Guida in stato di ebbrezza: la confisca del mezzo non lede il comproprietario estraneo al reato

È legittimo il sequestro del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47480 del 29 novembre 2013. Il fatto. La quarta sezione penale della Cassazione annulla la sentenza del Tribunale di Trieste, la quale non aveva previsto la confisca del veicolo di un uomo, accusato per guida in stato di ebbrezza. Il giudice di primo grado aveva optato per tale scelta considerando che l’ applicazione della sanzione avrebbe colpito anche un soggetto estraneo al reato. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre in Cassazione e chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. La legittimità della confisca del veicolo con cui il reato è stato commesso è fuori discussione. L’art. 186, co. 2, lett. c, c.d.s. stabilisce che con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. La Corte Costituzionale, in particolare, ha stabilito la natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria della confisca e la competenza del giudice penale ad infliggere anche tale tipo di sanzioni. Ciò porta a sostenere la legittimità del sequestro, per intero, di un veicolo, con cui è stato commesso il reato, in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato, mentre il comproprietario estraneo al reato conserva il diritto sulla quota parte del ricavato della vendita e non viene leso in alcun modo. Va considerato anche che il veicolo a mezzo del quale è stato commesso il reato contestato non è ex se una res tale da non poter restare in circolazione, prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità, ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, a cui ne deve essere sottratta la disponibilità. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 ottobre – 29 novembre 2013, n. 47480 Presidente Fiale – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Con sentenza del 22/9/2011, la quarta sezione penale di questa Corte aveva annullato limitatamente alla omessa confisca del veicolo la sentenza di applicazione di pena, pronunziata dal Tribunale di Trieste il 21/4/2010, nei confronti di M Z. , imputato del reato di cui all'art. 186, co. 2, lett. c , cod. strada. Il Tribunale di Trieste, in sede di rinvio, con pronuncia del 18/5/2012, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla confisca dell'automezzo AUDI A3 trg. , in quanto l'applicazione della sanzione avrebbe colpito anche un soggetto estraneo al reato. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, con i seguenti motivi - il giudice del rinvio non si è uniformato al principio enunciato con la sentenza di annullamento, ex art. 627, co. 3, c.p.p., secondo cui avrebbe dovuto ordinare la confisca del veicolo, almeno limitatamente alla quota di spettanza dell'imputato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per l'annullamento senza rinvio, del provvedimento impugnato, limitatamente alla non disposta confisca, che chiede venga disposta da questa Corte, limitatamente alla quota dell'autoveicolo in proprietà allo Z. . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Va rilevato che l'art. 186, co. 2, lett. c , cod.strada, stabilisce che con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Come evidenziato dalla quarta sezione di questa Corte, con sentenza 38784, con la quale è stata annullata con rinvio, in accoglimento del ricorso avanzato dal P.G presso la Corte di Appello di Trieste, la sentenza resa dal Tribunale di Trieste il 21/4/10 n. 474, limitatamente alla omessa confisca dell'autovettura, la L. 120/2010 ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale ex art. 186, citato. In particolare il Legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 240, co. 2, cod.pen., già previsto dalla lettera e , del secondo comma dell'art. 186 cod. strada, adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza del 4/6/2010, n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità parziale della lett. c , co. 2, art. 186, proprio in riferimento al rinvio all'art. 240. cod.pen Questa Corte, nell'interpretare il novellato testo normativo ha, quindi, affermato che la confisca prevista dall'art. 186 ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria conseguentemente spetta al giudice penale delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza dello stesso giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative, conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida ex multis Cass. 15022/2011 . Quanto osservato induce a rilevare che mantengano piena validità i principi di diritto affermati dalla Corte regolatrice in materia di confiscabilità dell'autoveicolo, utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, e, quindi la legittimità del sequestro, per intero, di un veicolo, con cui è stato commesso il reato, in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato Cass. 3/7/2009, n. 41878 . Orbene, nella specie, come anche evidenziato dal P.G. nella requisitoria scritta in atti, il giudice del rinvio ha disatteso la indicazione chiaramente espressa nella sentenza di annullamento, facendo, peraltro, riferimento alla pronuncia della S.U. n. 14484/2012, che ha regolato un diverso caso, attinente alla concessione in leasing dell'autoveicolo. Il Tribunale, quindi, in palese violazione del dovere di conformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento, ex art. 627, co. 3, cod.pen., ha ritenuto di sindacare la decisione di questa Corte, vanificando, di fatto, gli effetti dell'annullamento, e mancando di rilevare che, in ogni caso, con la confisca il comproprietario estraneo al reato conserva il diritto sulla quota parte del ricavato della vendita e non viene leso in alcun modo Cass. 24/6/2009, n. 28189 . Va, ancora, precisato che il veicolo a mezzo del quale è stato commesso il reato contestato, non è ex se una res tale da non potere restare in circolazione, prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità, ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, a cui ne deve essere sottratta la disponibilità. In dipendenza di quanto osservato questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca, che dispone, a norma dell'art. 620 cod.proc.pen., sull'autovettura marca AUDI, modello 3, targata , per la quota di proprietà di Z.M. . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca del veicolo AUDI 3, targato , che dispone per la quota di proprietà di Z.M