Niente sequestro di c/c per l’indagato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico

Non può ritenersi integrato il fumus del reato di truffa aggravata quando la nomina di un soggetto a legale rappresentante di una società titolare di diritti reali su beni immobili o terreni di un consorzio venga effettuata al solo fine di porre il soggetto nelle condizioni di avere i requisiti di eleggibilità a presidente del consorzio stesso. Ciò perché non rilevano, ai fini della configurabilità del reato di che trattasi, i motivi della nomina stessa.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 41725 del 9 ottobre 2013. La truffa . L’art. 640 c.p. recita chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 e che la pena è addirittura più alta da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico . Il danno e il profitto procurati devono scaturire da un atto di disposizione patrimoniale positivo o negativo, che può avere ad oggetto beni mobili od immobili. Il profitto, dunque, può consistere nell’acquisizione di qualsiasi utilità patrimoniale, purché ricorra il requisito dell’ingiustizia, cioè l'assenza di una qualunque tutela giuridica, anche solo indiretta, di tale profitto. Tale profitto infatti deve essere il corrispettivo di un danno realizzato nei confronti di qualcuno ad esempio un comune cittadino, ma anche un ente pubblico o lo Stato . Il caso. La vicenda nasce dall’elezione dell’indagato a Presidente di un Consorzio di bonifica per il quale, dopo la approvazione del nuovo statuto, si prevedeva tra i requisiti, il proprio stato di contribuente, per l’eleggibilità a consigliere di amministrazione dello stesso. Tale requisito poteva derivare, oltre che dalla proprietà personale di beni immobili o terreni censiti nel territorio di competenza consortile, anche dalla carica di rappresentante legale di una società titolare di beni analoghi. Ebbene, l’indagato veniva eletto a consigliere e rappresentante legale di una società con tali requisiti e, poco tempo dopo, con delibera della giunta del consorzio veniva eletto Presidente dell’ente. Si contestava che lo stesso, sebbene dalla delibera di nomina a consigliere della prima società si ricavasse che non aveva ricevuto alcun compenso per l’assunzione della carica, alla quale non erano collegati poteri di amministrazione, aveva, invece, assunto formalmente la carica in questione al solo scopo di avere i requisiti per potere essere rieletto nel consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo sequestrava, pertanto, i conti correnti dell’indagato, il quale, proposta istanza di riesame, la vedeva rigettata, in quanto l’ordinanza confermava il fumus del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico per un ammontare di circa duecentomila euro. Proponeva ricorso per cassazione l’indagato, sostanzialmente lamentando inosservanza ed erronea applicazione delle norme in materia di truffa e sequestro preventivo, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la fittizietà della nomina alla presidenza della società da parte dell’indagato derivasse dalle motivazioni della nomina stessa che, seppur corretta, era conferita al solo fine di precostituire un requisito di candidabilità tutto ciò, senza considerare che la stessa era non solo formalmente corretta, ma anche sostanzialmente valida, efficace erga omnes e deliberata in assemblea dei soci, risultando del tutto irrilevanti le motivazioni per cui la stessa veniva conferita. Sul profitto ingiusto assenza di fumus . La Corte accoglie il ricorso di parte, non aderendo alla motivazione dell’ordinanza impugnata che rigettava la richiesta di dissequestro, ritenuto sussistente il fumus del reato di truffa sulla scorta di una preordinata assunzione fraudolenta di una carica priva di poteri gestori, assunta al solo fine di avere i requisiti di candidabilità a Presidente del consorzio. Infatti, ritiene la Corte che tale ultima circostanza non sembra sufficiente a integrare il fumus richiesto, in quanto la nomina è stata reale e, ai fini della configurabilità del reato di truffa, non interessano quali siano stati i motivi della nomina in questione, stante che, comunque, con la accettazione della nomina, l’indagato aveva assunto tutti i poteri e doveri previsti dalla normativa vigente, e dunque tutte le responsabilità che la carica di specie comportava.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 giugno - 9 ottobre 2013, numero 41725 Presidente Casucci – Relatore Cervadoro Osserva In data 19.7.2012, il nuovo statuto consortile del Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca, approvato con delibera della Giunta Regionale numero 8/3253 del 4.10.2006, prevedeva che i requisiti per l'eleggibilità quale consigliere di amministrazione del predetto ente lo stato di contribuente dello stesso, derivante dalla proprietà di immobili o terreni censiti nel territorio di competenza consortile, o dalla carica di rappresentante legale di una società titolare dei predetti diritti reali su beni immobili o terreni serviti dal consorzio. M M. , con verbale di assemblea ordinaria dei soci, il 2.9.2006 era stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Agricom International s.r.l., acquisendo in tal modo il requisito indicato. Con delibera numero 181 del 5.12.2006, la giunta Amministrativa del Consorzio di Bonifica ratificava l'esito delle elezioni consortili svoltesi il 3.12.2006, nominando tra i consiglieri il ricorrente che, successivamente con delibera numero 1 del 15.1.2007, veniva eletto presidente dell'Ente. Dall'esame della delibera di conferimento della nomina della Agricom International srl emergeva, quindi, che M. non aveva ricevuto alcun compenso per l'assunzione della predetta carica, alla quale non erano poi collegati poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria della società. In realtà, il M. aveva assunto formalmente la carica in questione, al solo scopo di avere i requisiti di cui al nuovo statuto consortile, e poter essere nuovamente eletto nel consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica. Con decreto del 6.12.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo dispose il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei conti correnti e dei titoli in disponibilità di M M. , indagato del reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, per un ammontare pari a Euro 197.227,81. Avverso tale provvedimento, l'indagato propose istanza di riesame, e il Tribunale del Riesame di Bergamo, con ordinanza del 7.1.2013, confermava il decreto, ritenendo sussistente il fumus del reato ipotizzato. