Il decreto di archiviazione va notificato alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta

In tema di prerogative della persona offesa dal reato, va ritenuto illegittimo ed inficiato da nullità il provvedimento con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari pronuncia il decreto di archiviazione senza curarsi che la richiesta relativa sia stata notificata dal Pubblico Ministero alla persona offesa, ove quest’ultima abbia espressamente richiesto di voler essere informata.

Lo ha ribadito la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42632, depositata il 17 ottobre 2013. Il caso. La pronuncia in esame trae origine da un provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pordenone in ordine ad una inchiesta per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele art. 4 d. lgs. n. 74/2000 , all’esito della quale il predetto Giudice riteneva di dover accogliere la richiesta del Pubblico Ministero volta all’archiviazione del procedimento in questione. Nello specifico, veniva proposto ricorso dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse tanto dell’Agenzia delle Entrate quanto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella qualità di persone offese dai reati commessi nei confronti dell’interesse pubblico al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria da parte della massa dei contribuenti. Le prerogative della persona offesa dal reato Come è noto, la persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice in concreto violata e, quindi, leso dall’illecito penale. Tale soggetto esercita i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge ad esempio, ove ne faccia richiesta, deve essere avvertito della richiesta di archiviazione inoltrata dal Pubblico Ministero al Giudice delle Indagini Preliminari esso inoltre può sempre depositare memorie può, tranne che nel giudizio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, indicare elementi di prova se è anche persona danneggiata dal reato, può costituirsi parte civile entro il termine per sollevare le questioni preliminari in dibattimento, previsto dall’art. 491 c.p.p Accanto alla persona offesa, vanno segnalati pure gli enti e le associazioni senza scopo di lucro c.d. onlus , con finalità statutarie riconosciute ex lege purché prima della data di commissione del fatto di tutela degli interessi lesi dal reato. Previo consenso della persona offesa, nelle forme previste dall’art. 92 c.p.p., tali enti ed associazioni esercitano i diritti e le facoltà riconosciuti alla persona offesa se ammesso dalla legge, possono inoltre costituirsi parte civile. la posizione dell’Agenzia delle Entrate Ciò premesso sul piano generale, occorre rammentare che il sistema processuale penale offre concrete modalità di tutela del soggetto titolare dell’interesse leso dal reato, anche ove quest’ultimo coincida con la Pubblica Amministrazione. In particolare, ai sensi dell’articolo 90 c.p.p., l’amministrazione finanziaria, in quanto persona offesa, ha diritto, indipendentemente dalla costituzione di parte civile e fatto salvo l’esercizio di ogni altro diritto o facoltà riconosciuti dalla legge, a partecipare al processo penale, in ogni suo stato e grado. Tale partecipazione potrà avvenire mediante la presentazione di memorie, che, nell’ipotesi di contemporanea incardinazione del processo tributario, potranno anche coincidere con le controdeduzioni al ricorso di parte, e mediante l’indicazione di elementi di prova, desunti dagli atti presenti nel fascicolo, raccolti direttamente dall’Ufficio tributario o dalla Guardia di finanza. In questo contesto è di particolare interesse la disposizione di cui all’articolo 408 c.p.p. ove, al comma secondo, è previsto che, nell’ipotesi di presentazione di richiesta di archiviazione, l’avviso della richiesta stessa debba essere notificato alla persona offesa che, nella denuncia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. In correlazione alla suddetta norma si pone il successivo art. 410 c.p.p., che consente alla persona offesa di presentare una formale opposizione alla richiesta di archiviazione purché vengano indicati l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. La partecipazione diretta al processo da parte dell’amministrazione finanziaria consente l’eventuale acquisizione di elementi utili ai fini dell’annullamento parziale o totale della pretesa tributaria o di una sua integrazione. La possibilità per l’amministrazione finanziaria di seguire lo svolgimento del processo penale consente, inoltre, di selezionare in maniera informata i casi nei quali richiedere l’intervento dell’Avvocatura dello Stato, che potrà essere interessata solo nelle ipotesi di particolare complessità e di concreta necessità di costituzione di parte civile. Gli Uffici finanziari possono anche attivarsi per una partecipazione più incisiva nel procedimento penale, rispetto alla semplice presenza in giudizio quale persona offesa dal reato. e le modalità operative di intervento. Con riferimento all’articolo 90 c.p.p., gli Uffici delle entrate, ovvero - di concerto - gli Uffici distrettuali delle imposte dirette e gli Uffici I.V.A., contestualmente alla