La dichiarazione deve essere tempestiva: ma quando è nota la causa?

Ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 38, comma 2, c.p.p. per la proposizione della relativa dichiarazione, la causa di ricusazione può dirsi nota quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità, spettando l’onere della prova della conoscenza a chi contesta la tempestività della detta dichiarazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 41110, depositata il 4 ottobre 2013. Il caso. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata da un imputato nei confronti di un Giudice del Tribunale. Per la Corte di secondo grado la dichiarazione di ricusazione era intempestiva, in quanto la denunciata causa di ricusazione aveva riguardato l’inserimento, da parte del giudice, nel fascicolo di un documento, inserimento di cui, comunque, l’imputato, pur contumace, aveva avuto conoscenza, per il tramite del suo difensore, nella udienza immediatamente successiva, cosicché la dichiarazione doveva considerarsi avanzata prima della conclusione di tale udienza e, in ogni caso, oltre il termine perentorio di tre giorni decorrente dal momento in cui la relativa causa era sorta o divenuta nota all’istante. Contro tale ordinanza, ha presentato ricorso l’imputato. A suo dire, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che egli avesse conosciuto in epoca precedente all’udienza la causa della ricusazione, circostanza rimasta indimostrata, ovvero che la conoscenza fosse avvenuta nel corso della stessa udienza, laddove in essa non era presente né l’imputato, contumace, né il suo difensore, legittimamente impedito. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Causa di ricusazione verificata nel corso di un’udienza o fuori dall’udienza? Gli Ermellini hanno chiarito che l’indirizzo interpretativo tendente a valorizzare il concetto della conoscibilità della causa di ricusazione non è operante, laddove, come almeno in parte si è verificato nel caso di specie, la causa di ricusazione si sia verificata fuori dell’udienza, situazione nella quale sarebbe difficoltosa la verifica del rispetto della ordinaria diligenza da parte dell’interessato. Perciò, secondo Piazza Cavour, è preferibile valorizzare il diverso concetto di conoscenza effettiva. D’altra parte, come sostenuto dal Collegio, la soluzione prescelta dalla Corte d’Appello, non appare neppure condivisibile laddove la causa di ricusazione si ritenesse nota al prevenuto in quanto conoscibile in udienza. Infatti, se per la conoscenza o conoscibilità è, in tale ipotesi, ritenuta irrilevante la presenza dell’imputato, dato che lo stesso è rappresentato dal suo difensore, questo criterio non è applicabile alla fattispecie in esame nella quale, nella richiamata udienza, il processo a carico dell’imputato non venne trattato e rinviato in ragione del riconosciuto legittimo impedimento a comparire proprio del difensore del predetto . Alla luce di ciò, l’ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 settembre - 4 ottobre 2013, n. 41110 Presidente Milo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila dichiarava l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata da D.L. nei confronti del dott. S.G. , Giudice del Tribunale di Chieti, in relazione ad un procedimento penale nel quale il D. è imputato. Rilevava la Corte di appello come la dichiarazione di ricusazione, depositata in cancelleria il 09/01/2013, dovesse essere dichiarata intempestiva ai sensi dell'art. 38 comma 2 cod. proc. pen., in quanto la denunciata causa di ricusazione aveva riguardato l'inserimento, da parte del dott. S. , nel fascicolo di un documento, ragionevolmente nella immediatezza della raccomandata spedita dal D. il 21/11/2012 inserimento di cui, comunque, il predetto, pur contumace, aveva avuto conoscenza, per il tramite del suo difensore, nella udienza immediatamente successiva del 20/12/2012, di talché la dichiarazione doveva considerarsi avanzata prima della conclusione di tale udienza e, in ogni caso, oltre il termine perentorio di tre giorni decorrente dal momento in cui la relativa causa era sorta o divenuta nota all'istante. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il D. , con atto a firma del suo difensore avv. Oronzo Franco, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che l'imputato avesse conosciuto in epoca precedente all'udienza del 20/12/2012 la causa della ricusazione, circostanza rimasta indimostrata, ovvero che la conoscenza fosse avvenuta nel corso della stessa udienza, laddove in essa non era presente né l'imputato, contumace, né il suo difensore, legittimamente impedito. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto la considerata causa di ricusazione era conoscibile con l'uso di un'ordinaria diligenza ed operava anche nei confronti dell'imputato che, per sua libera scelta, aveva rinunciato a presenziare all'udienza. 4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo perché, secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo Collegio reputa di dover privilegiare, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 38 comma 2 cod. proc. pen. per la proposizione della relativa dichiarazione, la causa di ricusazione può dirsi nota quando essa sia effettivamente conosciuta dalla parte, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la mera conoscibilità, spettando l'onere della prova della conoscenza a chi contesta la tempestività della detta dichiarazione così, da ultimo, Sez. 1, n. 6117 del 13/01/2009, Calgano, Rv. 243224 Sez. 5, n. 4396/09 del 09/12/2008, Querci, Rv. 242609 . È ben vero che nella giurisprudenza di legittimità esiste un indirizzo interpretativo differente che tende a valorizzare il concetto della conoscibilità , ma lo stesso, a ben vedere, riguarda le cause di ricusazione che si siano verificate nel corso di una udienza, le uniche con riferimento alle quali è possibile immaginare una conoscibilità di quella causa con l'impiego di una diligenza immaginare un 30/04/2010, Battipaglia, Rv. 247049 di talché tale regula iuris non è, in ogni caso, operante laddove – come, almeno in parte, si è verificato nel caso di specie in relazione a quanto verificatosi in epoca anteriore all’udienza del 20/12/2012 – la causa di ricusazione si sia verificata fuori dall’udienza, situazione nella quale sarebbe difficoltosa la verifica del rispetto della ordinaria diligenza da parte dell’interessato ed è, perciò, preferibile valorizzare il diverso concetto di conoscenza effettiva, in maniera da garantire in forma più adeguata le ragioni di conoscenza effettiva, in maniera da garantire in forma più adeguata le ragioni di chi voglia fare valere una eventuale situazioni di incompatibilità del giudice. D’altra parte, la soluzione prescelta dalla Corte di appello con il provvedimento gravato in termini di intempestività della dichiarazione di ricusazione a suo tempo formulata dall’odierno ricorrente, non appare neppure condivisibile laddove la causa di ricusazione si ritenesse nota” al prevenuto in quanto conosciuta ovvero conoscibile quanto meno nel corso della più volte citata udienza del 20/12/2012 ed infatti, se per la conoscenza o la conoscibilità è, in siffatte ipotesi, di norma ritenuta irrilevante la presenza dell’imputato in udienza, dato che in caso di contumacia o di sua assenza, lo stesso è rappresentato per legge dal suo difensore in questi termini, tra le altre, Sez. 6, n. 14222 del 29/01/2007, Berlusconi, Rv. 236395 , questo criterio non è applicabile alla fattispecie in esame nella quale, nella richiamata udienza del 20/12/2012, il processo a carico del D. non venne trattato e rinviato in ragione del riconosciuto legittimo impedimento a comparire proprio del difensore del predetto. L’ordinanza deve essere, dunque, annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di L’Aquila, che si uniformerà ai principi di diritto innanzi esposti. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di L’Aquila.