Il reato reiterato in due anni deve essere il «medesimo»: rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

È erroneamente applicata la sanzione della revoca della patente di guida nei confronti dell’imputato che ha riportato, nei due anni precedenti, una condanna per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, successivamente, una per l’ipotesi del rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 48573, depositata il 4 dicembre 2013. Il caso. Un imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale il Gip aveva applicato nei suoi confronti la pena concordata in ordine al reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S., essendosi egli rifiutato – fermato alla guida della propria autovettura – di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale, rilevando come il giudice a quo avesse illegittimamente applicato a suo carico la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ciò, in quanto, in base all’art. 186, comma 7, C.d.S., espressamente richiamato dall’art. 187, comma 8, C.d.S. con riguardo al caso di specie , tale sanzione troverebbe applicazione nei soli casi in cui il trasgressore abbia riportato condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato . Invece, l’imputato ha evidenziato che egli aveva riportato una precedente condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga e non già per l’ipotesi criminosa del rifiuto” di sottoporsi all’accertamento richiamato dall’art. 187, comma 8, C.d.S. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Interpretazione dell’espressione normativa che dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Gli Ermellini hanno chiarito che il riferimento operato dal Legislatore nell’art. 186, comma 7, C.d.S., alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il medesimo reato – implicante la revoca della patente di guida – riguarda unicamente l’ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del rifiuto”, compiutamente disciplinata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. A sostegno di ciò, Piazza Cavour ha ricordato che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, deve riguardare, non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, bensì, specificamente, il medesimo reato disciplinato dalla norme incriminatrici di cui agli artt. 186, comma 7 o 187, comma 8, C.d.S. cioè, nel caso di specie, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Alla luce di ciò, il Collegio ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, eliminando, così, tale statuizione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 novembre - 4 dicembre 2013, n. 48573 Presidente Brusco – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. - P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 7.2.2013, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato allo stesso la pena concordata dalle parti in ordine al reato di cui all'art. 187, co. 8, c.d.s, essendosi il P. rifiutato una volta fermato alla guida della propria autovettura di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. Fatto commesso in omissis . Deduce il ricorrente l'erronea applicazione della legge penale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, rilevando come il giudice a quo avesse illegittimamente applicato a suo carico la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, atteso che, a mente dell'art. 186, co. 7, c.d.s. espressamente richiamato dall'art. 187, co. 8, c.d.s. con riguardo al caso di specie , tale sanzione troverebbe applicazione nei soli casi in cui il trasgressore abbia riportato condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato , laddove, nel caso di specie, il P. aveva riportato una precedente condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 186, co. 2, e 187 c.d.s. , e non già per l'ipotesi criminosa del rifiuto di sottoporsi all'accertamento richiamato dall'art. 187, co. 8, c.d.s Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, della quale ha invocato l'eliminazione. Considerato in diritto 2. - Il ricorso è fondato. La questione posta in rilievo dall'odierno ricorrente attiene all'interpretazione dell'espressione normativa contenuta nell'art. 186, co. 7, c.d.s. direttamente richiamata, ai fini dell'odierno giudizio, dall'art. 187, co. 8, c.d.s. laddove è previsto che, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato , è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Com'è noto, con il d.l. n. 117/2007, convertito dalla L. n. 160/2007, la fattispecie del rifiuto di sottoporsi all'accertamento relativo al tasso alcolemico era stata depenalizzata e sanzionata solo in via amministrativa. A seguito delle modifiche successivamente introdotte al codice della strada dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008, la fattispecie in esame è stata nuovamente criminalizzata, atteso che l'art. 186, co. 7, cd.s. prevede espressamente l'applicazione delle pene di cui al comma 2, lett. c , dell'articolo ora citato, per il caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Si osserva, inoltre, che il testo dell'art. 186, co. 7, cd.s., come modificato dal d.l. n. 92/2008, prevede che la condanna comporti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione e la revoca della patente di guida, se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato . Orbene, le considerazioni ora svolte sulle recenti modifiche legislative che hanno interessato l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico in questa sede rilevanti - occorre ripetere - per la parificazione espressamente operata, quoad poenam, dall'art. 187, co. 8, c.d.s. che determina il trattamento sanzionatorio del reato previsto da tale fonte con riferimento a quello di cui all'art. 186, co. 7, c.d.s. inducono ad apprezzare l'autonoma rilevanza della fattispecie del rifiuto di cui all'art. 186, co. 7, c.d.s., rispetto alle altre ipotesi di reato previste dall'art. 186, co. 2, c.d.s., riguardanti le diverse fattispecie di guida in stato di ebbrezza, per il caso in cui risultino accertati determinati valori alcolemici. Conseguentemente, deve ritenersi che il riferimento operato dal legislatore nel quarto periodo dell'art. 186, co. 7, c.d.s., alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il medesimo reato - implicante la revoca della patente di guida - riguardi unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del rifiuto , compiutamente disciplinata dalla norma incrimi-natrice di cui all'art. 186, co. 7, c.d.s. e, correlativamente, di cui all'art. 187, co. 8, cd.s. . A sostegno dell'esposto convincimento, converrà considerare come questa Suprema Corte abbia da tempo chiarito che pure le diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza, previste dall'art. 186, co. 2, c.d.s., a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 117/2007, convertito con modificazioni nella L. n. 160/2007 - oggetto poi di ulteriori modifiche - integrano autonome fattispecie incriminatici, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, che risultano caratterizzate da reciproca alternatività Cass. Sez. 4, n. 7305/2009, Rv. 242869 . Deve, pertanto, ritenersi che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, debba riguardare, non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 186, comma 2, o 187 c.d.s. , bensì, specificamente, il medesimo reato disciplinato dalla norme incriminatrici di cui agli artt. 186, co. 7, o 187, co. 8, c.d.s., cioè a dire, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ivi descritti v. sul punto Cass., Sez. 4, n. 13548/2013, Rv. 254753 . Le considerazioni che precedono impongono, allora, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida statuizione che va eliminata. E invero, il giudice procedente ha erroneamente ritenuto applicabile la sanzione della revoca della patente di guida, nei confronti dell'imputato P. , il quale ha riportato condanna nei due anni precedenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ex artt. 187, co. 2, e 187 c.d.s., e non già per l'ipotesi del rifiuto di sottoporsi all'accertamento de quo, sanzionata dall'art. 187, co. 8, c.d.s Poiché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da sei mesi a due anni necessariamente conseguente all'accertamento del reato de quo , comporta l'esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del merito, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale di Brescia, per la determinazione della durata della predetta sanzione amministrativa. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida revoca che elimina. Rinvia al Tribunale di Brescia per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida.