Vettura della madre, figlio beccato al volante senza patente: sequestro legittimo

Appiglio per contestare il provvedimento di sequestro d’urgenza, deciso dalla polizia stradale e confermato dai giudici, è il fatto che la proprietà della vettura sia della madre. Ma questa obiezione viene smontata con una semplice considerazione la disponibilità materiale nelle mani del figlio, beccato già due volte alla guida del veicolo.

Ufficialmente la proprietà è della madre, ma, in realtà, il veicolo è nella disponibilità materiale del figlio. Assolutamente legittimo, quindi, il sequestro preventivo, consequenziale alla condanna nei confronti del giovane, beccato a guidare la vettura senza patente. Cassazione, sentenza n. 42664, Quarta sezione Penale, depositata oggi Ruote sgonfie. Fatale, per il giovane, è il blitz compiuto dalla polizia stradale, che lo becca a guidare senza patente e opta per il sequestro d’urgenza della vettura, una Renault Clio. Decisione, questa, convalidata dal Giudice per le indagini preliminari e ‘sigillata’ anche dal Tribunale della libertà. Ma resta da sciogliere un ultimo nodo quello relativo alla proprietà della vettura, intestata alla madre del giovane. Anche perché è, ovviamente, proprio la donna a contestare il provvedimento di sequestro d’urgenza Ebbene, anche per i giudici di Cassazione non è ipotizzabile il dissequestro della vettura. Ciò perché è evidente l’esigenza di non aggravare o protrarre le conseguenze del reato e di evitare l’agevolazione di altri reati . Decisiva, in sostanza, è la constatazione dell’ esclusiva materiale disponibilità del veicolo in capo al giovane, che era stato trovato già per due volte alla guida dell’autovettura su cui è stato disposto il sequestro, con conseguente concreto pericolo di commissione di altri reati .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 aprile – 17 ottobre 2013, n. 42664 Presidente Brusco – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 29 novembre 2012 il Tribunale della libertà di Bari, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di C.R. avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo della autovettura Renault CLIO targata emesso in data 29 ottobre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Bari, confermando per l’effetto il gravato titolo cautelare. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore la C. deducendo la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c in relazione alle omesse formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato eletto e dell’avviso della data di fissazione dell’udienza di riesame la contraddittorietà l’inosservanza od erronea applicazione del sequestro penale ad una ipotesi di reato che prevede solo il sequestro amministrativo ai fini confisca la mancanza di motivazione nella parte in cui era stata censurata la convalida di sequestro ritenendo che il bene sequestrato era stato illegittimamente affidato in custodia giudiziaria. 3. In data 4 aprile 2013 veniva depositata memoria dell’avvocato della C. che ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 4. L’autovettura di proprietà della ricorrente è stata sottoposta a sequestro in quanto condotta dal figlio della stessa, C.I., privo di patente di guida. Il sequestro di urgenza effettuato dalla Polizia stradale veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Bari che disponeva ex art. 321 comma 3 bis c.p.p. il sequestro preventivo, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all’art. 116 C.d.s. ed il periculum in mora consistente nella possibilità che il giovane potesse nuovamente porsi alla guida del veicolo di cui risultava avere la disponibilità. 5. Ciò premesso in fatto, il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo è sufficiente osservare che nella specie si versa in ipotesi di nullità a c.d. regime intermedio” che, nella specie doveva essere dedotta entro i termini di cui all’art. 491 c.p.p Il difensore presente nell’udienza camerale non ha formulato osservazioni sulla notificazione dell’atto, con la conseguenza che la doglianza va rigettata, siccome non tempestivamente dedotta nella sede competente, così come reiteratamente affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità v. per tutte Cass. SU 16.7.2009 n. 39060 . Con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente - attenendo tutti ai rapporti fra sequestro penale e sequestro amministrativo - la Corte osserva quanto segue, Va premesso che il profilo di censura attinente alla motivazione è sanzionato da inammissibilità ex art. 325 c.p.p Per il resto il ricorso è infondato, corretta palesandosi la pronuncia impugnata. II sequestro del veicolo condotto da persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell’autore del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per l’appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi, come nel caso di specie, di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all’accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. La specialità del sequestro ex art. 116 C.d.S,, comma 18 è ravvisabile infatti, con riferimento al sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2 funzionale alle confisca ex art. 240 c.p., e non con riferimento al sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1 in concreto posto in essere, avente finalità di non aggravare o protrarre le conseguenze del reato e di evitare l’agevolazione di altri reati. Tale esigenza deve ritenersi in concreto sussistente nella specie, posto che non è contestato quanto affermato nel provvedimento impugnato circa l’esclusiva materiale disponibilità dei veicolo in capo all’indagato, già per due volte trovato alla guida dell’autovettura su cui è stato disposto il sequestro, con conseguente concreto pericolo di commissione di altri reati in costanza di disponibilità del mezzo da parte dell’istante. 6. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al paciamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.