattivo. Essa, infatti, deve essere seguita nei casi in cui difetti il consenso della persona nei cui confronti dev'essere espletato il prelievo al contrario, qualora il campione sia stato recuperato in altro modo - fatte salve le dovute garanzie circa la provenienza del reperto - non vi è necessità alcuna di seguire il suddetto schema a tutele rafforzate . Manca l'interesse a contestare il sequestro. Sulla scorta di siffatte premesse, la Corte ha persino dubitato dell'interesse del detenuto a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro disposto dalla Procura, non derivando da questo alcun concreto pregiudizio per le ragioni difensive, che ben potevano essere fatte valere tanto in sede di incidente probatorio quanto, successivamente, in sede dibattimentale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 novembre – 5 dicembre 2013, numero 48907 Presidente Cortese – Relatore Caiazzo Rilevato in fatto Dal verbale di acquisizione redatto nella Casa circondariale di Vasto in data 17.4.2013 risulta che il Comandante degli agenti penitenziari, dopo aver convocato nel proprio ufficio il detenuto C.V. per la contestazione di un'infrazione disciplinare, aveva prelevato, con guanti monouso, dal posacenere poggiato sulla scrivania del suo ufficio il mozzicone di sigaretta marca Camel che il predetto detenuto aveva fumato il mozzicone era stata riposto in un contenitore sterile e il tutto era stato inviato alla locale Procura della Repubblica. Con decreto in data 18.4.2013 il P.M. di Chieti ha sequestrato il suddetto mozzicone di sigaretta. Avverso il decreto di sequestro ha proposto riesame davanti al Tribunale di Chieti il difensore di C.V. , chiedendone l'annullamento in quanto, avendo il GIP disposto con provvedimento in data 9.4.2013 l'incidente probatorio per estrapolare gli eventuali profili genetici rilasciati sui reperti in sequestro, il prelievo biologico sulla persona del C. doveva essere effettuato con le garanzie del contraddittorio ex art. 224-bis c.p.p Il Tribunale del riesame, con ordinanza in data 16.5.2013, accoglieva il ricorso, ritenendo che dopo l'adozione del provvedimento del GIP che aveva disposto l'espletamento di una perizia per rilevare tracce di DNA sui reperti in sequestro, da confrontare con il profilo biologico dell'indagato, non era consentito effettuare prelievi di materiale biologico, che invece dovevano essere compiuti nel contraddittorio delle parti con la procedura indicata dall'art. 224-bis c.p.p Annullava pertanto il sequestro del mozzicone di sigaretta, ordinandone il dissequestro. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Chieti, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. Nel decreto di sequestro era stato indicato lo scopo per il quale si procedeva a sequestrare il mozzicone di sigaretta ottenere un campione biologico dell'indagato al fine di compararlo con quello o quelli che sarebbero stati estratti dai reperti sequestrati dalla Polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento nei confronti di C.V. , indagato per tentato omicidio e rapina ad un furgone portavalori. Il sequestro era avvenuto su cose necessarie per l'accertamento dei fatti ed aveva riguardato un mozzicone di sigaretta abbandonato dall'indagato. Non vi era alcuna ragione di ricorrere alla procedura di cui all'art. 224-bis c.p.p., poiché questa è necessaria solo quando il prelievo deve essere effettuato coattivamente. Il prelievo di un campione biologico non rientrava negli accertamenti tecnici, e quindi non doveva essere effettuato in contraddittorio, non essendo neppure un atto irripetibile. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. C.V. è indagato in ordine ai delitti di tentato omicidio e di rapina aggravata. Il P.M. ha chiesto al GIP un incidente probatorio al fine di prelevare eventuali tracce biologiche dai reperti in sequestro, identificarne i profili genetici e confrontarli con quello dell'indagato, ed il GIP ha disposto il richiesto incidente probatorio con provvedimento in data 9.4.2013. In data 18.4.2013 il P.M. ha disposto il sequestro di un mozzicone di una sigaretta fumata dal C. e dallo stesso abbandonato nell'ufficio del Comandante degli agenti penitenziari. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, una volta disposto l'incidente probatorio, spettasse solo al GIP stabilire la necessità ed utilità di disporre il sequestro di materiale biologico riconducibile all'indagato e che comunque il prelievo sarebbe dovuto avvenire nel contraddittorio delle parti e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 224-bis c.p.p La decisione del Tribunale è errata, perché il P.M. non ha disposto alcun prelievo di materiale biologico dell'indagato, ma si è limitato a sequestrare un mozzicone di sigaretta che risultava maneggiata e fumata dall'indagato, mozzicone acquisito dalla Polizia giudiziaria, dopo che l'imputato l'aveva abbandonato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima l'attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all'indagato eseguita dalla Polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorché posta in essere all'insaputa dello stesso V. Sez. 4 sentenza numero 25918 del 12.2.2009, Rv. 244224 . Si deve comunque osservare che il provvedimento del GIP che dispone l'incidente probatorio non impedisce al P.M. e alla Polizia giudiziaria di acquisire elementi utili alle indagini, senza ovviamente interferire con le operazioni disposte dal GIP nel corso dell'incidente probatorio. Non si vede, peraltro, in che modo l'assicurare al processo tracce biologiche appartenenti all'indagato avrebbe potuto interferire con le operazioni che doveva disporre il GIP, dovendosi considerare che la procedura prevista dall'art. 224-bis c.p.p., introdotta con la legge 85/2009, deve essere attivata solo quando non vi sia il consenso della persona nei cui confronti deve essere effettuato il prelievo, e quindi non vi è alcuna necessità di ricorrere a detta procedura se sia stato già acquisito in altro modo il campione biologico, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona. Deve, infine, osservarsi che, non avendo il GIP disposto alcun prelievo biologico sulla persona dell'indagato, il difensore non aveva alcun interesse ad impugnare davanti al Tribunale del riesame il sequestro del mozzicone di sigaretta, non derivando dal sequestro alcun pregiudizio all'indagato e potendo la difesa far valere eventuali eccezioni sulle modalità di acquisizione del prelievo biologico in sede di incidente probatorio ed, eventualmente, nel corso del processo di cognizione. Pertanto, l'ordinanza del Tribunale deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.