Mamma collabora con il compagno che spaccia stupefacenti: arresti domiciliari confermati

La sospensione delle pena, collegata a fattori oggettivi e soggettivi, non è automatica e la relativa valutazione è riservata al potere discrezionale del giudice di merito in sede di relativo eventuale giudizio di condanna.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 43125, depositata il 21 ottobre 2013. Reato di concorso in attività di spaccio di stupefacenti. Il Tribunale del riesame, sulla richiesta di riesame avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere – poi trasformata in arresti domiciliari per motivi di maternità di minori -, aveva confermato tale misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria e dell’esigenza cautelare di tutela del pericolo concreto di recidivanza, a prescindere dall’eventuale concedibilità in sede di giudizio di merito della sospensione condizionale della pena. Contro tale ordinanza, l’indagata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando omessa valutazione degli elementi favorevoli proposti dalla difesa, insussistenza della gravità indiziaria e violazione di legge, posto che, avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive, a suo dire, era legittimamente prevedibile che – in sede di eventuale giudizio di condanna – fosse ravvisabile l’attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Gli Ermellini, a smentita della doglianza proposta, hanno evidenziato che il giudice del riesame ha puntualmente motivato circa la consapevole, volontaria e attiva compartecipazione della donna all’attività illecita del compagno. Rilievo collocabile più correttamente in sede di giudizio di merito. Quanto al rilievo attinente a eventuali concedibilità di attenuanti e/o benefici di legge, il Tribunale aveva segnalato la non automaticità della pena sospesa, collegata a fattori oggettivi e soggettivi la cui valutazione è riservata al potere discrezionale del giudice di merito in sede di relativo eventuale giudizio di condanna . Ciò, è stato avallato da Piazza Cavour, la quale ha affermato che sembra del tutto prematuro e, comunque, gratuito il richiamo a una mera ipotesi e non certezza del beneficio invocato , quanto alla stessa concedibilità delle attenuanti generiche ovvero di quella di cui al comma 5, art. 73 DPR 309/90. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 settembre - 21 ottobre 2013, n. 43125 Presidente/Relatore Serpico Ritenuto in fatto e considerato in diritto Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di C.M. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Isernia in data 13-3-2013, poi trasformata in arresti domiciliari per motivi di maternità di minori, in ordine al reato di concorso in attività di spaccio di stupefacenti, il Tribunale del riesame di Campobasso, con ordinanza in data 2-4-2013 confermava tale misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria e dell'esigenza cautelare di tutela dal pericolo concreto di recidivanza, a prescindere dall'eventuale concedibilità in sede di giudizio di merito della sospensione condizionale della pena. Avverso tale ordinanza la C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ed in sintesi l Violazione dell'art. 606 lett. c ed e c.p.p. in relazione agli artt. 292 ter c.p.p. e 73 e 80 D.P.R. 309/90 per omessa valutazione degli elementi favorevoli proposti dalla difesa ex artt. 358 e 327 bis c.p.p. con specifiche allegazioni in contrito con quelli accusatori e relativo vizio di motivazione al riguardo 2 Violazione dell'art. 606 lett. c ed e in relazione agli artt. 273 co. 1 e 1 bis, anche in relazione all'att. 292 c.p.p.,in punto di insussistenza della gravità indiziaria, stante il mancato rinvenimento, in sede di indagini di pg. e sequestro di sostanze stupefacenti ascrivibili al possesso in testa all'indagata e la mancata verifica di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie degli assuntori di draga, presso cui nemmeno era stata rinvenuta tale sostanza 3 Violazione dell'art. 606 lett. b ed e c.p.p. in relazione all'art. 275 n. 2 bis c.p.p. e relativo difetto di motivazione, stante la concreta possibilità di concessione all'indagata, in sede di eventuale condanna, del beneficio della pena sospesa, attesa l'incensuratezza della ricorrente e la ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive per la concedibilità delle attenuanti generiche 4. Violazione dell’art. 606 lett. b c.p.p. in relazione all'art. 73 D.P.R. cit. posto che, avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive, era dato legittimamente prevedere che, in sede di eventuale giudizio di condanna, fosse ravvisabile l'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. cit. con conseguente ridimensionamento dei fatti in uno alla cennata concedibilità delle attenuanti generiche. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, a smentita della doglianza proposta con il motivo sub 1 , giova richiamare quanto puntualmente e motivatamente i giudici del riesame segnalano in termini di infondatezza delle controdeduzioni difensive, in punto di consapevole, volontaria e fattiva compartecipazione della donna all'attività illecita del compagno C.I. cfr. fol. 2 . Ne risulta trascurata l'ulteriore controdeduzione difensiva in merito all'asserita unicità dell'elemento indiziante offerto dall'intercettazione incriminata, posto che, come motivatamente dedotto nell'ordinanza impugnata, tale elemento va necessariamente ed opportunamente letto con inquadratura nel complesso delle ulteriori convesazioni di cui agli allegati in atti e specificamente segnalati nel provvedimento impugnato cfr. fol. 2 . Del pari infondato il motivo sub 2 , posto che, alla stregua di una corretta verifica della sussistenza della gravità indiziaria nei termini tracciati dall'art. 273 c.p.p. in tema di applicazione di misura cautelari personali, impugnata ordinanza non ha mancato di segnalare motivatamente, logicamente e correttamente, gli elementi di fatto che consentono una univoca convergenza indiziaria sulla persona della ricorrente in termini affatto marginali ed irrilevanti nel complesso comportamentale della vicenda relativa all'incriminata attività di spaccio di droga in esame cfr. foll. 2-3 . Quanto ai motivi sub 3 e 4 , a prescindere che i rilievi attinenti eventuali concediblità di attenuanti e/o benefici di legge, si colloca più correttamente in sede di eventuale sviluppo della vicenda in sede di giudizio di merito, fin d'ora, in ogni caso, il Tribunale del riesame si è fatto motivato carico di segnalare la non automaticità della pena sospesa, collegata a fattori oggettivi e soggettivi la cui valutazione è riservata al potere discrezionale del giudice di merito in sede di relativo eventuale giudizio di condanna di guisa che sembra del tutto prematuto e, comunque, gratuito il richiamo ad una mera ipotesi e non certezza del beneficio invocato, in uno alla stessa concedibilità delle attenuanti generiche ovvero di quella di cui al co. 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 cfr. fol. 3 ordinanza impugnata . Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato con ogni conseguenza di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.