Dedito allo spaccio al minuto? Pur non essendo al vertice, è bene che rimanga a casa

Lo spaccio al minuto rappresenta la sua principale fonte di sostentamento, è senza lavoro ed ha alcuni precedenti penali, pertanto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari è necessaria, visto il pericolo di recidiva.

Questo è quanto ha deciso la Cassazione Penale con la sentenza n. 33216, depositata il 31 luglio 2013. Il caso. Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza con cui era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il reato di spaccio di droga art. 73 d.p.r. n. 309/90 . Anche la Cassazione, dal canto suo, ritiene corretta la decisione di non revocare o sostituire la misura degli arresti domiciliari. È probabile che l'indagato, se la misura degli arresti domiciliari fosse revocata,riprenderebbe l’attività illecita. Quanto infatti alla modesta offensività del fatto, si osserva che il ricorrente, pur non collocandosi ai vertici della catena di spaccio delle sostanze stupefacenti , è dedito ad una attività di spaccio al minuto di hashish, per quantitativi modesti, che rappresenta la sua principale fonte di sostentamento . Personalità trasgressiva e non incline al rispetto delle regole. La misura degli arresti domiciliari dunque – come già sottolineato dai giudici di merito - è assolutamente necessaria per fronteggiare il rischio di recidiva , anche perché il ricorrente ha già 2 precedenti per gli stessi reati.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 – 31 luglio 2013, n. 33216 Presidente Uccella – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Il Tribunale del riesame di Bologna in data 26.02.2013 pronunziava ordinanza con la quale rigettava l'appello proposto ex art. 310 c.p.p. dalla difesa di H.Y. , indagato in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, e conseguentemente confermava l'ordinanza del Tribunale di Bologna in composizione monocratica in data 14.01.2013, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Contro provvedimento di cui sopra proponeva ricorso per cassazione H.Y. , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi 1 carenza di motivazione. Osservava la difesa che il ricorrente era stato condannato in primo grado ad una pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000 di multa ed aveva già scontato quasi la metà della detenzione. Si trattava inoltre di un fatto assai modesto, dal momento che la droga detenuta era pari a 0,050 di principio attivo. Nulla peraltro aveva detto sul punto il Tribunale del riesame, motivando soltanto sul periculum libertatis . 2 Inosservanza dell'art. 275, comma 2, c.p.p. in quanto, ad avviso della difesa, trattandosi di una contestazione di estrema tenuità, avrebbe dovuto essere applicata una misura più tenue. 3 Vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata si riportava integralmente a quella del 28.12.2012, senza un adeguato vaglio delle argomentazioni della difesa. Inoltre vi sarebbe carenza di motivazione altresì in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. lettere a , b e c in considerazione del rilevante tempo trascorso dalla condotta contestata. 4 Inosservanza dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., non potendo essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi sono infondati. Quanto infatti alla modesta offensività del fatto, il Tribunale del riesame evidenzia che l'odierno ricorrente, pur non collocandosi ai vertici della catena di spaccio delle sostanze stupefacenti, purtuttavia è dedito ad una attività di spaccio al minuto di hashish, per quantitativi modesti, che rappresenta la sua principale fonte di sostentamento. Quanto poi agli ulteriori motivi concernenti le esigenze cautelari, i Giudici del riesame evidenziano che la misura degli arresti domiciliari attualmente in atto è assolutamente necessaria per fronteggiare il rischio di recidiva, atteso che l'odierno ricorrente è gravato da due precedenti per reati di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 commessi nel , oltre che da vari precedenti per reati aspecifici, che denotano una personalità trasgressiva e non incline al rispetto delle regole. Il provvedimento impugnato inoltre rileva che il ricorrente è soggetto privo di lecita occupazione e di stabile dimora, che trae il proprio sostentamento dall'attività di spaccio. Pertanto, secondo il Tribunale del riesame, soltanto la disponibilità della sorella ad accoglierlo e a mantenerlo ha rappresentato il fondamentale presupposto per l'attenuazione della misura carceraria originariamente applicata. Pertanto, se la misura degli arresti domiciliari fosse revocata, con ogni probabilità, l'H. riprenderebbe dell’attività illecita. Infondato, in considerazione della sussistenza delle esigenze cautelari sulla base delle argomentazioni di cui sopra, è infine il quarto motivo di ricorso. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.