Anche la semplice dazione di denaro può costituire induzione

Ai fini della configurabilità del reato di induzione alla prostituzione minorile, non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l’agente induca il soggetto passivo a fare mercimonio del suo corpo.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26618, depositata il 19 giugno 2013. Interesse per la persona o per la prostituta? Il ricorso è stato presentato da due donne, condannate perché in concorso tra loro favorivano e sfruttavano la prostituzione di una minore di anni 18. Le ricorrenti hanno lamentato violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi del reato, evidenziando che non può parlarsi di favoreggiamento della prostituzione quando ci si adopera a favore della prostituta come persona e non della prostituzione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, affermando che nella condotta di induzione va ricondotto qualsiasi comportamento che valga a spingere o solo a incoraggiare il minore a compiere atti sessuali a fronte di una controprestazione. Accertamenti già svolti in sede di merito. Per gli Ermellini, i giudici di merito, sulla base di una attenta valutazione delle risultanze processuali e in particolare delle intercettazioni telefoniche, hanno escluso che la condotta posta in essere dalle imputate fosse mossa da spirito di solidarietà verso la giovane collega. In sede di legittimità – ha ricordato Piazza Cavour - , non possono rivalutarsi gli argomenti di cui l’organo giudicante si è avvalso per sostanziare il proprio convincimento o verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Con il ricorso in Cassazione, invece, è necessario accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 maggio – 19 giugno 2013, numero 26618 Presidente Squassoni – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, resa in data 29.9.2011, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna del 17.1.2011, con la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, L.G. e L.S. erano state condannate alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli articolo 110, 600 bis c.p. perché in concorso tra loro favorivano e sfruttavano la prostituzione della minore di anni 18 identificata per T.F. . Ricordava la Corte territoriale che la vicenda oggetto del procedimento de quo era emersa a seguito di una più vasta indagine riguardante cittadini rumeni accusati di gestire un rilevante giro di prostituzione dagli accertamenti di p.g. risultava, tra l'altro, che le sorelle L. fornivano non solo sostegno logistico alla T. , rimasta priva del protettore, ma si interessavano anche dei suoi guadagni e la spronavano a lavorare di più e che il primo giudice aveva fondato l'affermazione di responsabilità delle imputate sulla base soprattutto di intercettazioni telefoniche particolarmente significative. Tanto premesso, richiamando la sentenza di primo grado e la giurisprudenza di questa Corte, disattendeva la Corte di merito l'appello proposto dalle imputate, risultando la prova del favoreggiamento e sfruttamento, anche se episodico, della prostituzione della minore né certamente il rapporto era, così come ritenuto dalla difesa, di natura meramente mutualistica o di solidarietà, non essendo le parti in una posizione di parità. 2.Ricorrono per cassazione L.G. e L.S. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'articolo 600 bis c.p. e 129 c.p.p. per insussistenza degli elementi costitutivi, oggetti vi e soggettivi, del reato. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte tra le altre la sentenza numero 8345/2000, ric. Donati , si evidenzia che non può parlarsi di favoreggiamento della prostituzione quando ci si adopera a favore della prostituta come persona e non della prostituzione. Dagli atti emergeva che le imputate e la persona offesa avevano continuato a svolgere la prostituzione successivamente all'arresto dei propri sfruttatori, condividendo un appartamento dove andavano insieme a prostituirsi ed aiutandosi, ma non che avevano favorito e, tanto meno, sfruttato la prostituzione della T. la dazione di denaro da parte della minore era occasionale e soprattutto spontanea . Anche l'accompagnamento sul luogo della prostituzione era occasionale e, comunque, giustificato dall'attività di comune prostituzione svolta. Né vi è prova che le imputate fossero consapevoli di favorire con i loro comportamenti la prostituzione della minore. Con il secondo motivo denunciano la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, essendo il giudizio di responsabilità delle imputate fondato su presunzioni. Con il terzo motivo infine denunciano la violazione dell’articolo 81 c.p Tale norma non è stata mai contestata alle imputate, per cui non poteva essere applicato l'aumento per la continuazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. L'articolo 600 bis c.p. sanziona chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione. Trattasi di norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento, che possono anche concorrere tra loro v. Cass. penumero sez. 3 numero 21335 del 15.4.2010 . 2.1.Sotto il primo profilo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che il soggetto passivo sia avviato ad avere rapporti a pagamento con una pluralità indiscriminata di persone, essendo sufficiente che l'agente induca il soggetto passivo a fare mercimonio del suo corpo. Ciò porta sul piano dell'interpretazione sistematica ad identificare nella condotta di induzione qualsiasi comportamento che valga a spingere o solo ad incoraggiare il minore a compiere atti sessuali a fronte di una controprestazione Cass.penumero sez.3 numero 4235 dell’11.1.2011 . E anche la semplice dazione di denaro può essere sufficiente a persuadere un minore a consentire ad atti sessuali e può quindi costituire induzione Cass. penumero sez. 3 numero 26216 del 19.5.2010 conf. Cass. sez. 3 numero 18315 del 14.4.2010 . 