La sentenza di non luogo a procedere non è una “pura” sentenza di merito

Il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento – l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio.

Lo ha riaffermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 48560, depositata il 4 dicembre 2013. Il caso. L’enunciazione della massima in oggetto si inserisce in un filone giurisprudenziale sostanzialmente consolidato. Come la stessa Corte ha avuto modo di evidenziare nelle motivazioni della decisione de qua , l’impostazione tradizionale non è posta in crisi neppure da quella parte della giurisprudenza di legittimità che esclude, considerata l’attuale formulazione dell’art. 425, comma 3, c.p.p., che l’udienza preliminare abbia finalità meramente procedurali, bensì può dirsi che essa consenta una vera e propria valutazione di merito dell’accusa, sebbene solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l’imputato con sentenza stabile” ma non irrevocabile ovvero rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale così Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 11335/2008 . Anche in quest’ottica, infatti, la decisione del giudice dell’udienza preliminare non è mai puramente di merito, dovendo preliminarmente verificare se il quadro probatorio posto alla sua attenzione sia in qualche modo superabile o modificabile in dibattimento, di modo che il giudizio di merito dallo stesso espresso si fonda non già su una cognitio plena della causa ma sulla semplice constatazione che allo stato l’accusa non è sostenibile in giudizio. Il Gup si è impropriamente sostituito al giudice del dibattimento. Nella specie era accaduto che il Gup avesse pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati nell’impossibilità, rebus sic stantibus , di accertare il nesso causale tra le condotte omissive ed imprudenti denunciate e la morte della persona offesa. Il Pubblico ministero aveva così correttamente proposto ricorso per cassazione lamentando che il Gup si fosse impropriamente sostituito al giudice del dibattimento, evidenziando in tal modo la violazione di legge e l’illogicità della motivazione poiché il nesso causale in questione e comunque la responsabilità degli accusati ben avrebbero potuto essere ricostruiti aliunde e precisamente in dibattimento. La Cassazione ha condiviso l’assunto del ricorrente, annullando con rinvio la decisione impugnata, valorizzando i profili giuridici sopra enunciati. Conclusioni. La decisione in commento, come accennato, enuncia una massima che non è nuova nella sostanza. Ciò che si può ricavarsi di interessante e peculiare dalle motivazioni addotte è l’accento sulla necessità di non esautorare la funzione del giudice del dibattimento attraverso una impropria valorizzazione delle pronunce del Gup e dei suoi poteri di emettere una sentenza. Le decisioni assunte in udienza preliminare, infatti, per quanto coinvolgano giudizi sulla responsabilità, sono e rimangono di natura prevalentemente processuale. Quel che, quindi, qui si è ribadito è che la sentenza di non luogo a procedere è comunque di natura preliminare”, poiché costituisce un giudizio, non tanto e soltanto, sulla fondatezza dell’accusa ma sulla sua sostenibilità in dibattimento alla luce del quadro probatorio prospettabile innanzi al giudice del giudizio. D’altra parte, se così non fosse, l’udienza preliminare non avrebbe più alcuna funzione di filtro” delle imputazioni azzardate, ma di giudizio anticipatorio sulla res iudicanda , il che – se così fosse – rievocherebbe non solo lo spettro” istituti giuridici ormai lontani, protesi ad esautorare la presunzione di innocenza avanti al giudice del dibattimento, ma anche a rendere – in vista di ragionamenti di economia processuale – col tempo sempre più inutile la stessa funzione dibattimentale, il che non può certo dirsi auspicabile. Né pare che qui possa invocarsi l’esigenza di innocenza per prospettare una diversa lettura dell’art. 425 comma 3 c.p.p., poiché in fondo se l’imputato intende farsi giudicare” pienamente nel merito in udienza preliminare, ben può avvalersi del giudizio abbreviato anche condizionato. Qualche volta il mantenersi fermi ad una tradizione” davvero consolidata non è cosa deplorevole ed aiuta ad evitare inutili e pericolosi inquinamenti del sistema giuridico e questo è uno di quei casi.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre - 4 dicembre 2013, n. 48560 Presidente Sirena – Relatore Grasso Fatto e diritto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Messina, con sentenza del 14/3/2013, all'esito dell'udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.V. , T.G. e L.S. , nonché di M.A. , R.C. , P.G.B. e Ma.An. , i primi tre medici in servizio presso l'Ospedale omissis e gli ultimi quattro presso il Policlinico Universitario di , tutti imputati di omicidio colposo in danno del minorenne R.C.W. , ricoverato a omissis e, indi, nella stessa giornata, a , ove decedeva il omissis . 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina proponeva ricorso per cassazione limitatamente alla posizione dei sanitari in servizio presso l'Ospedale di . 