Decreto penale di condanna arrivato tardi: legittima l’istanza di rimessione

A chiusura di una catena di eventi la comunicazione giunge fuori tempo massimo alla persona condannata, che non può più proporre opposizione. Ma è sufficiente la mancata conoscenza, e non più la incolpevole ignoranza, per puntare alla restituzione in termini.

Decreto penale di condanna pervenuto fuori tempo massimo, alla fine di una catena di ritardi prima quello del difensore d’ufficio nell’invio della raccomandata al proprio cliente, e poi quello nella consegna della fatidica missiva. Risultato? Scaduto il termine per proporre opposizione. Ma questa situazione può essere sovvertita Cassazione, sentenza numero 26278/2013, Prima Sezione Penale, depositata oggi . Remissione respinta. Eppure, in prima battuta, il decreto penale di condanna, emesso dal Giudice delle indagini preliminari, viene ritenuto definitivo nessuna possibilità di accoglimento per la istanza di rimessione nel termine . Decisiva, secondo il giudice, la semplice considerazione che la scelta di eleggere domicilio presso lo studio del difensore escludeva la condizione di incolpevole ignoranza , soprattutto tenendo presente l’ onere di diligenza a carico della parte . Eppoi, viene aggiunto, la scadenza del termine dipendeva anche dal ritardo nell’invio, da parte del difensore, della raccomandata con cui aveva comunicato al condannato la notifica del decreto penale . All’oscuro. A modificare completamente prospettiva, però, arriva l’intervento dei giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dalla persona condannata, sottolineano che la incolpevole ignoranza non costituisce più il presupposto di applicazione dell’istituto della restituzione in termini, che deve essere concessa nel caso in cui l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento . Peraltro, la notificazione del decreto penale effettuata , come in questa vicenda, al difensore di ufficio, nominato domiciliatario in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato , anche ricordando il diverso effetto della nomina di un difensore di fiducia e di quella di un difensore di ufficio solo la prima presuppone l’effettivo esercizio dell’attività difensiva . Ebbene, è acclarato, in questa vicenda, che il condannato non ha avuto conoscenza del decreto penale emesso nei suoi confronti, prima della ricezione della raccomandata inviatagli dal difensore d’ufficio , raccomandata arrivata troppo tardi. Manca, quindi, la conoscenza effettiva del provvedimento da parte della persona interessata, e ciò è sufficiente per riaprire la questione della rimessione – la vicenda viene nuovamente riaffidata al Gip –, a prescindere dal ritardo con cui il difensore d’ufficio ha inviato la raccomandata al cliente e quello con cui la missiva è stata consegnata a seguito del mutamento di residenza del destinatario.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 maggio – 17 giugno 2013, n. 26278 Presidente Zampetti – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Pordenone emetteva decreto penale di condanna nei confronti di M.I., A.M. e C.F. per il reato di cui agli artt. 113 e 650 cod. pen. Il decreto penale veniva notificato a C.F. allo studio del difensore avv. C. presso cui l’imputato aveva eletto domicilio. Il difensore avvisava C. con lettera raccomandata che, tuttavia, veniva consegnata a causa del mutamento di residenza del condannato il 9/5/2012, quando il termine per proporre opposizione era scaduto. Il G.I.P., con ordinanza del 12/6/2012, respingeva l’istanza di remissione nel termine proposta ai sensi dell’art. 462 cod. proc. pen Secondo il Giudice, la scelta di eleggere domicilio presso lo studio del difensore escludeva la condizione di incolpevole ignoranza” che sta alla base del disposto dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in quanto presuppone un onere di diligenza a carico della parte per di più, la scadenza del termine dipendeva anche dal ritardo nell’invio da parte del difensore della raccomandata con cui aveva comunicato al condannato la notifica del decreto penale. 2. Ricorre per cassazione F.C., deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen L’incolpevole ignoranza non è più un presupposto della restituzione nel termine per impugnare il provvedimento, a seguito della riforma dell’art. 175 cod. pen Le notifiche al difensore d’ufficio, poi, non sono idonee a costituire una presunzione di conoscenza effettiva da parte dell’interessato. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione dal testo non si rinviene alcuna indicazione delle prove che permetterebbero di affermare che C. aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento, risultando documentalmente provato il contrario. Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. A seguito della riforma dell’art. 175 cod. proc. pen. operata dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60, la incolpevole ignoranza” non costituisce più il presupposto di applicazione dell’istituto della restituzione in termini, che deve essere concessa nel caso in cui l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. L’A.G., per respingere l’istanza, deve quindi ritenere provata l’effettiva conoscenza. Ciò premesso, la notificazione del decreto penale effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lui Sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010 - dep. 02/03/2010, Zamflr, Rv. 246630 in effetti, numerose pronunce hanno sottolineato il diverso effetto della nomina di un difensore di fiducia e di quella di un difensore di ufficio, in quanto solo la prima presuppone l’effettivo esercizio dell’attività difensiva. Nel caso di specie, comunque, il ricorrente ha documentalmente, provato di non avere avuto conoscenza del decreto penale emesso nei suoi confronti prima della ricezione della raccomandata inviatagli dal difensore d’ufficio ciò è ritenuto pacifico dallo stesso Giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata. Resta da sottolineare che il ritardo con cui il difensore d’ufficio ha inviato la raccomandata al cliente e quello con cui la missiva è stata consegnata a seguito del mutamento di residenza di C. costituiscono eventi irrilevanti ai fini della decisione la norma, così come modificata per adeguare la normativa italiana al dettato della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, richiede esclusivamente la conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell’interessato e da tale conoscenza, o dalla mancanza di essa, fa discendere gli effetti descritti. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Pordenone.