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo 1 l'inosservanza o erronea applicazione degli articolo 324, 321, 125 c.p.p. 640 c.p. 2932 c.c., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la fittizietà della nomina alla Presidenza dell'Agricom s.r.l. di M. deriverebbe dalla circostanza che la stessa, ancorché formalmente corretta, sarebbe stata conferita al fine di precostituire un requisito di candidabilità, e omesso di considerare che la nomina conferita non è solo formalmente corretta, ma sostanzialmente valida, reale, avente efficacia erga omnes , deliberata in assemblea dai soci, mentre sono del tutti irrilevanti le ragioni per cui è stata conferita 2 la violazione ed erronea applicazione degli articolo 324, 321, 125 c.p.p. 640 co. 2 c.p. ed omessa motivazione in relazione all'elemento costitutivo del danno da reato in merito a quale sarebbe il danno immediato ed effettivo. Nessuna argomentazione è stata offerta in merito a quale sarebbe il danno immediato ed effettivo derivato al Consorzio di Bonifica dall'assunzione della carica di consigliere da parte del M. , né in merito al danno indiretto derivante da successivo atto di nomina a Presidente dell'Ente stesso. Il M. aveva i requisiti di idoneità professionale e non ha cagionato alcun pregiudizio di natura patrimoniale all'Ente pubblico, che si è avvalso della sua opera senza sollevare obiezioni di sorta 3 la violazione ed erronea applicazione degli articolo 321, 324, 125 c.p.p. articolo 640, 640 quater e 322 ter c.p. e omessa motivazione con riferimento al profitto. L'attività svolta dal M. anche in assenza delle condizioni di candidabilità non è intrinsecamente illecita le retribuzioni sono state date per attività professionali effettivamente prestate, manca la motivazione sul profitto, che non corrisponde a qualsiasi prestazione in esecuzione di rapporto contrattuale, e manca altresì qualsivoglia valutazione in merito alla proporzionalità 4 la violazione ed erronea applicazione degli articolo 321, 324, 125 c.p.p. articolo 640, 640 quater e 322 ter c.p. con riferimento alla indisponibilità delle somme presenti sul conto corrente dell'associazione Kokos non lucrativa di utilità sociale e della Consulting s.r.l. avendo il Tribunale affermato in modo apodittico e in violazione della normativa in tema di disponibilità, che le somme fossero nella disponibilità dell'indagato, nonostante la presenza nella società di familiari ed estranei. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza. Motivi della decisione 1. Il sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema, con riferimento alle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame ai sensi degli articolo 322 bis e 324 c.p.p. in materia di misure cautelari reali è limitato, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, al solo vizio di violazione di legge ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di violazione di legge , come indicato nell'art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c , non rientrano anche la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p. v. Cass. S.U., 28.1.2004 numero 5876 S.U., sent. numero 25932/2008 Rv. 239692 . E pertanto il giudizio della Corte in tale materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, sì da non essere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento cfr., Cass. Sez. II, sent. numero 5225 del 16/11/2006 Rv. 235861 . 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3. Il decreto di sequestro preventivo, e quindi l'ordinanza impugnata, ritengono integrato il fumus del reato di truffa aggravata ai danni del Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca dal momento che l'indagato aveva fraudolentemente assunto la carica di presidente dell'ente, dopo aver fittiziamente assunto la carica di presidente del c.d.a. della Agricom s.r.l. La carica di Presidente dell'Agricom s.r.l. sarebbe poi da ritenersi fittizia, in quanto priva dei poteri gestori e assunta ai soli fini di avere i requisiti di candidabilità. Dal verbale di assemblea dei soci del 2.9.2006 dell'Agricom, indicato in ordinanza e dal ricorrente, risulta infatti che il M. è stato nominato legale rappresentante e consigliere, senza attribuzioni di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati dalla normativa vigente. Orbene, rileva a riguardo il Collegio che la modifica dello Statuto venne senza dubbio effettuata proprio al fine di avere come candidati soggetti che, in quanto proprietari di immobili o terreni censiti nel territorio di competenza consortile, o rappresentanti legali di una società titolare dei predetti diritti reali su beni immobili o terreni serviti dal consorzio, erano portatori di interessi effettivi alla gestione del Consorzio tuttavia, la circostanza che la nomina del M. a legale rappresentante dell'Agricom fosse priva dei poteri gestori, ed effettuata al solo fine della candidabilità dello stesso, non sembra sufficiente - allo stato - ad integrare il fumus del reato di truffa. Nessuna rilevanza, nella fattispecie, che la nomina fosse stata effettuata proprio per consentire al M. di candidarsi la nomina è infatti reale e non interessano - ai fini della configurabilità del reato in questione - quali fossero i motivi della nomina in questione. Ciò che rileva è invece che con la modifica dello Statuto, indicando i requisiti sopraindicati, il Consorzio si proponeva di vedere eletti quali consiglieri soggetti che fossero direttamente interessati al bene comune tutelato dal Consorzio. E poiché - per quanto è dato rilevare dai provvedimenti impugnati e dalle censure difensive - lo Statuto non richiedeva, per i legali rappresentanti, l'attribuzione dei poteri di gestione, e l'indagato, con l'accettazione della nomina - pur non avendo le deleghe, ma assumendo comunque i poteri e i doveri previsti dalla normativa vigente - si era comunque assunto tutte le responsabilità che la carica comporta, l'unico elemento indicato nell'ordinanza la mancanza dei poteri non appare assolutamente tale da poter integrare da solo il fumus del reato di truffa. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso. L'ordinanza va pertanto annullata, e gli atti rimessi al Tribunale di Bergamo, per nuovo esame alla luce delle considerazioni di cui sopra. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.