Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ma un processo si era già concluso …

Le operazioni commerciali poste a base delle fatture erano le medesime, per questo la vicenda viene considerata unica perché legata alle stesse operazioni commerciali poste a base delle rispettive imputazioni.

Il caso. L’amministratore di fatto di una s.r.l., ritenuta la continuazione tra i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti relativamente agli anni 2004 – 2007 e del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativamente all’anno di imposta 2005 art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, 110 c.p. e 2, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 , veniva condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte di appello, l’imputato si rivolge alla Corte di Cassazione. Un procedimento già concluso. La S.C. sentenza n. 32920/13, depositata il 30 luglio , al contrario dei giudici territoriali, ha dato assoluta importanza al fatto che, a seguito del medesimo accertamento della Guardia di Finanza, l’imputato era stato sottoposto ad altro procedimento penale, sempre per lo stesso reato e per emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, conclusosi con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile. Fatture uguale negli estremi e negli importi. Le fatture del primo procedimento e quello del secondo erano uguali sia negli estremi che negli importi. In pratica – conclude la Cassazione – le operazioni commerciali poste a base delle fatture erano le medesime, per questo la vicenda viene considerata unica perché legata alle stesse operazioni commerciali poste a base delle rispettive imputazioni. Di conseguenza, la causa viene rinviata nuovamente alla Corte di appello per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 aprile – 30 luglio 2013, n. 32920 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 1.12.2011 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto D.C.F. , in qualità di amministratore di fatto della A.D.S. srl, responsabile dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti relativamente agli anni 2044-2007 e del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativamente all'anno di imposta 2005 artt. 8 comma 1 D.Lvo n. 74/2000, 110 cp e 2 comma 1 D.Lvo n. 74/2000 e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione. La Corte milanese ha condiviso integralmente il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice sulla base degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza confermati dalla prova testimoniale assunta in dibattimento ritenendo ininfluente la pronuncia di assoluzione dell'imputato in altro procedimento, intervenuta nelle more. Ha, infine, confermato il diniego delle attenuanti generiche osservando che l'intensità del dolo e l'importo complessivo dell'evasione costituiscono valide ragioni per condividere la decisione del primo giudice. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l'imputato deducendo tre censure - la violazione dell'art. 649 cpp per mancata applicazione del principio del ne bis in idem art. 606 comma 1 lett. c cpp - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione di colpevolezza dell'imputato, amministratore di fatto della A.D.S. srl in relazione alle ipotesi delittuose contestate - il vizio di motivazione in punto di mancata applicazione delle attenuanti generiche. Considerato in diritto Il secondo motivo di ricorso è fondato. 1. Come si evince dalla sentenza impugnata, il D.C. è stato ritenuto responsabile, in qualità di amministratore di fatto della ADS srl, del reato di emissione di una serie di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti della Ethnic Sud srl al fine di consentire alla predetta società l'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto reato commesso nel periodo 2004-2007 art. 8 comma 1 D.Lvo n. 74/2000 . È stato altresì ritenuto responsabile del reato di concorso in dichiarazione fraudolenta artt. 110 cp e 2 comma l D. Lvo n. 74/2000 per avere, sempre quale amministratore di fatto della predetta società, in concorso con altra imputata, al fine di evadere l'imposta sui redditi e UVA, mediante annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, di fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti, indicato nella dichiarazione dei redditi del 2004 elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a Euro 244.000,00 cui corrispondeva una indebita detrazione di IVA per circa Euro 25.000,00. Nel giudizio di appello la difesa aveva però dedotto tra l'altro che il D.C. , a seguito del medesimo accertamento della Guardia di Finanza, era stato sottoposto ad altro procedimento penale, sempre per violazione dell'art. 2 del D. Lvo n. 74/2000 perché quale legale rappresentante della Ethnic Sud srl, al fine di evadere l'imposta sui redditi e l'IVA, mediante annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, di fatture di acquisto relative ad operazioni inesistenti, indicato/nella dichiarazione dei redditi del 2004 elementi passivi fittizi nelle denunzie dei redditi relative agli anni di imposta 2004 e 2007. Aveva altresì dedotto che il procedimento si era concluso con sentenza 1825/2010 divenuta irrevocabile il 4.1.2011 con cui l'imputato era stato assolto dall'imputazione ascritta perché il fatto non costituisce reato. 2. Come è evidente, secondo la predetta sentenza il Tribunale di Milano le fatture emesse dalla ADS srl nei confronti della Ethnic Food srl erano state considerate relative ad operazioni lecite, mentre invece, nella fattispecie in esame, quelle identiche fatture come si evince dalla coincidenza degli estremi e degli importi sono state ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, nel quadro di un c.d. carosello fiscale, che vedeva ADS srl nella veste di società cartiera, interposta tra reale venditore straniero e acquirente finale al fine di consentire l'evasione del pagamento dell'IVA. Ebbene, a fronte di una tale doglianza, che segnalava una situazione in cui le medesime operazioni commerciali erano state valutate in modo opposto, la Corte d'Appello, attraverso quattro righi di motivazione, ha considerato irrilevante l'assoluzione nell'altro procedimento sia per le motivazioni adottate dal GUP ritenute meno analitiche di quelle esposte nell'appellata sentenza , sia perché detta assoluzione concerneva pur sempre un altro aspetto della vicenda e si fonda su un materiale probatorio diverso da quello in esame cfr. pag. 5 . Una tale motivazione si appalesa innanzitutto carente, perché a fronte di specifiche censure, avrebbe dovuto sottoporre a vaglio critico le opposte argomentazioni del GUP di Milano, il quale aveva escluso l'interposizione fittizia della ADS srl sulla base facendo riferimento a ragioni di autorizzazioni amministrative. Il percorso argomentativo appare altresì illogico perché le operazioni commerciali poste a base delle fatture erano le medesime le fatture emesse dalla ADS srl nei confronti della Ethnic sud erano le stesse, come si è visto stante la coincidenza degli estremi e degli importi , quindi la vicenda era unica perché legata alle stesse operazioni commerciali poste a base delle rispettive imputazioni fatturazioni emesse dalla ADS srl nei confronti della Ethnic Sud srl per importi coincidenti in relazione alle annualità 2004 e 2007. L'unica differenza, irrilevante ai fini che qui interessano, sta nel fatto che nel caso di specie il D.C. risponde quale amministratore di fatto della società emittente la ADS srl appunto di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, mentre invece nell'altro procedimento era stato chiamato a rispondere quale legale rappresentante della società nei cui confronti erano state emesse le fatture la Ethnic Sud e per fatture relative a sole due annualità 2004 e 2007 . Il vizio motivazionale assorbe ogni altra censura e impone l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, altra sezione.