Avviso di conclusione indagini notificato tramite invio di fax al difensore: dichiararne la nullità non è “eccentrico”

Per la sussistenza dell’abnormità, non importa e non basta che il potere di adottare un provvedimento, esistente, sia solo stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo ma non abnorme.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 43115, depositata il 21 ottobre 2013. Il caso. Il Tribunale, avendo rilevato che l’avviso di conclusione indagini all’imputato era stato notificato dal Pubblico Ministero tramite invio di fax al difensore senza che ciò fosse stato disposto dal magistrato, e comunque in un’ipotesi in cui tale forma di notificazione non sarebbe consentita essendo la stessa riservata ai soli avvisi spettanti ai difensori , ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha disposto la restituzione degli atti al P.M. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo annullarsi il provvedimento per abnormità dello stesso. Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, Piazza Cavour ha chiarito che tanto che si tratti di un atto strutturalmente ”eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’ iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o meno del potere” di adottarlo . All’autorità giudiziaria può riconoscersi attribuzione” circa l’adottabilità del provvedimento. Come affermato dagli Ermellini, nel caso in esame, il Gup ha indubbiamente esercitato un potere riconosciutogli dall’art. 416 c.p.p. , ossia di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ove non preceduta dall’avviso di cui all’art. 415 – bis c.p.p. Cosicché, per il S.C., il provvedimento impugnato non risulta eccentrico rispetto al sistema processuale , inoltre, come evidenziato, lo stesso nemmeno produce una irrimediabile stasi processuale potendo sempre il Pubblico Ministero provvedere alla rinnovazione dell’incombente ritenuto difettoso . Pertanto, ne è seguita l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 - 21 ottobre 2013, n. 43115 Presidente Fiandanese – Relatore Di Marzio Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, avendo rilevato che l'avviso di conclusione indagini all'imputato è stato notificato dal Pubblico ministero tramite invio di fax al difensore senza che ciò fosse stato disposto dal magistrato, e comunque in un'ipotesi in cui tale forma di notificazione non sarebbe consentita essendo la stessa riservata ai soli avvisi spettanti ai difensori , ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Ragusa chiedendo annullarsi il provvedimento per abnormità dello stesso. 3. La categoria dell'abnormità sulla quale v. in particolare le pronunce delle Sezioni Unite 25957 del 26 marzo 2009 e della Cass. sez. VI, 12 novembre 2009, n. 2945 si definisce, invero, in rapporto al tema della tassatività, che impronta il regime delle impugnazioni in generale e del ricorso per cassazione in particolare. Essa individua propriamente uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non rispecchia più il modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente eccentrico rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del potere di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un fenomeno unitario. Ove sia proprio l' attribuzione a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione. Se invece all'autorità giudiziaria può riconoscersi attribuzione circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge. Non importa e non basta dunque, per la sussistenza dell'abnormità, che il potere, esistente, sia solo stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo ma non abnorme. Nel caso in esame, il GUP ha indubbiamente esercitato un potere riconosciutogli dall'art. 416 del codice di procedura penale , ossia di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ove non preceduta dall'avviso di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Cosicché il provvedimento impugnato non risulta eccentrico rispetto al sistema processuale. Inoltre, lo stesso nemmeno produce una irrimediabile stasi processuale potendo sempre al Pubblico ministero provvederà alla rinnovazione dell'incombente ritenuto difettoso. Cfr. infatti, Cass. sez. IV, 25.3.2010, n. 14579, per cui non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al p.m. Fattispecie in cui il p.m., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. . 4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.