3. In estrema sintesi, per quel che appare utile in questa sede, prima di prendere in rassegna i motivi dell'articolato ricorso, la vicenda, siccome ricostruita in sede giudiziaria, si è svolta nei termini di cui appresso. Il R. nella mattinata del omissis , colto da forti dolori addominali e affetto da stipsi che si protraeva da più giorni, venne condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale di . Ivi venne sciolta diagnosi di costipazione - addome dolente - rx addome marezzatura fecale - non aria sub frenica”. Alle ore 14,00, dopo somministrazione di clistere, veniva registrata evacuazione di piccole quantità di fecalomi. Peggiorate le condizioni, dopo che il ragazzo aveva fatto rientro presso la propria abitazione, i di lui genitori prendevano contatto con il reparto Fibrosi Cistica del Policlinico Universitario di , presso il quale il minore era seguito in quanto affetto dalla predetta patologia polmonare , che alle ore 23,30 dello stesso giorno lo accoglieva in regime di ricovero. Misurati valori pressori estremamente bassi, effettuate, verso le ore 00,20 del giorno successivo, radiografie del torace e dell'addome, nonché TAC dell'addome, risultò evidente l'avvenuta perforazione intestinale. Trasferito al reparto Chirurgia d'Urgenza, veniva sottoposto ad intervento chirurgico alle ore 4,40 rientrato in reparto alle 7,00, nonostante la soddisfacente riuscita dell'intervento, a causa della grave compromissione pluriorgano, il giorno veniva a morte. Le valutazioni medico - legali avevano addebitato al medico radiologo L. che la radiografia da lui effettuata non evidenziava la parte apicale delle cupole diaframmatiche, con la conseguenza che era risultato impossibile escludere la presenza di gas in sede sub frenica, indice di perforazione intestinale allo S. , medico in servizio presso il reparto, di non avere esaminato le lastre e, comunque, di non essersi accolto della grave incompletezza delle stesse al T. , medico subentrante allo S. , di aver tenuto condotta complessivamente negligente, omettendo di procedere alle annotazioni dei dati clinici. Il G.I.P. di Messina proscioglieva i sanitari dell'Ospedale di per non essere rimasto accertato il nesso di causalità non era stato possibile, secondo quel giudice, individuare il momento in cui era intervenuta la perforazione, stante che al momento del primo ricovero, pur in presenza di dolore acuto, l'addome si presentava trattabile e gli esami ematochimici effettuati avevano dato risultati non significativi. 2.1. Il P.M. di Messina, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità, assume che il giudice dell'udienza preliminare, travalicando i limiti dell'art. 425, cod. proc. pen., si era impropriamente sostituito al giudice del dibattimento, senza tener conto che la natura procedurale della sentenza di proscioglimento, emessa all'epilogo dell'udienza preliminare, impone un giudizio meramente prognostico afferente ad un quadro probatorio suscettibile d'evoluzione in sede dibattimentale. Con la conseguenza che solo in presenza di una situazione nella quale non sia consentito ipotizzare mutamenti del detto quadro, inidoneo a fondare giudizio di colpevolezza, se del caso, anche qualificando diversamente il fatto, può emettersi statuizione di tal fatta. L'asserita incertezza sul momento in cui era intervenuta la fatale perforazione intestinale, poi, era da attribuirsi ad una inadeguata valutazione delle risultanze peritali a la cartella non presentava la descrizione obiettiva della condizione del paziente b l'erroneità dell'indagine radiografica avrebbe dovuto essere colta e tenuta in conto c la decisione di somministrare il Selg Esse ed il clistere, incrementando i fluidi era stata concausa della perforazione d al momento del ricovero a era stata immediatamente riscontrata facies peritonitica , causata da evidente lacerazione, che aveva indotto all'urgente trattamento chirurgico e le anse intestinali si erano presentate all'operatore ricoperte da abbondante fibrina, indice di una perforazione in atto da tempo. In definitiva, conclude il ricorrente, l'asserita decisività della mancata individuazione dell'esatto momento della perforazione non era condivisibile se fosse stato compiutamente annotato in cartella il quadro clinico del paziente e se si fosse ripetuto l'accertamento radiografico o dato corso ad ulteriore approfondimento diagnostico per immagini i sanitari dell'Ospedale di si sarebbero resi conto della gravità della situazione. 3. Nell'interesse dell'imputato L.S. veniva depositata memoria difensiva del 10/9/2013. In primo luogo il Difensore del predetto imputato invoca declaratoria d'inammissibilità del ricorso, imperniato su valutazioni di mero fatto. Nel merito ne chiede il rigetto, sulla base di plurime considerazioni a l'asserto impugnatorio riposava sopra congetture, affermazioni sommarie o, addirittura, propalazioni provenienti da coimputati i sanitari messinesi aventi interessi contrastanti b al contrario di quanto affermato dal ricorrente l'impossibilità di accertare l'esatto momento nel quale era avvenuta la perforazione assumeva importanza decisiva per addebitare causalmente il tragico evento al L. c a conclusioni perplesse erano giunti sia i consulenti del P.M., che i periti d non sussistevano le condizioni per esprimere il giudizio di controfattualità, dovendosi, al contrario, osservare che al momento dell'effettuazione della radiografia mancavano del tutto le indicazioni semeiotiche che avrebbero potuto indirizzare per l'intervenuta lesione. 