Valori OMI anche nella confisca per equivalente di beni immobili

È corretto il criterio utilizzato per stabilire il valore degli immobili, oggetto di confisca in seguito a reati tributari, che si basi sulle informazioni dell’Agenzia del Territorio circa le reali dimensioni dell’immobile ed utilizzi le valutazioni indicate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42639 del 17 ottobre 2013, stabilisce un nuovo orientamento, ovvero che l’Amministrazione finanziaria può stabilire il valore degli immobili oggetto di confisca in seguito a reati fiscali sulla base delle informazioni dell’Agenzia del territorio per quanto riguarda le dimensioni reali ed attribuire una valutazione di prezzo basandosi sulla zona e sui valori indicati dalla banca dati OMI. Il caso. Il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15 febbraio 2013, disponeva il sequestro preventivo di somme e beni immobili per un valore complessivo di euro 535.945, come confisca per reati fiscali, in riferimento ad un omesso versamento di imposta sul valore aggiunto pari ad euro 432.602, ai danni dell’amministratore unico di una società di capitali. L’amministratore unico ha pertanto fatto istanza di riesame al Tribunale che ha confermato il mantenimento della misura cautelare. La difesa ha quindi proposto ricorso in Cassazione in particolare lamentando una sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro e l’importo accertato dei tributi evasi. Sequestro proporzionato al credito garantito. Nella propria sentenza la Suprema Corte rileva come, per giustificare l’imposizione ed il mantenimento della misura cautelare, il valore dei beni oggetto del sequestro deve essere proporzionato al credito garantito e la verifica di tale rapporto rientra tra i poteri del Tribunale Cassazione sentenza n. 17465/2012 . Il Tribunale su tale punto non ha ravvisato sproporzione alcuna in quanto la Guardia di Finanza ha seguito criteri del tutto condivisibili nella valutazione dei singoli cespiti immobiliari, procedendo a richiedere all’agenzia del territorio le informazioni utili per conoscere le reali dimensioni degli immobili e la zona attribuita agli stessi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare . La valutazione complessiva è poi dipesa dalla scelta di prendere come valore economico di riferimento quello minimo tra quelli indicati nelle tabelle OMI, riducendone il risultato in base alle ipoteche iscritte su detti immobili. Il Giudice ha inoltre rilevato come trattandosi di porzioni di immobili il realizzo sarebbe stato per altro più difficile rispetto alla vendita dell’intero. Il motivo è quindi da ritenersi infondato da cui deriva il rigetto del ricorso da parte della Cassazione che condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 settembre – 17 ottobre 2013, n. 42639 Presidente Teresi – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Gip presso il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 15/2/2013, disponeva il sequestro preventivo di somme e beni immobili nella disponibilità di G L. , per un valore complessivo di Euro 535.945, per omesso versamento dell'i.v.a. pari a Euro 432.602, in relazione all'anno 2010, nella sua qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della Santo Stefano Immobiliare s.r.l Il Tribunale di La Spezia, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, avanzata nell'interesse della prevenuta, con ordinanza dell'11/4/2013, ha confermato il mantenimento della misura. Propone ricorso per cassazione la difesa della L. , con i seguenti motivi - sussiste sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro e l'asserito profitto determinato dai tributi evasi - peraltro, uno degli immobili assoggettati al vincolo non si appartiene alla prevenuta - non sussiste l'elemento soggettivo del reato ipotizzato, rilevate le condizioni di illiquidità in cui versava la società Santo Stefano Immobiliare s.r.l. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. Con il primo motivo di annullamento la difesa della prevenuta contesta la sproporzione tra il valore complessivo dei beni sottoposti a misura cautelare, pari ad Euro 535.945,00, e l'asserito profitto determinato dai tributi evasi, pari ad Euro 423.602,00. Rilevasi che il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale alla entità dell'importo del credito garantito, per giustificare l'imposizione e il mantenimento della misura cautelare, e rientra nei poteri del Tribunale del riesame l'apprezzamento della sussistenza di tale rapporto Cass. 22/3/2012, n. 17465 . Il giudizio relativo al valore dei beni costituisce oggetto di una ponderata valutazione preventiva da parte del giudice nella applicazione della misura cautelare reale, al fine di scongiurare una esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, non essendo oltremodo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca Cass. 7/10/2010, n. 41731 , anche per evitare il pericolo che la stima sia rimessa alla discrezionalità di soggetti non legittimati al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale Cass. 4/4/2012, n. 3260, p.m. in proc. Curro . Ad avviso del Tribunale, a giusta ragione, la denunciata sproporzione non sussiste. Il decidente sul punto rileva che la Guardia di Finanza ha seguito criteri del tutto condivisibili nella valutazione dei singoli cespiti immobiliari, procedendo a richiedere alla Agenzia del territorio le informazioni utili per conoscere le reali dimensioni degli immobili e la zona attribuita agli stessi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dopo di che è stato preso come valore di riferimento il minimo tra quelli proposti dal predetto Osservatorio, defalcando da esso la parte relativa alle ipoteche iscritte sui beni de quibus. Peraltro, il giudice logicamente evidenzia che trattasi di quote parte di singoli immobili ed è notorio che la vendita di una porzione è meno appetibile della vendita dell'intero. Del pari infondato è da ritenere il secondo motivo di annullamento, in quanto con esso si prospetta una diversa valutazione fattuale sulla appartenenza o meno in capo all'indagata di uno dei beni sottoposti a vincolo. Parimenti priva di pregio è la eccepita insussistenza dell'elemento soggettivo come, infatti, rilevato dal Tribunale la L. ha assunto la carica di amministratrice unica in data 8/9/2011, quindi tre mesi prima del termine entro il quale avrebbe dovuto procedere al versamento dell'i.v.a Il fatto che la società versasse in una situazione di assoluta illiquidità non costituisce esimente perché la somma evasa era entrata a fare parte del patrimonio sociale ed è obbligo dei rappresentanti legali di procedere al versamento della stessa entro i termini previsti. Inoltre, la prevenuta ha assunto ed accettato la carica di amministratrice unica di una società di cui era peraltro socia di maggioranza, fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2001. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.