‘Beccato’ con 100 grammi di cocaina: è spaccio. Stipendio basso, impensabile una scorta privata...

Confermata la legittimità della custodia cautelare in carcere. Respinta la tesi dell’uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta. Decisivo non solo il quantum, ma anche il dato di fatto relativo alle ristrettezze economiche dell’uomo illogico pensare a una scorta privata, alla luce di uno stipendio di appena 700 euro al mese.

Davvero un ‘bottino’ corposo, quello messo da parte da un uomo ben 100 grammi di cocaina! Ma la tesi della ‘scorta personale’, teoricamente sostenibile, è smentita clamorosamente da un dato indiscutibile il reddito eccessivamente basso dell’uomo, che guadagna appena 700 euro al mese. Poco, troppo poco, soprattutto considerando che la ‘polvere bianca’ è catalogata come la droga più costosa. Cassazione, sentenza n. 48122, sezione Terza Penale, depositata oggi In galera . Nessun dubbio, in prima battuta, viene espresso né dal Gip né dai giudici del Tribunale legittima la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’uomo ‘beccato’ in possesso di ben 100 grammi di cocaina. Ciò perché il reato contestato è quello di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente . Decisivi, secondo i giudici, il dato ponderale , la gravità del reato, la personalità dell’uomo. Tutto, in sostanza, lascia ragionevolmente ipotizzare il concreto fine dello spaccio , e quindi il collegamento sia con canali in grado di provvedere a nuovi approvvigionamenti di sostanza sia con canali necessari allo smercio . Troppa roba Nonostante le rimostranze manifestate dall’uomo, e centrate sulla eccessività, a suo dire, della misura cautelare adottata, il ricorso alle patrie galere è confermato anche dai giudici del ‘Palazzaccio’. In primo luogo, comunque, vengono ribaditi i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. Detto in maniera chiara, non è verosimile la tesi dell’uso personale della sostanza stupefacente, in quanto non era compatibile con tale uso il dato ponderale, trattandosi di oltre 100 grammi di cocaina con riferimento ad un soggetto che percepisce un reddito di poco superiore ai 700 euro al mese . Ciò conduce a escludere l’ ipotesi di occasionalità della condotta , e a ritenere, anzi, non solo che la sostanza in possesso dell’uomo fosse destinata allo spaccio , ma che egli abbia avuto un ‘filo diretto’ con i diversi canali in grado di provvedere a nuovi approvvigionamenti di sostanza e con i canali necessari allo smercio . Di fronte a questo quadro, poggiato sull’accusa di detenzione a fini di spaccio , viene confermato che la misura cautelare della custodia in carcere era l’unica adeguata .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 novembre – 3 dicembre 2013, n. 48122 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Trieste confermò l'ordinanza del Gip del tribunale di Udine del 9.7.2013, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.S.in re lazione a due reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di ti po cocaina. L'indagato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo vio lazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogi cità della motivazione. In particolare lamenta a mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussi stenza del pericolo di reiterazione del reato, in quanto il tribunale del riesame si è limitato a sottolineare la rilevanza del dato ponderale, evitando qualsiasi rife rimento concreto alla personalità dell'indagato. In sostanza il tribunale ha o messo di formulare una reale prognosi di pericolosità nonché di indicare le con crete ragioni di un pericolo di reiterazione. Inoltre, non sono state considerate le ammissioni e gli altri elementi che escludono la probabilità di un periculum in mora convivenza con i genitori, disponibilità di attività lavorativa, richiesta di inserimento in un programma terapeutico . L'ordinanza poi evita di soffermarsi sul dato ponderale e non spiega perché sarebbe inidonea una misura meno aff littiva. Parimenti non è stata esclusa occasionalità della condotta. b il tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente una presunzione di ina deguatezza di ogni altra misura senza considerare il carattere relativo di tale presunzione. c il collegio ha inoltre sostanzialmente omesso di rispondere ai punti di gravame in punto di gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare l'ordinanza del Gip. In particolare, circa il capo B della imputazione, non ha spiegato le ragioni per le quali la sostanza sarebbe riconducibile al ricorrente. Motivi della decisione Il ricorso è infondato, essendo l'ordinanza impugnata fondata su congrua ed adeguata motivazione. In particolare, per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza il tribuna le del riesame ha osservato - che non era verosimile la tesi dell'uso personale della sostanza stupefacente, in quanto non era compatibile con tale uso il dato ponderale, trattandosi di oltre 100 gr. di cocaina con riferimento ad un soggetto che percepisce un reddito di poco superiore ai 700 euro al mese - che era rife ribile all'indagato anche la sostanza stupefacente trovata nelle immediate vici nanze dell'abitazione, dal momento che la stessa era stata rinvenuta in un vaset to di vetro con tappo in metallo riportante la scritta verde oro rosso e conte nente in origine sottaceti che aveva caratteristiche identiche a quelle di conte nitori trovati nell'abitazione dell'indagato, con particolare riferimento alle di mensioni, al tipo di chiusura, alla marca del prodotto e al tipo del prodotto con tenuto in origine - che inoltre nell'abitazione era stato rinvenuto un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca. Quanto alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura, il tribunale del riesame ha osservato - che il pericolo di recidivazione specifica si desume va dalla gravità dei reati e dalla personalità dell'indagato - che il dato pondera le, almeno allo stato, non autorizzava una qualche ipotesi di occasionalità della condotta e, al contrario, lasciava ragionevolmente ipotizzare il concreto fine dello spaccio ed il collegamento sia con i diversi canali in grado di provvedere a nuovi approvvigionamenti di sostanza sia con quelli necessari allo smercio - che la misura, cautelare della custodia in carcere era l'unica adeguata e propor zionale ai fatti, in grado di salvaguardare le esigenze cautelari - che era a tal fi ne irrilevante l'assenza di precedenti condanne specifiche, in quanto il coinvol gimento in affari di tale portata e l'inevitabile importanza del dato ponderale at testavano inequivocabilmente il collegamento con i canali di approvvigiona mento e la non occasionalità della condotta che l'esigenza cautelare era tale da non potei essere salvaguardata, se non attraverso la massima misura e che in particolare non potevano essere adottate misure per la cui osservanza era neces saria la spontanea collaborazione del prevenuto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ri corrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia tra smessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.