Beni della società non sequestrabili per equivalente

La persona giuridica, beneficiaria delle irregolarità tributarie, può essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca il prezzo come profitto del reato commesso dall’amministratore, ma non del sequestro per equivalente.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza n. 33182 del 31 luglio 2013. Il caso. Il legale rappresentante di una S.r.l. veniva indagato per una serie di reati tributari commessi nell’ambito della gestione della società e nei suoi confronti veniva emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente da parte del Giudice per le indagini preliminari. Egli si opponeva a tale decreto ma il Tribunale del riesame confermava la decisione del primo giudice, pertanto, ricorreva per cassazione assumendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto i beni della società assoggettabili a sequestro per equivalente a causa della condotta illecita contestata all’amministratore della stessa nella disponibilità dell’indagato solo in quanto amministratore della società stessa, difettando ogni elemento che consentisse di attribuire all’indagato l’effettiva presenza di poteri dispositivi. In particolare, il ricorrente affermava che la possibilità di ritenere i beni della società assoggettabili a sequestro per equivalente a causa della condotta illecita contestata all’amministratore della stessa, era stata esclusa dalla Cassazione sent. n. 25774/2012 e n. 33371/2012 osservando come gli artt. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001 non includano i reati tributari tra quelli che consentono la confisca per responsabilità dell’Ente. Beni societari nella disponibilità dell’amministratore? La Suprema Corte ha ritenuto la decisione impugnata errata nella parte in cui affermava che la disponibilità dei beni della società da parte dell’amministratore, in forza dei poteri di rappresentanza a questi attributi, integri i presupposti che consentono di sottoporre a sequestro i beni rientranti nel patrimonio sociale. I Giudici di legittimità hanno osservato che la persona giuridica può agire esclusivamente per il tramite di coloro che hanno compiti di amministrazione e di rappresentanza e tra le condotte di costoro e le vicende della società esiste una relazione diretta che è stata riconosciuta dall’intero impianto del d.lgs. n. 231/2001 deve escludersi che la suddetta relazione conduca per se stessa ad affermare che l’amministratore, in quanto detentore dei poteri di gestione, ha la disponibilità dei beni della società nei termini in cui questa espressione viene utilizzata dall’art. 322 ter c.p. tale ultima disposizione appare chiara nel considerare assoggettabili a sequestro e confisca i beni che sono riconducibili di fatto al patrimonio della persona autrice del reato. Beni societari non sequestrabili. La Cassazione ha ribadito come la disciplina attuale prevede che la persona giuridica beneficiaria delle irregolarità tributarie non risulti essere persona estranea al reato e, pertanto, può essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca ex art. 321 c.p. il profitto del reato commesso dall’amministratore, ma non può esserlo in relazione ai beni diversi aggredibili con lo strumento del sequestro per equivalente a meno che la persona giuridica rappresenti solo uno schermo attraverso il quale la persona dell’amministratore agisce come effettivo e unico titolare dei rapporti giuridici . fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 maggio – 31 luglio 2013, numero 33182 Presidente Mannino – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20/7/2012 il Tribunale di Foggia, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice delle indagini preliminari in sede in relazione alla violazione dell'articolo 3 del d.lgs. 10 marzo 2000, numero 74, relativa all'anno d'imposta 2009 e contestata al ricorrente quale legale rappresentante della Paolo De Salvia Costruzioni S.r.l. . 2. Avverso tale decisione il sig. D.S. propone ricorso in sintesi lamentando errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero in relazione agli artt. 19 e 24 e seguenti della legge numero 231 del 2001 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto assoggettabili a sequestro per equivalente i beni della società a causa di condotta illecita contestata all'amministratore della stessa. Tale possibilità è Stata esclusa dalla Corte di cassazione con sentenza numero 25774 del 4/7/2012 in quanto gli artt. 24 e seguenti della legge numero 231 del 2001 non includono i reati tributari tra quelli che consentono la confisca per responsabilità dell'ente prevista dall'articolo 19, comma 2, che precede. Inoltre, non può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui i beni immobili sequestrati, di proprietà della società, sarebbero nella disponibilità dell'indagato solo in quanto egli è amministratore della società stessa, difettando ogni elemento che consenta di attribuire all'indagato l'effettiva presenza di poteri dispositivi. Considerato in diritto 1. La Corte ha più volte affrontato in materia di ricorso avverso misura applicativa di sequestro per equivalente il tema della relazione che nei reati tributari si instaura fra la condotta illecita dell'amministratore, il risparmio d'imposta che questo comporta per la società e la possibilità di sottoporre a vincolo non solo i beni dell'amministratore, ma anche quelli di cui la società sia titolare. Sul punto si rinvia alle sentenza di questa Sezione numero 1256/2013, del 19/9/2012, Uncredit, e numero 25774 del 14/6/2012, Amoddio, che hanno escluso che la disciplina fissata dagli artt. 19 e 24 e seguenti del d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231 consenta di individuare una forma di responsabilità dell'ente persona giuridica che autorizza l'apprensione dei beni a questa intestati. 