Blitz a casa, giovane ‘beccato’ con semi di marijuana: detenzione non punibile

Sovvertita l’ottica adottata dal Gup, che, a seguito di patteggiamento, aveva condannato l’uomo a sedici mesi di reclusione. Di fronte alla contestazione della semplice detenzione di semi di marijuana, ipotizzata come finalizzata allo spaccio, si può parlare di condotta non punibile.

Pacchetti ‘scottanti’ rinvenuti a casa di un giovane si tratta di ben cinque confezioni contenenti semi di marijuana. Sicuramente si può parlare di ‘scorta’ assai particolare, ma ciò non può condurre a ipotizzare una condotta penalmente rilevante. Cassazione, sentenza n. 41607, Sesta sezione Penale, depositata oggi Solo semi Dura la linea seguita dal Giudice dell’udienza preliminare condanna – con patteggiamento – a un anno e quattro mesi di reclusione e 1.600 euro di multa . Fatale il ritrovamento, a casa di un giovane, di marijuana, sia come sostanza già pronta che come semi a lui, difatti, viene contestata la detenzione illecita di 216 grammi di marijuana e di 5 confezioni di semi di marijuana . Ma a essere messo in discussione è l’addebito relativo al possesso dei semi di marijuana. Su questo punto, difatti, i giudici della Cassazione, evidenziano che tale condotta risulta contestata come illecita detenzione finalizzata allo spaccio , e che, peraltro, non emergendo alcun elemento da cui si possa desumere un’attività di coltivazione, deve riconoscersi che la condotta attribuita al giovane non è penalmente rilevante . Peraltro, alla luce del principio secondo cui la mera offerta in vendita di semi di pianta, dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti, non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile , a maggior ragione, sottolineano i giudici, la semplice detenzione di semi di marijuana deve essere considerata quale atto non punibile , anche perché non è possibile dedurre la effettiva destinazione dei semi .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 giugno – 8 ottobre 2013, n. 41607 Presidente Garribba – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Monza, sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di M.L. la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 1.600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. 309/1990 per la detenzione illecita di gr. 216 di marijuana capo A e di n. 5 confezioni di semi di marijuana capo B . 2. L'avvocato E.P., nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla omessa valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la condotta di detenzione di semi di marijuana, contestata nel capo di imputazione, non è prevista dalla legge come reato, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 129 c.p.p. Considerato in diritto 3. Il secondo motivo è fondato e assorbe il primo. Il patteggiamento ha riguardato anche la detenzione di semi di marijuana, ma tale condotta risulta contestata non come coltivazione, ma come illecita detenzione finalizzata allo spaccio. Pertanto, non emergendo dalla sentenza o dagli atti alcun elemento da cui si possa desumere un'attività di coltivazione, deve riconoscersi che la condotta dell'imputato non sia penalmente rilevante. Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile Sez. un., 18 ottobre 2012, n. 47604, Bargelli . Lo stesso principio deve valere, a maggior ragione, nel caso in esame in cui all'imputato è stata contestata la semplice detenzione di semi di marijuana, condotta che deve essere considerata quale atto preparatorio non punibile, in quanto inidoneo alla consumazione di un determinato reato per la considerazione che non è dato dedurre la effettiva destinazione dei semi. 4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché l'accordo delle parti sulla pena ha riguardato anche una condotta non rilevante penalmente, in relazione alla quale il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.