trasmissione della notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, possono chiedere di voler essere informati circa l’eventuale proposizione della richiesta di archiviazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 408 c.p.p Esse inoltre possono partecipare al processo penale mediante la presentazione di memorie che, nell’ipotesi di contemporanea incardinazione del processo tributario, potranno anche coincidere con gli atti difensivi prodotti in quella sede, e mediante l’indicazione di elementi di prova comunque a disposizione. Del pari, i predetti Uffici possono provvedere a quantificare al giudice ordinario il danno erariale in relazione a quanto previsto dall’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 se del caso, possono presentare formale opposizione all’eventuale richiesta di archiviazione, argomentandola con riferimento alla motivazione della stessa e all’oggetto dell’investigazione suppletiva e ai relativi elementi di prova. In ogni caso, i medesimi Uffici possono utilizzare gli ulteriori elementi, emersi in sede penale, resi disponibili alla parte offesa, nel procedimento amministrativo e nel processo tributario, anche al fine di una rideterminazione della pretesa tributaria o di un’integrazione della stessa.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 aprile – 17 ottobre 2013, n. 42632 Presidente Squassoni – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con provvedimento del 12 magio 2010 il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone disponeva, su conforme richiesta del P.M., l'archiviazione del procedimento a carico di M.I. , indagato per i reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti art. 2 del D. L.vo 74/00 e infedele dichiarazione art. 4 del medesimo D. L.vo . 1.2 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'Avvocatura Generale dello Stato nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale in quanto la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. non era stata notificata, come richiesto dall'art. 408 cod. proc. pen. all'Agenzia delle Entrate che aveva chiesto di essere preventivamente informata e, in ogni caso, al Ministero dell'Economia e Finanze quale persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato va premesso che a carico del M. si procede per due distinti reati tributari dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti dichiarazione infedele ex artt. 2 e 4 del D. L.vo 74/00 . Detti procedimenti scaturiscono da altrettante comunicazioni di notizia di reato trasmesse ex art. 347 cod. proc. pen. dalla Agenzia delle Entrate che, nel caso in esame, acquista la veste di persona offesa dal reato al pari dell'Amministrazione Finanziaria centrale in termini Sez. 2^ 22.11.2011 n. 7739 P.M. in proc. Gabbana e altri, Rv. 252018 . 1.2 Come affermato nella decisione sopra enunciata è stato, infatti, ritenuto che anche l'Agenzia delle Entrate sia da considerarsi persona offesa dai reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, nella sua specifica veste di ente incaricato normativamente della tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e che può utilizzare molteplici strumenti, non esclusi quelli di carattere penale, per rimuovere gli ostacoli al perseguimento dell'interesse affidatogli per legge , vds. Sez. 2^ 7739/11 cit. . 1.3 Ne consegue, come correttamente affermato dalla ricorrente Avvocatura Generale dello Stato, che non solo l'Amministrazione Centrale Ministero dell'Economia e Finanze ma anche l'Agenzia delle Entrate quale ente dotato di autonomia anche processuale avesse diritto al preventivo avviso ex art. 408 cod. proc. pen 2. Detto questo, si osserva che per costante orientamento di questa Corte, cui questo Collegio aderisce, va ritenuto illegittimo ed inficiato da nullità il provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari pronuncia il decreto di archiviazione senza curarsi che la richiesta relativa sia stata notificata dal P.M. alla persona offesa che abbia chiesto di voler essere informata. Peraltro questa Corte ha avuto modo di precisare che il diritto a tale notifica vale esclusivamente per la persona offesa e non per la persona danneggiata dal reato che può, invece, come la p.o. costituirsi parte civile per il risarcimento degli eventuali danni con ciò circoscrivendo ad una ristretta categoria di soggetti gli aventi diritto alla notificazione in termini Sez. 6^ 16.6.1995 n. 2453, Ferri, Rv. 202776 Sez. 2^ 13.10.2010 n. 38508, Mariani ed altri, Rv. 218919 Sez. 3^ 14.1.2009 n. 6229 P.O. in proc. Celentano e altri, Rv. 242532 . 4. Ai suddetti principi non si è attenuto né il GIP che ha proceduto all'emissione de plano del provvedimento di archiviazione senza curarsi circa l'avvenuta comunicazione da parte del P.M. della sua richiesta di archiviazione alle persone offese aventi diritto Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e Finanze , né il P.M., che, pur avendone l'obbligo, non ha proceduto alla detta notifica. 5. Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Pordenone quale soggetto processuale tenuto all'adempimento dell'obbligo di notificazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pordenone.