Il danno ammonta a 30 €: condannato comunque

L’entità modesta o modestissima del danno non esclude la punibilità del fatto.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 48433, depositata il 3 dicembre 2013. Il caso. La Corte di Appello, esclusa l’aggravante di cui al comma 2, n. 1, art. 640 c.p. aggravante del fatto commesso in danno di ente pubblico , aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato per il reato di truffa tentata. Infatti, i giudici di secondo grado avevano respinto le censure mosse con l’atto d’appello, escludendo, però, che l’azienda per i servizi ambientali – incappata nel tentativo di truffa - avesse natura di ente pubblico e riducendo, di conseguenza, la pena. Contro tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza di motivazione in ordine al motivo d’appello con il quale era stata dedotta l’insussistenza del fatto per mancanza di offensività della condotta. Al riguardo, il ricorrente ha eccepito che la mancata truffa, se consumata, avrebbe comportato un danno patrimoniale complessivamente inferiore a 30 €. A suo dire, tale fatto si rivelava privo di offensività se confrontato con il patrimonio netto della società, ammontante a milioni di euro. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Mancanza di necessaria offensività del fatto. Gli Ermellini hanno affermato che la Corte territoriale ha preso in considerazione il tema della mancanza di necessaria offensività del fatto e l’ha respinto con motivazione priva di vizi logici. Infatti, nella sentenza impugnata era stato osservato che la condotta dell’agente era idonea a cagionare un danno patrimoniale al datore di lavoro, che è stato quantificato al centesimo di euro. Fallimento della bicamerale. Infine, Piazza Cavour ha precisato che non è penetrato nell’ordinamento costituzionale il principio del progetto di Costituzione approvato dalla Commissione bicamerale che recitava non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività . Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 novembre - 4 dicembre 2013, numero 48433 Presidente Prestipino – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11/12/2012, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 29/11/2011, esclusa l'aggravante di cui al comma 2, numero 1 dell'art. 640 cod. penumero , rideterminava in mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 130,00 di multa la pena inflitta a F.G. per il reato di truffa tentata. 2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, salvo quella relativa all'insussistenza dell'aggravante del fatto commesso in danno di ente pubblico, escludendo che l'azienda AMSA S.p.a. avesse natura di ente pubblico e riducendo conseguentemente la pena. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce mancanza di motivazione in ordine al motivo d'appello con il quale la difesa aveva dedotto l'insussistenza del fatto per mancanza di offensività della condotta. Al riguardo eccepisce che la mancata truffa, se consumata, avrebbe comportato un danno patrimoniale complessivamente inferiore ai 30 Euro. Avendo l'AMSA Azienda Milanese Servizi Ambientali un patrimonio netto ammontante a Euro 79.665.000,00, il fatto si rivelava privo di offensività. 4. Il difensore della parte civile AMSA S.p.a. ha depositato memoria resistendo al ricorso e chiedendo la conferma delle statuizioni civili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha preso in considerazione il tema della mancanza di necessaria offensività del fatto fol.4 e l'ha respinto con motivazione priva di vizi logici, osservando che nella fattispecie la condotta dell'agente era idonea a cagionare un danno patrimoniale al datore di lavoro, che è stato quantificato al centesimo di Euro. Quindi la Corte territoriale ha rilevato che l'entità modesta o modestissima del danno patrimoniale non esclude la punibilità del fatto. 3. Né potrebbe essere diversamente poiché il principio stabilito dall'art. 129 del progetto di Costituzione approvato dalla Commissione bicamerale nell'ottobre del 1997, che recitava non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività ”, è stato travolto dal fallimento della bicamerale e non è penetrato nell'ordinamento costituzionale neanche con la riforma dell'art. 111 della Costituzione, attuata con la legge costituzionale numero 23 novembre 1999, numero 2. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione in favore della parte civile AMSA s.p.a. delle spese del grado, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile AMSA s.p.a. delle spese del grado, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.