4. Il ricorso è fondato. Perché all'accusa venga negato il diritto di provare in giudizio la penale responsabilità dell'imputato il giudice dell'udienza preliminare deve trovarsi in presenza d'un impianto probatorio che, non solo appaia inidoneo alla concreta affermazione della pretesa punitiva, ma, quel che più rileva, insuscettivo, d'immutazioni a séguito dell'istruttoria dibattimentale. In altri termini la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425, c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, e non di merito - essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa, allorché vi sia in atti la prova dell'innocenza dell'imputato, ovvero l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico circa la loro inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio [trattasi, in definitiva di] formulare una diagnosi di sostenibilità dell'accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presenti insostenibile ed insuperabile in dibattimento - in ragione dell'evidente infondatezza della stessa, ovvero per l'insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a subire concreti sviluppi nella sede dibattimentale, attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori ovvero una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito - legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento dell'imputato ” Cass., IV, 22/9/2011, n. 39271 . Nel caso in discorso ci si trova, appunto, in presenza di un compendio probatorio non univoco, suscettivo di difforme valutazione da parte del giudice del dibattimento, specie avuto riguardo a profili che già sin d'ora appaiono essere stati interpretati dal giudice dell'udienza preliminare, privilegiando una delle due ricostruzioni. Quadro, che non vi sono ragioni per presagire statico e non soggetto a sviluppi, attraverso l'istruttoria dibattimentale escussioni testimoniali, perizia, esami di consulenti . Invero, esattamente all'opposto di quanto ritenuto in sentenza, l'equivocità probatoria attuale, specie avuto riguardo ai plurimi scenari ricostruttivi, fa apparire necessario il vaglio dibattimentale, sola fase chiamata a giudicare sulla base di acquisizioni non più implementabili. La diversificazione della posizione degli imputati, suggerita dal Procuratore Generale in udienza annullarsi la sentenza nei soli confronti del L. non è condivisa dal Collegio, in quanto implicante una ponderazione quantitativa del merito indiziario, estranea al presente giudizio, il quale è teso esclusivamente alla verifica del presupposto di cui all'art. 425, comma 3, cod. proc. pen Non ignora il Collegio che una recente linea interpretativa elaborata da questa Corte ha, tuttavia, colto il mutamento d'assetto procurato dagli interventi riformatori, concludendo che La situazione è completamente cambiata con la riforma introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 c.d. legge Carotti . Invero al G.U.P., ai sensi dell'art. 425, comma 3, è odiernamente consentito disporre il proscioglimento dell'imputato anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Alla luce della riforma oramai non è più sostenibile la tesi che l'udienza preliminare abbia finalità meramente procedurali, bensì può dirsi che essa consenta una vera e propria valutazione di merito dell'accusa, sebbene solo per finalità preliminari e cioè al fine di consentire al giudice di decidere se prosciogliere l'imputato con una sentenza stabile ma non irrevocabile ovvero rinviarlo a giudizio innanzi al giudice dibattimentale . Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che il giudice dell'udienza preliminare è odiernamente abilitato a svolgere una valutazione del merito dell'accusa. Quanto ai limiti dell'esercizio di tale potere, questa Corte ha già avuto modo di precisare che . l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in giudizio, con la conseguenza che, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di non colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento Di tale che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito tale disposizione altro non è, infatti, se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì . l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio e la prognosi dell'inutilità del dibattimento . cfr. Cass. 4^, 11335/08, Huscer vedi anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33921 del 17/07/2012 Cc. dep. 06/09/2012 , Rv. 253127 Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10849 del 12/01/2012 Cc. dep. 20/03/2012 , Rv. 252280 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc. dep. 13/11/2009 , Rv. 245464 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 13163 del 31/01/2008 Cc. dep. 28/03/2008 , Rv. 239597 ”. Senza necessità d'invocare altro e diverso orientamento, parimenti recente, che conferma, invece, l'impostazione tradizionale Cass., Sez. IV, n. 41860 del 18/7/2013, in Diritto & amp Giustizia 2013 massima in DeJure, Giuffrè , non par dubbio che, anche valorizzando l'arricchimento di potere decisorio, il giudice dell'udienza preliminare, solo al cospetto di un quadro probatorio non suscettivo d'implementazioni dibattimentali, deve pronunziare sentenza di proscioglimento nel merito, e ciò come chiarito dalla citata sentenza n. 41860 anche nel caso in cui, come prevede espressamente l'art. 425 comma 3 c.p.p., gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell'eventualità del dibattimento - l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di T.G. , S.V. e L.S. , con rinvio al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.