Libera, emancipata e capace di bluffare sull’età: meno gravi i rapporti con la minore di 14 anni

Nessun dubbio sulla condanna dell’uomo, che ha avuto rapporti sessuali con una ragazzina di neanche 14 anni. Conseguenziale la pena di venti mesi di reclusione. A favore dell’uomo, però, viene riconosciuta l’attenuante della cosiddetta minore gravità”. Confermata l’ottica adottata dal Gip e fondata sulle caratteristiche della vita condotta dalla ragazzina.

Troppa libertà, eccessiva emancipazione sessuale, il consenso prestato ai rapporti, e, infine, il clamoroso bluff sulla propria età questi gli ‘addebiti’ attribuiti a una ragazzina, ‘addebiti’ che, in sostanza, rendono meno grave la posizione dell’uomo che con quella ragazzina ha intrattenuto rapporti sessuali, dopo averla contattata tramite Facebook. Cassazione, ordinanza n. 47817, Terza sezione Penale, depositata oggi Condanna più lieve. Nessun dubbio sulla condotta di un uomo – un giovane attore televisivo che si è reso responsabile di atti sessuali con una ragazzina di neanche 14 anni. Conseguenzale è la condanna decisa dal Giudice per le indagini preliminari l’uomo viene condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione . Ma a richiamare l’attenzione è soprattutto il riconoscimento, a favore dell’uomo, della attenuante della minore gravità . Ciò è dovuto, secondo il Gip, alla constatazione di alcuni dati di fatto gli ampi spazi di autonomia e libertà di cui godeva la minore, non consoni alla sua giovane età la circostanza che la ragazza, su Facebook, più volte si era dichiarata minorenne le pregresse esperienze sessuali vissute dalla giovane il fatto che ella era consenziente ai rapporti e che era ormai prossima alla soglia dei 14 anni . Ebbene, il ragionamento tracciato dal Gip viene considerato privo di salti logici dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, respingono il ricorso proposto dal Procuratore Generale. Quest’ultimo propone censure forti rispetto alla concessione dell’attenuante , evidenziando, innanzitutto, l’irrilevanza del consenso prestato dalla minore e il controllo materno, che aveva sventato un ulteriore incontro coll’uomo, e poi richiamando la relazione psico-diagnostica con cui è stata sottolineato il grave trauma subito dalla minore in una fase delicata dello sviluppo, e che potrebbe sfociare in un disturbo della personalità . A questo quadro, poi, viene anche aggiunto un ulteriore particolare la suggestione esercitata dall’uomo – un attore televisivo , come detto – nei confronti della minore, contattata tramite Facebook . Ma queste osservazioni, nonostante tutto, non evidenziano, ribattono i giudici della Cassazione, salti logici nelle argomentazioni fornite dal Giudice per le indagini preliminari ciò conduce alla conferma dell’ attenuante della minore gravità a favore dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 ottobre – 2 dicembre 2013, n. 47817 Presidente Teresi – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza 26.05.2011 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, all’esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto S.A. colpevole del reato continuata di atti sessuali con l’infraquattordicenne V.S. e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, riconoscendo l’attenuante della minore gravità di cui al quarto comma dell’art. 609 quater cp. Ha altresì condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con provvisionale di €. 30.000. La concessione dell’attenuante è stata motivata considerando - gli ampi spazi di autonomia e libertà di cui godeva la minore, non consoni alla sua giovane età - la circostanza che la ragazza, su Facebook, più volte si era dichiarata maggiorenne - le pregresse esperienze sessuali vissute dalla giovane - il fatto che essa era consenziente ai rapporti e che era ormai prossima alla soglia dei 14 anni. 2. II Procuratore Generale di Milano ricorre per cassazione dolendosi - sotto il profilo della violazione di legge penale e della carenza e illogicità della motivazione - della concessione dell’attenuante deducendo 2.1 l’irrilevanza del consenso prestato dalla minore e la frettolosa sottovalutazione in ordine al controllo materno che invece, a dire del ricorrente, aveva sventato l’ulteriore incontro con l’imputato 2.2 la sottovalutazione data dal GIP alla relazione psicodiagnostica in cui è stato sottolineato il grave trauma subito dalla minore in una fase delicata dello sviluppo, e che potrebbe sfociare in un disturbo della personalità altro GIP, in base a tale relazione, aveva negato il patteggiamento 2.3 il tipo di rapporti sessuali consistenti in penetrazioni vaginali e rapporti orali , nonché la suggestione esercitata dall’imputato attore televisivo anche dopo l’emersione dei fatti, nei confronti della minore, contattata tramite Facebook. Le parti civili V.S. e la madre hanno depositato una memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso del PG e la condanna dell’imputato alle ulteriori spese. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi art. 581 lett. c e 591 lett. c cpp atteso cha si risolve sostanzialmente in una diversa valutazione delle circostanze di fatto, quali ad esempio l’entità della compromissione della libertà sessuale della ragazza risultante da perizia psicodiagnostica che sarebbe stata ignorata , il controllo da parte della madre sulla vita privata della minore e ancora le modalità dei rapporti sessuali, senza invece evidenziare salti logici nelle argomentazioni fornite dal giudice. Dei resto, secondo la costante giurisprudenza dì questa Corte - che qui va ribadita il controllo dei giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110 cass. 6.6.06 n. 23528 , P.Q.M . dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.