L’auto precipita dal parapetto, ma l’evento non è prevedibile: nessuna responsabilità degli esecutori dei lavori

L’incidente si è verificato per un’azzardata e disattenta manovra del ricorrente, quindi è esclusa la responsabilità degli imputati, vista l’assenza di colpa per difetto del requisito della prevedibilità dell’evento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41381, depositata il 7 ottobre 2013. Il caso. Un automobilista fa una imprudente inversione a ‘U’ e, dopo aver urtato il parapetto, precipita nella sottostante scarpata. Per le lesioni colpose vengono incriminati il titolare della ditta esecutrice dei lavori, il direttore dei lavori e il dirigente del settore viabilità della Provincia, in quanto avevano consentito la costruzione del marciapiede e del parapetto della scarpata in questione, con caratteristiche – pare - non idonee ad assorbire un urto veicolare. Condannati in primo grado e assolti in secondo, la questione viene esaminata dai giudici della Corte di Cassazione. La velocità in una piazza del centro cittadino deve essere moderata. Anche in sede di legittimità, però, l’innocenza degli imputati viene confermata. Infatti, da quanto emerge, l’incidente non si è verificato per uno svio dell’auto nell’affrontare la curvatura della piazza, ma per un’azzardata e disattenta manovra del ricorrente . Pertanto il Tribunale ha correttamente escluso la responsabilità degli imputati, vista l’assenza di colpa per difetto del requisito della prevedibilità dell’evento . Evento prevedibile? La S.C., sul punto, richiamando un precedente della stessa Corte Cass., sent. n. 2147/1997 , chiarisce che, in tema di reati colposi, il parametro della prevedibilità dell’evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costante dell’esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato evento di danno o di pericolo, di guisa che il fatto eccezionale non può essere il contenuto della prevedibilità . Il ricorrente, visto il rigetto del ricorso, viene quindi condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 giugno – 7 ottobre 2013, n. 41381 Presidente Sirena – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/7/2012 il Tribunale di Lanciano, in riforma della sentenza di condanna di primo grado del Giudice di Pace, assolveva gli imputati C.C. , B.A. e D.M. dal delitto di lesioni colpose art. 590 c.p. in danno di D.L.S. , perché il fatto non costituisce reato. Agli imputati era stato addebitato che, nelle rispettive qualità di titolare della ditta esecutrice di lavori il D. , di direttore dei lavori il B. e di dirigente del settore Viabilità della Provincia di il C. , avevano consentito la costruzione di un marciapiede ed un parapetto di una scarpata, nella strada da piazza omissis , con caratteristiche costruttive non idonee a ad assorbire un urto veicolare, di tal che il D.L. alla guida della sua auto Fiat 500, dopo avere sbandato e superato il marciapiede, urtava contro la ringhiera cadendo nella sottostante scarpata, riportando lesioni personali acc. in omissis . Osservava il Tribunale che l'incidente era da attribuire alla esclusiva responsabilità della vittima che aveva posto in essere una condotta imprudente ed imprevedibile, pertanto, benché il delitto fosse prescritto, gli imputati andavano assolti con formula piena. In particolare - la strada ove insisteva il marciapiede ed il parapetto non era un ponte e, pertanto, le caratteristiche costruttive non dovevano essere quelle previste per tale tipo di opera - la strada percorsa non aveva concreti e prevedibili rischi di svio , pertanto neanche con valutazioni di generica prudenza era necessario erigere barriere protettive di particolare resistenza - la precipitazione dell'auto non era avvenuta per un occasionale sbandamento, ma per una imprudente inversione ad U operata dal D.L. che andò ad urtare frontalmente contro il parapetto - nessuna norma prevedeva l'adozione di specifiche cautele e la esecuzione dell'opera nel rispetto del progetto non era provato avrebbe evitato l'evento. Sulla base di tali valutazioni, il Tribunale assolveva gli imputati, perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentando 2.1. la violazione di legge e la assenza di motivazione in relazione alla eccepita tardività dell'appello del C. . Invero l'impugnazione era pervenuta in cancelleria il 9/2/2012, oltre il termine per appellare e, quanto al dì di trasmissione, nessuna busta era allegata agli atti onde desumerne la tempestività o meno. 2.2. Il vizio di motivazione in ordine alla assoluzione. Invero nella sentenza del Tribunale la parte civile era stata trasformata in imputato senza tener conto che la formulazione dell'accusa era stata redatta sulla base di una specifica ed articolata C.T.U. che aveva dato atto di tutte le carenze della struttura e del fatto che la strada era stata aperta alla circolazione veicolare prima della ultimazione dei lavori. