Le somme percepite non sono indebite: non vi è reato … il danno è solo per i coeredi

Il reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia si perfeziona con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette a ottenere gli aiuti comunitari, volta a ottenere un contributo non dovuto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 42131, depositata il 14 ottobre 2013. Il caso. In sede di merito, era stato condannato un imputato perché, mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attestava falsamente l’irreperibilità dei coeredi del defunto padre, aveva conseguito indebitamente un contributo economico erogato dal Fondo europeo di Garanzia, pari ai 4/5 della somma complessiva erogatagli, essendone erede solo per 1/5. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza, in quanto i giudici avrebbero ritenuto sussistente la frode comunitaria anche se era stato accertato che le somme percepite non erano indebite. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Confusione tra coloro che hanno subito danno patrimoniale coeredi e il soggetto pubblico erogatore. Nel caso di specie, secondo Piazza Cavour, i giudici di merito non hanno fornito alcuna spiegazione in ordine al fatto che il contributo versato fosse indebito, anzi sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata, è stato posto in evidenza come l’imputato avesse ricevuto l’intero di quanto effettivamente dovuto al defunto padre, seppure dichiarando l’irreperibilità degli altri coeredi. Quindi, per il Collegio, è erronea l’argomentazione sinteticamente sviluppata nella sentenza impugnata, laddove la dichiarazione non veridica ma solo sul punto dell’irreperibilità dei coeredi e non già sul fondamento della pretesa azionata innanzi all’ente è stata considerata unico elemento di perfezionamento della fattispecie contestata di frode al Fondo europeo agricolo . I giudici di legittimità hanno dichiarato che tale falsa dichiarazione era infatti in grado di procurare un ingiusto profitto all’imputato in riferimento al danno cagionato agli altri coeredi, privati della quota di beneficio economico, ma risultava inidonea ad arrecare danno all’ente pubblico, a cagione della piena legittimità della pretesa azionata nei confronti del Fondo . Perciò, si è concluso per l’insussistenza della frode comunitaria contestata nell’unico capo di imputazione ascritto all’imputato. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 maggio – 14 ottobre 2013, n. 42131 Presidente Mannino – Relatore Rosi Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Potenza con sentenza del 17 maggio 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera del 17 maggio 2011 che aveva condannato P.A. alla pena condonata di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 2 legge n. 898 del 1986, ritenuta assorbita l'ipotesi di cui all'art. 483 c.p., perché, mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale attestava falsamente l'irreperibilità dei coeredi del defunto padre p.G.P. , conseguiva indebitamente un contributo economico, erogato dal Fondo Europeo di Garanzia di Euro 33.672 pari ai 4/5 della somma complessiva erogatagli Euro 42.087,99, essendone erede solo per 1/5, fatto accertato in omissis . 2. Il Tribunale di Matera aveva peraltro dichiarato non doversi procedere in ordine alla contestata truffa in danno del fratello coerede P.G. unico querelante , per remissione di querela. 3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi 1 Mancanza di motivazione in ordine alla lamentata incompatibilità tra la truffa come contestata e l'art. 2 della legge n. 898 del 1986 inoltre i giudici avrebbero ritenuto sussistente la frode comunitaria anche se era stato accertato che le somme percepite non erano indebite, ma spettavano al defunto p.G. , solo in base alla falsa dichiarazione circa la irreperibilità degli altri coeredi, fattispecie ritenuta assorbita nella disposizione di cui all'art. 2 2 Inosservanza od erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 898 del 2006 e dell'art. 640 c.p., in quanto nella sentenza sarebbe stata fatta confusione tra i destinatari della truffa, ossia coloro che hanno subito danno patrimoniale, nel caso di specie i fratelli dell'imputato ed il soggetto pubblico erogatore, che, invece, non ha subito alcun danno in quanto la somma pagata al P.A. era effettivamente dovuta, seppure era destinata a favore dei coeredi dell'avente diritto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va precisato che il reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia si perfeziona con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette ad attenere gli aiuti comunitari, volta ad ottenere un contributo non dovuto cfr. sez 3, n. 41265 del 16/9/2004, dep. 22/10/2004, Medeghini, Rv. 230311 . Tale falsità costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, il che significa che la stessa deve essere funzionale all'ottenimento indebito della erogazione. 2. Orbene nel caso di specie, i giudici di merito non hanno fornito alcuna spiegazione in ordine al fatto che il contributo versato fosse indebito, anzi sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata, è stato posto in evidenza come il P. avesse ricevuto l’intero di quanto effettivamente dovuto al defunto padre, seppure dichiarando l’irreperibilità degli altri coeredi. D’altra parte, il reato di truffa in danno dell’unico fratello querelante, era stato contestato nel medesimo capo di imputazione relativo alla frode comunitaria, ma era stato contestato nel medesimo capo di imputazione relativo alla frode comunitaria, ma era stato espunto dall’esame del Collegio di secondo grado a seguito della dichiarazione di improcedibilità per remissione dell’unica querela proposta. 3. È pertanto erronea l’argomentazione sinteticamente sviluppata nella sentenza impugnata, laddove la dichiarazione non veridica ma solo sul punto dell’irreperibilità dei coeredi e non già sul fondamento della pretesa azionata innanzi all’ente è stata considerata unico elemento di perfezionamento della fattispecie contestata di frode al Fondo europeo agricolo tale falsa dichiarazione era infatti in grado di procurare un ingiusto profitto all’imputato in riferimento al danno cagionato agli altri coeredi, privati della quota di beneficio economico, loro spettante iure hereditatis , ma risultava inidonea ad arrecare danno all’ente pubblico, a cagione della piena legittimità della pretesa azionata nei confronti del Fondo, per cui si deve concludere per l’insussistenza della frode comunitaria contestata nell’unico capo di imputazione ascritto all’imputato. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.