2.2.Sotto il secondo profilo la sanzione colpisce il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione. Trovano applicazione quindi tutti i principi elaborati in relazione alla L.75/58. Pacificamente il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che, anche in assenza di un contato diretto dell'agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l'attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine della condotta cfr.Cass.sez.3 numero 47266 del 4.1.2005 Cass.sez.1 numero 39928 del 4.10.2007 . E non è certo necessario ai fini della configurabilità del reato l'abitualità della condotta. Anche sul punto la giurisprudenza è costante. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta. Non sono invero richiesti dalla norma in esame comportamenti corrispondenti ad una condotta tipica, essendo invece sufficiente al perfezionarsi degli elementi costitutivi del reato una generica condotta avente un effetto di facilitazione che non deve necessariamente avere il carattere dell'abitualità connessa ad una reiterazione di atti ancora richiamandosi la disposizione normativa il favorire in qualsiasi modo postula che gli estremi del reato siano integrati da un solo fatto di agevolazione per cui va considerato favoreggiamento della prostituzione qualsiasi interposizione, anche occasionale, purché sia tale da agevolare la prostituzione di una persona ex plurimis Cass.sez.3 numero 10938 del 31.10.2001 conf. Cass.sez.3, 25.6.2002 Marchioni Cass.sez.4 numero 4842 del 2.12.2003 . La sentenza di questa Corte numero 38345 del 13.4.2000-Donati, richiamata anche dalle ricorrenti, pur ribadendo che sussistono gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione articolo 3 comma 1 numero 8 L.75 del 1958 allorché la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio, ha escluso la configurabilità del reato soltanto quando l'aiuto sia prestato in realtà solo alla prostituta intesa in quanto persona La fattispecie riguardava il comportamento di una prostituta tossicodipendente che aveva invitato l'amica, anche essa prostituta e tossicodipendente, a trasferirsi nella sua città al fine di un reciproco sostegno anche in ordine alla prospettata possibilità di disintossiccarsi rapidamente e gratuitamente con l'aiuto di una psicologa . Ricorre poi lo sfruttamento della prostituzione, quando l'agente tragga qualche utilità, non necessariamente economica, dall'attività sessuale del soggetto passivo Cass.penumero Sez.3 numero 7608 del 20.5.1998 Cass.sez.3 numero 98 del 24.11.1998 . 3. I Giudici di merito, sulla base di una attenta valutazione delle risultanze processuali ed in particolare delle intercettazioni telefoniche, hanno escluso che la condotta posta in essere dalle imputate fosse mossa da spirito di solidarietà verso la giovane collega . Richiamando legittimamente anche la sentenza di primo grado ed applicando correttamente i principi sopra ricordati soprattutto in ordine alla non necessità dell'abitualità della condotta ha rilevato la Corte territoriale che dagli atti emergeva la prova del favoreggiamento come recita il capo di imputazione, assumevano il controllo della minore, portandola con sé prima in albergo e poi in un appartamento in XXXXXX, accompagnandola sul luogo di prostituzione e controllandone i movimenti, sia a vista che a mezzo telefono e sfruttamento della prostituzione facendosi consegnare parte dei guadagni anche se sporadicamente cfr. anche sent.GIP che a pagina 4 riporta le intercettazioni . In relazione poi all'elemento soggettivo la Corte di merito, dopo aver ricordato che il dolo richiesto è quello generico, ha evidenziato che le imputate erano consapevoli di favorire e sfruttare la prostituzione di una minore nelle conversazioni intercettate definivano la T. piccola . 3.1. Le censure sollevate con i motivi di ricorso non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell'articolo 606 lett. e c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da altri atti del processo specificamente indicati nel motivi di gravame , non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata cfr.Cass.penumero sez.6 numero 752 del 18.12.2006 Cass.penumero sez.2 numero 23419/2007-Vignaroli . Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie da cui emerge la piena responsabilità delle imputate in ordine al reato ascritto. Le ricorrenti propongono, per di più in violazione del principio di autosufficienza del ricorso venendo richiamati singoli passi di acquisizioni probatorie una diversa, ed a loro più favorevole, lettura delle risultanze processuali o denunciano una asserita incapacità a testimoniare della parte offesa e, genericamente, il ricorso in sede di incidente probatorio a domande suggestive. 4. Quanto al terzo motivo di ricorso, a prescindere dal mancato richiamo dell'articolo 81 c.p., dalla imputazione risulta chiaramente che era contestato sia il favoreggiamento che lo sfruttamento della prostituzione, per cui correttamente i Giudici di merito hanno applicato l'aumento di pena per la continuazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l'articolo 600 bis, comma primo, cod.penumero , è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento Cass.penumero Sez. 3 numero 21335 dei 15.4.2010 in particolare, lo sfruttamento è finalizzato a trarre vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti per l'agente, laddove il favoreggiamento è finalizzato ad agevolare l'attività di meretricio a prescindere da un eventuale profitto economico o altra utilità in favore dell'agente cfr. Cass. penumero sez. 3 numero 40539 del 27.9.2007 . E, a ben vedere, il contrasto con la sentenza di questa stessa sezione numero 43414 del 28.10.2010} è soltanto apparente. Pur affermandosi che le condotte incriminate vengono in rilievo come possibili modalità di commissione di un unico reato , non si esclude certamente che, se il reato venga commesso con più di una di quelle modalità, vi sia concorso tra le stesse. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.