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza di una colpa specifica, si configuravano a carico degli imputati profili di colpa generica. Paraltro, l'assoluzione era stata basata su una ipotetica conversione ad U tentata dall'imputato, che non aveva alcuna base probatoria e certamente, se effettuata, non avrebbe portato l'auto della vittima a collidere frontalmente, come avvenuto, con la ringhiera. Priva di fondamento era, inoltre, l'affermazione contenuta in sentenza che, a dimostrazione della regolarità della protezione, nessuna modifica era intervenuta dopo l'incidente. Infatti dopo il sinistro erano state effettuate delle modifiche tra le quali il cambio dei mezzi di ancoraggio. 3. Con memoria depositata in data 17/6/2013 i difensori degli imputati B. e D. chiedevano in primo luogo dichiarasi la inammissibilità del ricorso delle parti civili, non avendo costoro specificato che l'impugnazione era spiegata agli effetti civili chiedevano inoltre il rigetto del ricorso tenuto conto che dagli atti era emersa la esclusiva causalità della condotta della vittima ed, in ogni caso, l'assenza a loro carico della possibilità di addebiti di colpa. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 4.1. Quanto all'eccezione di natura processuale formulata dalla difesa degli imputati inammissibilità del ricorso , va richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con cui si è affermato che l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili Cass. Sez. U, Sentenza n. 6509 del 20/12/2012 Ud. dep. 08/02/2013 , Rv. 254130 . L'eccezione è pertanto priva di fondamento. 4.2. In ordine alla doglianza formulata dal ricorrente e relativa all'omesso rilievo da parte del tribunale della tardività dell'appello dell'imputato C. , essa è infondata. Invero - la sentenza di condanna del giudice di pace è stata pronunciata il 16/12/2011 e depositata nei termini il 24/12/2012 - il dies a quo per appellare decorreva, pertanto, dal l/l/2012 - pertanto l'impugnazione spedita dal C. il 30/l/2012 cfr. busta raccomandata allegata agli atti al fl. 32 è stata tempestiva. 4.3. Quanto alle censure relative alla pronuncia di assoluzione, il ricorrente lamenta che il tribunale non ha tenuto in debito conto che la strada era stata aperta al traffico nonostante i lavori di riassetto non fossero conclusi che il ciglio del marciapiede era alto 13 cm. invece dei 20 cm. previsti che in ogni caso il marciapiede andava protetto da uno specifico dispositivo per evitare il suo scavalco da parte di veicoli che la ringhiera sita sul perimetro della piazza e con affaccio sulla strada sottostante ove era caduto il veicolo del D.L. , non aveva un solido ancoraggio e non aveva quindi resistito all'urto. Il tribunale, nell'accogliere l'appello degli imputati, ha premesso correttamente che il marciapiede da cui era caduta l'auto del ricorrente era una soletta a sbalzo e non un ponte, in quanto la costruzione era destinata ad ampliare il perimetro della piazza e non a superare un ostacolo naturale o artificiale. Pertanto non dovevano essere rispettate le regole costruttive relative ai ponti. Inoltre ha tenuto conto della deposizione del teste Di.Le.Sa. senza alcun travisamento della prova il quale aveva riferito di trovarsi la notte dei fatti, alle ore tre, sull'auto di D.L.S. il quale gli aveva offerto una passaggio. Nel fare inversione per tornare a monte della strada, inspiegabilmente l'auto era salita sul marciapiede ed era precipitata sotto. Ha dedotto da ciò il tribunale che l'incidente non si era verificato per uno svio dell'auto nell'affrontare la curvatura della piazza, ma per un'azzardata e disattenta manovra del ricorrente. In sostanza il Tribunale esclude la responsabilità degli imputati in ragione in assenza di colpa per difetto del requisito della prevedibilità dell'evento. Sul punto, va premesso che in tema di reati colposi il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato evento di danno o di pericolo, di guisa che il fatto eccezionale non può essere il contenuto della prevedibilità Cass. Sez. 4. Sentenza n. 2147 del 22/11/1996 Ud. dep. 06/03/1997 , Rv. 207573 . Ciò premesso il tribunale, nel fare corretta applicazione di tali principi, ha ritenuto che fosse imprevedibile che in una piazza del centro cittadino, ove si deve transitare a velocità moderata, che il conducente di un'auto facesse un'inversione di marcia con velocità e modalità tali da superare un marciapiede e travolgere un parapetto in ferro. La coerenza e non manifesta illogica della motivazione la rende pertanto incensurabile in questa sede ed impone il rigetto del ricorso. Segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.