Somme esigue ed occasionalità non bastano per il proscioglimento

Il Gip può pervenire a prosciogliere la persona per la quale vi è richiesta di decreto penale di condanna solo laddove risulti evidente la prova positiva dell’innocenza ovvero risulti impossibile acquisire la prova della colpevolezza.

La fattispecie. Con la sentenza n. 44211/2013, depositata il 29 ottobre, la Corte di Cassazione si è occupata del proscioglimento della persona per la quale è stata richiesta di decreto penale di condanna. Nello specifico, il GIP, a fronte di richiesta di emissione di decreto penale, aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una persona, per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro art. 2, comma 1 bis , d.l. n. 463/1983 , perché il fatto non costituisce reato. Proscioglimento solo se vi è la prova dell’innocenza o l’impossibilità di acquisire la prova della colpevolezza. A ricorrere per cassazione è il P.G., secondo cui il Gip può pervenire a prosciogliere la persona per la quale vi è richiesta di decreto penale di condanna solo laddove risulti evidente la prova positiva dell’innocenza ovvero risulti impossibile acquisire la prova della colpevolezza. Le somme non versate sono esigue. La S.C., nel ritenere fondato il motivo di ricorso del Procuratore Generale, rileva che il GIP, nel caso di specie, è pervenuto a dichiarare non doversi procedere nei confronti dell’imputata ritenendo incerta e comunque non dimostrata la volontà dell’imputata di commettere l’appropriazione, sulla base, secondo un percorso argomentativo tra l’altro carente di logica, dell’esiguità delle somme non versate e dell’occasionalità. Ma è sufficiente il solo dolo generico. Inoltre, il giudice non ha considerato che per la configurabilità del reato in questione è richiesto il mero dolo generico, caratterizzato dalla mera coscienza e volontà dell’omissione o della tardività del versamento delle ritenute. È per questo che gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Vibo Valentia per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 – 29 ottobre 2013, numero 44211 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Catanzaro propone ricorso per violazione di legge avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia con cui, a fronte di richiesta di emissione di decreto penale, si è dichiarato non luogo a procedere nei confronti di S.E. per il reato di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del d.l. numero 463 del 1983, perché il fatto non costituisce reato. 2. Osserva il ricorrente, lamentando errata applicazione dell'articolo 2 comma 1 bis predetto, nonché degli artt. 129 e 459 c.p.p., che il Gip può pervenire a prosciogliere la persona per la quale vi è richiesta di decreto penale di condanna solo laddove risulti evidente la prova positiva dell'innocenza ovvero risulti impossibile acquisire la prova della colpevolezza mentre tale pronuncia non è possibile ove si debba procedere a operazioni di comparazione e valutazioni di dati riservate ad una fase da svolgersi in contraddittorio. Nella specie il proscioglimento è stato illegittimamente pronunciato atteso in ogni caso il dato certo dell'omesso versamento delle ritenute e dalla avvenuta ricezione della contestazione dell'accertamento. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. L'articolo 459 c.p.p., comma 3, prevede che quando il giudice non accoglie la richiesta di emissione di decreto penale, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al P.M. questa Corte ha pertanto affermato che il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'articolo 129 c.p.p. e non anche per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, ipotesi alle quali, prima del dibattimento, non essendo stata la prova ancora assunta, l'articolo 129 c.p.p. non consente venga attribuito valore processuale sulla scia di Sez. U., numero 18 del 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375, tre le altre, Sez. 3, numero 15031 del 24/10/2012, P.G. in proc. Cocco negli stessi termini si è, successivamente, aggiunto che il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta Sez. 5, numero 14981 del 24/03/2005, P.M. in proc. Becatelli, Rv. 231461 . Nella specie, invece, il giudice di merito è pervenuto a dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputata rietenendo incerta e comunque non dimostrata la volontà dell'imputata di commettere l'appropriazione sulla base, secondo un percorso argomentativo tra l'altro carente di logica, dell'esiguità della somme non versate e della occasionalità. Né lo stesso giudice appare avere considerato che per la configurabilità del reato in questione è richiesto il mero dolo generico, caratterizzato dalla mera coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute cfr., Sez. 3, n, 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917 Sez. 3, numero 47340 del 15/11/2007, Arbuatti e altro, Rv. 238617 . 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l'ulteriore corso.