Artigiano sotto accusa per le emissioni: ammenda per la mancata autorizzazione. Non si può parlare di inquinamento ridotto

Confermata la condanna, a chiusura della vicenda cominciata dalla segnalazione di un’agente di polizia provinciale. Fatale è la mancanza dell’autorizzazione per l’esercizio di attività caratterizzate da emissioni in atmosfera. Non rende meno grave la situazione il richiamo a un presunto inquinamento poco significativo.

Anche l’artigiano, nel suo piccolo, inquina Ecco perché è legittima la sanzione per non essersi procurato apposita autorizzazione ad hoc. E questa contestazione non può essere ‘alleggerita’ dal richiamo a un’ipotesi di inquinamento poco significativo. Cassazione, sentenza n. 32933, Terza sezione Penale, depositata oggi Flex fatale. A finire nel mirino è un fabbro – operativo in Campania –, accusato di aver provocato emissioni in atmosfera , col ricorso ad attrezzi quali un flex elettrico , senza essere in possesso dell’autorizzazione . E decisiva è la testimonianza di una agente di polizia provinciale, anche se essa non viene utilizzata integralmente. Proprio su questo particolare si sofferma, in Cassazione, il legale dell’artigiano, ricordando che, secondo l’agente di polizia provinciale, sì l’opificio utilizzava gli attrezzi ‘incriminati’ senza autorizzazione , ma, allo stesso tempo, era lecito parlare di attività ad inquinamento poco significativo , anche tenendo in considerazione l’ impianto di captazione delle emissioni in atmosfera presente nell’opificio. Ma questa valutazione, quella espressa cioè dall’agente, è valutabile come mera opinione personale . Ciò che conta è la fondatezza della contestazione della mancata autorizzazione , prevista dalle norme in materia di tutela ambientale. Mentre è irrilevante il richiamo a un presunto inquinamento ‘ridotto’, perché anche l’elenco definito dalla Regione Campania, ossia quello delle Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo”, esclude attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e merigliature . Confermata, senza alcun dubbio, la condanna a pagare 200 euro di ammenda nei confronti del fabbro.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 aprile - 30 luglio 2013, n. 32933 Presidente Teresi – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2012 il Tribunale di Nola ha condannato D.S. alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'articolo 279, comma primo, d.l. 152/2006 perché esercitava l'attività di fabbro utilizzando attrezzi un flex elettrico e una saldatrici a filo continuo il cui uso determinava emissioni in atmosfera senza essere in possesso dell'autorizzazione. 2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando vizio motivazionale. Il Tribunale ha fondato la condanna sulla testimonianza di D.L., della Polizia Provinciale di Napoli, per cui l'opificio avrebbe operato in assenza di autorizzazione, pur avendone il titolare inoltrato richiesta il Tribunale ha inoltre affermato che l'inquinamento non poteva definirsi poco significativo, nonostante che la testimone lo avesse qualificato tale e avesse dichiarato che vi fosse un impianto di captazione delle emissioni in atmosfera a suo dire appropriato. Si sarebbe trattato dunque di un'attività a ridotto inquinamento atmosferico, al riguardo il ricorrente richiamando la relativa normativa d.p.r. 25 luglio 1991 e d.p.r. 203/1988. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. Non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione che il giudice di merito ha posto a fondamento della condanna dell'imputato. In particolare, non vi è contraddittorietà tra l'avere valorizzato le dichiarazioni della testimone D. sul fatto che l'opificio utilizzava gli attrezzi in questione senza autorizzazione e l'avere ritenuto - diversamente da quanto dichiarato dal teste, la quale sul punto ha, è evidente, manifestato una opinione personale - che l'attività rientrasse nel genere ad inquinamento poco significativo, non essendo il personale avviso di un teste elemento idoneo a qualificare contraddittoria la sua non condivisione da parte del giudice, cui solo spettano le valutazioni di merito, dovendo il teste apportare unicamente fatti, ex art. 194 c.p.p D'altronde, si rileva altresì in considerazione dei riferimenti normativi che il ricorrente ha inserito nel motivo, chiaramente intendendo introdurvi anche una doglianza di violazione di legge, che la Giunta Regionale della Campania ha pubblicato un elenco intitolato Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo , tra esse specificamente sub 2 inserendo le lavorazioni meccaniche ma con esclusione dell'attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature, cadendo perciò inequivocamente l'attività dell'opificio dell'imputato in detta esclusione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.