Si trasferisce in Sicilia con la figlia di 8 mesi: violato il diritto di visita dell’ex marito

L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43292/2013, depositata lo scorso 23 ottobre. Il caso. Una donna, separatasi dal marito e madre di una bimba di 8 mesi, nonostante il giudice avesse collocato la minore presso l’ex abitazione coniugale, in un paese in provincia di Trento, stabilendo il diritto di visita anche infrasettimanale del padre della piccola, decideva di trasferirsi in Sicilia in cerca di lavoro. Scatta così la condanna per il reato continuato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice art. 388, commi 1 e 2, c.p. e il conseguente ricorso per cassazione della donna. Conta la frustrazione delle legittime pretese altrui. Gli Ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso, chiariscono che l’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole . E tale frustrazione – osservano i Giudici – è da ritenersi integrata nella condotta dell’affidataria la quale, senza proporre alcuna impugnazione al giudice civile si è attivata per disattendere i provvedimenti imposti .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 – 23 ottobre 2013, n. 43292 Presidente Garribba – Relatore Lanza Ritenuto in fatto 1. G.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 29 febbraio 2012 della Corte di appello di Trento, che ha confermato la sentenza 12 aprile 2010 del Tribunale di Trento sezione distaccata di Cavalese, di condanna per il reato continuato di cui all'art. 388 commi I e II cod. pen 2. La corte distrettuale ha ritenuto destituita di ogni fondamento l'eccezione di incompetenza territoriale ed infondato l'appello. Per i giudici di merito la dettagliata specificazione contenuta nel provvedimento presidenziale circa la collocazione della minore nell'abitazione coniugale di omissis , presso la madre, e del diritto di visita anche infrasettimanale del padre, mostrava di tenere conto della peculiarità del caso, conseguente alla presenza di una neonata, e dell'irreparabile pregiudizio potenzialmente derivante alla stessa dall'assenza di continuità e costanza nella frequentazione paterna. Non, quindi, l'imposizione coatta di una residenza alla madre, ma il perseguimento dell'interesse di una bambina di otto mesi, che, allontanata per lunghi periodi dalla figura paterna, ben può patire effetti irreversibili nel rapporto con il genitore. Considerato in diritto Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo del mancato accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale, competente essendo il giudice del territorio di . luogo da cui la donna non si è mossa così rendendo impossibile l'ottemperanza all'obbligo di consegna della prole al padre non affidatario , e non invece il giudice trentino di . luogo dell'adempimento dell'obbligazione . Ritiene questa Corte l'inammissibilità del motivo in quanto palesemente non si confronta con l’esaustiva argomentazione della Corte di appello sul punto, la quale, con ampia spiegazione, ha dato correttamente conto che il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 388 comma 2 cod. pen., coincide con il luogo dell'inottemperanza della stabilita consegna della minore figlia al padre e considerato altresì che, diversamente opinando, si lascerebbe alla parte inadempiente la scelta del giudice territorialmente competente. Con un secondo motivo si lamenta l'illegittimità dell'obbligo di permanenza in un dato territorio e si cita adesivamente una decisione della sezione feriale della Cassazione n. 34024/2010 Rv. 248182 secondo cui non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli la condotta del coniuge separato che - quale affidatario dei figli minori, e obbligato a far sì che l'altro coniuge possa incontrare e tenere con sé i figli nei giorni e nelle settimane predeterminate nel provvedimento giudiziale - trasferisca in altra città la residenza propria e dei figli, ma astenendosi da specifici contegni di impedimento all'esercizio del diritto di questi di far visita e incontrare i figli. Anche questa doglianza non sfugge alla sanzione dell'inammissibilità, richiamate comunque le corrette considerazioni della Corte trentina nella parte in cui si è negata la sussistenza di un'imposizione coatta di una residenza alla madre, versandosi nella specie nella ben diversa situazione della prospettiva dell'utile perseguimento dell'interesse di una bambina di otto mesi, che, laddove allontanata per lunghi periodi dalla figura paterna, avrebbe finito col sopportare effetti irreversibili nel funzionale rapporto con la figura paterna, di fatto esclusa per la condotta della madre. Questa sezione della Corte si è infatti più volte espressa nel senso che l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l'esercizio del diritto di visita e di frequentazione della prole cfr. in termini Cass. pen. sez. 6, 33719/2010 Rv. 248157, fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti del luogo di dimora senza preavviso al marito separato non affidatario massime precedenti Conformi N. 37118 del 2004 Rv. 230211, N. 32846 del 2009 Rv. 24462 . Orbene nella specie bene i giudici di merito a hanno ravvisato e ritenuta integrata tale frustrazione nella condotta dell'affidata ria la quale, senza proporre alcuna impugnazione al giudice civile si è attivata per disattendere i provvedimenti impostile, inizialmente violando le disposizioni presidenziali sul diritto di visita del padre e, successivamente, di fatto, trasferendosi in Sicilia, senza fare ritorno e senza preoccuparsi neppure di cercare un accordo con il coniuge al fine di ottemperare parzialmente alle statuizioni giudiziali b hanno correttamente chiarito che il trattenersi nella regione di origine costituisce un diritto dell'imputata, non incompatibile, soprattutto sinché la stessa non ha trovato un lavoro, con l'ottemperanza al dovere di collaborazione che le incombe, al fine di favorire i rapporti tra la minore ed il padre c hanno concluso con una incensurabile valutazione di merito per coerenza e logicità circa la sussistenza di un comportamento della G. sistematicamente volto, sin dalla data dei provvedimenti provvisori presidenziali, alla violazione dei provvedimenti emessi nell'interesse della minore circostanza questa che non consente l'annullamento con rinvio chiesto dal Procuratore generale in udienza d hanno sottolineato che l'imputata, contumace in primo e secondo grado, ha fornito alcuna spiegazione di ordine economico, sanitario, od altro che giustificasse l'allontanamento della minore dal padre e hanno infine evidenziato che la circostanza, per cui, successivamente la Corte d'Appello in sede civile, prendendo atto della situazione realizzatasi e del reperimento di un'attività lavorativa ad XXXXXX da parte della G. , abbia modificato i precedenti provvedimenti, a nulla rileva in ordine alla commissione del reato in precedenza consapevolmente ed intenzionalmente realizzata dall'imputata. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro. 1000,00 mille . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.