2. Occorre, tuttavia, chiedersi se la disciplina del citato decreto legislativo numero 231 del 2001 esaurisca il tema della confiscabilità dei beni appartenenti alla persona giuridica che risulta beneficiarla dei vantaggi patrimoniali derivanti da una delle violazioni tributarie indicate nell'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, numero 244. 3. La riflessione può essere condotta all'interno di uno spazio ristretto collocato fra due margini precisi. Sotto un primo profilo, non c'è dubbio che la persona giuridica può agire esclusivamente per il tramite di coloro che hanno compiti di amministrazione e di rappresentanza e che tra le condotte di costoro e le vicende della società esiste una relazione diretta che è stata ampiamente analizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e che è stata infine riconosciuta dall'intero impianto del citato decreto legislativo numero 231 del 2001. Sotto un diverso profilo, deve escludersi che quella relazione conduca per se stessa ad affermare che l'amministratore, in quanto detentore dei poteri di gestione, ha la a disponibilità dei beni della società nei termini in cui questa espressione viene utilizzata dall'articolo 322-ter cod. penumero . 4. Tale ultima disposizione appare chiara nel considerare assoggettabili a sequestro e confisca i beni che sono riconducibili di fatto al patrimonio della persona autrice del reato, dovendosi escludere che la misura ablativa possa aggredire il patrimonio di persona estranea al reato, con l'eccezione, appunto, di persona solo formalmente o fittiziamente intestataria dei beni riconducibili a colui verso il quale la misura ablativa si dirige. Depongono in tal senso la natura sanzionatoria della misura, riconosciuta in termini generali dalle Sezioni Unite Penali sentenza numero 41936 del 25/10/2005, Muci e ribadita nel momento in cui è stata affermata la non retroattività della disposizione contenuta nel citato articolo 1, comma 143, della legge finanziaria 2008 per tutte Sez.3, numero 39173 del 24/9/2008, Tiraboschi . 5. La circostanza che la persona giuridica beneficiaria del vantaggio fiscale frutto di reato unanimemente considerato il profitto del reato stesso per tutte Sez. Unumero , numero 18374 del 31/1/2013, Adami e altro , e cioè la persona che ha ottenuto l'indebito arricchimento patrimoniale, possa essere parificata a qualsiasi persona estranea al reato e restare immune dalla misura del sequestro per equivalente si manifesta in tutta la sua irrazionalità di sistema solo che si consideri che il sequestro può essere diretto sui beni di una amministratore che non abbia tratto alcun vantaggio diretto dal reato e non abbia ricevuto alcuna porzione del profitto assicurato alla società tramite la propria condotta. Irrazionalità che mostra tutti i propri limiti nell'ipotesi che l'amministratore ritenuto responsabile del reato sia persona sostanzialmente incapiente. 6. Si tratta di irrazionalità che, indipendentemente dall'attivazione delle misure cautelari in sede tributaria ad opera dell'Amministrazione e dal ricorso allo strumento del sequestro conservativo, potrebbe trovare risposta nella modifica degli artt. 19 e seguenti del d.lgs. 8 giugno 2001, numero 231, disciplina che negli anni recenti ha conosciuto modifiche che hanno ampliato il novero dei reati per i quali si prevede la responsabilità diretta dell'ente e, dunque, scattano i presupposti per la applicabilità della misura ex articolo 322-ter cod. penumero . 7. In assenza di simile previsione, che non potrebbe comunque conoscere applicazione retroattiva, la Corte deve prendere atto che secondo la disciplina attuale la persona giuridica beneficiaria delle irregolarità tributarie non risulta certamente persona estranea al reato e può essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca ex articolo 321 cod. penumero il prezzo e il profitto del reato commesso dall'amministratore, ma non può esserlo in relazione ai beni diversi aggredibili con lo strumento del sequestro per equivalente . A meno che, come la giurisprudenza ha opportunamente affermato, la persona giuridica sia in concreto prova di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui la persona dell'amministratore agisce come effettivo e unico titolare dei rapporti giuridici Sez.3, numero 15349/2013 del 23/10/2012, Gimeli . 8. L'applicazione al caso in esame dei principi qui esposti impone di ritenere errata la decisione impugnata nella parte in cui afferma che la disponibilità dei beni della società da parte dell'amministratore in forza dei poteri di rappresentanza a questi attribuiti integri i presupposti che consentono di sottoporre a sequestro i beni rientranti nel patrimonio sociale. L'ordinanza così va annullata e gli atti rinviati ai Tribunale affinché valuti se sussista in concreto la diversa relazione fra l'indagato e i beni sequestrati che la Corte ha individuato con la presente decisione come legittimo presupposto della misura ablativa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia.