Quali sono i profili di penale responsabilità eventualmente sussistenti in capo al titolare della impresa edile esecutrice dei lavori?

L’omessa ottemperanza agli obblighi precauzionali che, normativamente, gravano sul soggetto che riveste tale posizione apicale all’interno della ditta edile è, sic et simpliciter , sufficiente ed idonea ad integrare, sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, gli estremi dei reati allo stesso specificamente contestati.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 42630 della Corte di Cassazione, depositata il 17 ottobre 2013. Il caso. Il Tribunale di Gela condannava L.P. alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 4mila di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 159, comma 1, lett. b in relazione all’art. 136 d.lgs. n. 81/08, in quanto, nella sua qualità di titolare di una impresa di costruzioni, non aveva ottemperato alle prescrizioni di cui agli artt. 168 e 136 del predetto decreto, afferenti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, durante 2 diversi sopralluoghi sul cantiere, gli ispettori del lavoro riscontravano – e contestavano – alcune violazioni perpetrate dalla ditta esecutrice dei lavori, per lo più riferite ad omissioni e negligenze varie nel montaggio delle impalcature. La Corte di Appello di Caltanissetta, onerata dell’atto di impugnazione, confermava in toto la statuizione di prime cure . Avverso tale sentenza, L.P. ricorreva per cassazione, deducendo vizio motivazionale della stessa, ovvero incompletezza e contraddittorietà della motivazione con riferimento, tra l’altro, al trattamento sanzionatorio applicato dai Giudici di merito, rilevando l’eccessività dello stesso inoltre, il ricorrente lamentava il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. L’inosservanza delle prescrizioni è direttamente imputabile al titolare dell’impresa. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza de qua , ha preliminarmente individuato e disaminato i profili di penale responsabilità eventualmente sussistenti in capo al titolare di una impresa. In effetti, i Supremi Giudici hanno chiarito come l’omessa ottemperanza agli obblighi precauzionali che, normativamente, gravano sul soggetto che riveste tale posizione apicale all’interno della ditta edile è, sic et simpliciter , sufficiente ed idonea ad integrare, sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, gli estremi dei reati allo stesso specificamente contestati. In altri termini, la normativa in materia di sicurezza del lavoro prevede una serie di prescrizioni - sia attive che passive - in capo al titolare della impresa di costruzione precipuamente finalizzate a prevenire rischi ed incidenti nell’espletamento dell’attività edilizia donde, l’inosservanza di tali prescrizioni è direttamente imputabile al titolare dell’impresa, il quale avrebbe dovuto osservare le stesse durante la concretizzazione della propria attività imprenditoriale. Il trattamento sanzionatorio. Se la motivazione della sentenza risulta immune da vizi legittimanti una pronuncia di annullamento, stante la corretta valutazione del compendio probatorio in atti da parte dei Giudici di merito, lo stesso non potrà dirsi con riferimento alla parte motiva della medesima pronuncia laddove la stessa si occupa del trattamento sanzionatorio. Infatti, il reato di cui all’art. 159, comma 1, lett. b , d.lgs. n. 81/08, così come contestato ad L.P., prevede - alternativamente, e non congiuntamente come erroneamente interpretato dal Tribunale e dalla Corte territoriale - l’applicazione della pena detentiva dell’arresto o della pena pecuniaria della ammenda. Conseguentemente, la sentenza gravata dal ricorso dell’imputato andrà, limitatamente al trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio, onde consentire al Giudice del rinvio di procedere alla rideterminazione della pena, essendo state irrogate ad L.P., congiuntamente, sia la pena detentiva che quella pecuniaria, in palese violazione normativa.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 settembre – 17 ottobre 2013, n. 42630 Presidente Teresi – Relatore Gazzzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Gela, con sentenza del 5/7/2011, dichiarava P.L. responsabile del reato di cui all'art. 159 co. 1 lett. b , in relazione all'art. 136 d.Lvo 81/08, perché quale titolare della C.A.V.E. Costruzioni snc non ottemperava alle prescrizioni di cui all'art. 168, co. 2, d.Lvo 81/08 e non provvedeva, ex art. 136, citato decreto, ad assicurarsi che il montaggio degli impalcati anteriori e posteriori a livello del 1, 2 e 3 fossero completi del piano di calpestio lo condannava alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda. La Corte di Appello di Caltanissetta, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza del 10/7/2012, ha confermato il decisum di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa del P. , con i seguenti motivi - la Corte territoriale ha omesso di fornire adeguato riscontro alla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la incompletezza e contraddittorietà della relativa motivazione, specie in punto di trattamento sanzionatorio, da doversi ritenere eccessivo, nonché in ordine al diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen. e al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria non considerando, peraltro, che l'imputato, pur avendo ottemperato alle prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro, non aveva potuto ottemperare al pagamento della oblazione a causa della situazione di grave difficoltà economica in cui versava. Considerato in diritto Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, svolta dal decidente in punto di ritenuta sussistenza dei reati contestati e della ascrivibilità degli stessi in capo all'imputato. I giudici di merito evidenziano che gli ispettori del lavoro, nel corso del sopralluogo svolto in data 4/11/2008 presso un edificio in costruzione, ubicato in contrada OMISSIS , avevano riscontrato il mancato rispetto, da parte della ditta esecutrice delle opere, di alcune prescrizioni imposte dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro gli stessi ispettori, in occasione di altro sopralluogo, effettuato in data 17/3/2009, presso un cantiere edile, sito in OMISSIS , dopo avere accertato che si stava procedendo al rifacimento del prospetto di un edificio, avevano, anche in tale occasione, avuto modo di rilevare altra violazione in materia di sicurezza sul lavoro da parte della ditta esecutrice, precisamente, il montaggio degli impalcati, anteriori e posteriori, a livello del primo, secondo e terzo piano, non erano completi del piano di calpestio. Ad avviso del decidente, le emergenze istruttorie prove testimoniali e i verbali ispettivi hanno ampiamente provato l'assunto accusatorio e, quindi, la colpevolezza del P. , il quale aveva omesso di ottemperare agli obblighi precauzionali su di lui normativamente gravanti, in ragione della rivestita qualità di titolare della ditta esecutrice dei lavori predetti. La Corte territoriale, di poi, evidenzia gli elementi, a giusta ragione, ritenuti ostativi alla concessione degli invocati benefici di legge, ravvisati nella pluralità delle riscontrate violazioni del d.Lvo 81/08, che non permettono la formulazione di un positivo giudizio prognostico circa la futura astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati in materia. Peraltro, il prevenuto, non ha ottemperato al pagamento della oblazione ridotta, senza dare minima contezza delle ragioni di tale mancato adempimento. Questa Corte non può, però, esimersi dal rilevare l'errore in cui sono incorsi i giudici in relazione al trattamento sanzionatorio applicato infatti, le violazioni contestate prevedono, ex art. 159, lett. b , d.Lvo 81/08, la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda di contro i decidenti hanno inflitto all'imputato la pena congiunta. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinché il giudice ad quem proceda alla indicazione e determinazione della pena. P.Q.M. La Corte Suprema di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta, altra sezione.