In viaggio verso il rave: legittima la scorta personale di cocaina ed eroina

Azzerate le accuse mosse nei confronti di due amici, beccati in possesso di quasi quattro grammi di droga. Viene ritenuta fondata l’ipotesi dell’uso esclusivamente personale decisiva non solo la tossicodipendenza dei due ragazzi, ma anche la considerazione che essi fossero pronti per partecipare a un rave-party.

Partenza dalla Sicilia, destinazione Molise mezza Italia percorsa per prendere parte all’ennesimo rave-party . Bagagli? Praticamente nessuno. Unico ‘accessorio’ indispensabile una piccola, ma adeguata, scorta di droga – cocaina ed eroina, per la precisione –. Che va valutata, proprio alla luce della partecipazione al rave-party , come destinata sicuramente all’ uso personale Cassazione, sentenza n. 24542/2013, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Pronti alla festa. Completamente ribaltata, quindi, l’ottica adottata nei primi due gradi di giudizio, laddove i protagonisti della vicenda – due amici, si presume – erano stati condannati a 32 mesi di reclusione e 10mila euro di ammenda per illecita detenzione di 2,60 grammi di cocaina e 1,14 grammi di eroina . Pena non solo troppo dura, ma addirittura non giustificata, invece, secondo i giudici della Cassazione, i quali mostrano di condividere le osservazioni mosse dai due amici e finalizzate a sostenere la tesi dell’ uso personale . In primo luogo, spiegano i giudici della Cassazione, le quantità di principio attivo della droga detenuta rientrano, per ciascuna delle sostanze, nei limiti delle dosi giornaliere destinate ad uso personale dei due soggetti , che, peraltro, sono tossicodipendenti acclarati. Eppoi, viene aggiunto, è credibile la versione secondo cui i due amici si stessero recando a un rave-party , sicuramente più credibile della versione, adottata nei primi due gradi di giudizio, secondo cui la droga, acquistata a Napoli, avrebbe dovuto essere rivenduta a Catania . Per i giudici di Cassazione, quindi, non vi è alcun dubbio sul fatto che la droga fosse destinata esclusivamente ai ‘bisogni’ personali dei due amici azzerata, perciò, e in via definitiva, ogni accusa.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 gennaio – 5 giugno 2013, n. 24542 Presidente De Roberto – Relatore Cortese Fatto Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di P.L. e C.G. per il delitto ex artt. 100 cp. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, di illecita detenzione di grammi 2,60 di cocaina con percentuale di principio attivo del 56% e grammi 1,14 di eroina con percentuale di principio attivo del 40%, riducendo loro la pena inflitta, previa esclusione della contestata recidiva, a quella di anni due e mesi otto di reclusione ed € 10.000,00 di multa. Propongono ricorso per cassazione gl’imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito a. - illegittimamente ritenuto notevolmente superiore al bisogno personale la quantità di stupefacente detenuta, rientrante invece, in relazione al principio attivo, nei limiti ministeriali della detenzione compatibile con l’uso personale b. - fondato, in ogni caso, il suo giudizio sul mero dato ponderale, trascurando lo stato di tossicodipendenza dei prevenuti e la loro capacità economica c. - attribuito illegittimamente ai prevenuti l’ammissione di detenere la sostanza per consumarla in gruppo a un rave-party, contraddicendo fra l’altro l’assunto del primo giudice secondo il quale la droga, acquistata a Napoli, era destinata alla vendita nel territorio di origine degli imputati Catania . La difesa ha presentato memoria. Diritto I ricorsi sono fondati. Le quantità di principio attivo della droga detenuta dagli imputati, invero, rientrano, per ciascuna delle sostanze, nei limiti delle dosi giornaliere destinate a uso personale di due soggetti. Lo stato di tossicodipendenza dei prevenuti è stato espressamente riconosciuto in sede di merito. La circostanza che gli stessi si stessero recando a un rave-party in Campobasso appare certamente più credibile della tesi - contraria a ogni logica economica - del primo giudice, secondo cui la droga acquistata a Napoli avrebbe dovuto essere rivenduta a Catania, luogo di origine degli imputati, e, infatti, è stata recepita dal giudice d’appello, che, però, l’ha arricchita di un riferimento a un presunto uso di gruppo di cui non è cenno nella versione degli stessi, quale riferita dal Tribunale. Alla stregua di quanto sopra, è giocoforza concludere che non sono stati evidenziati e non sono ravvisabili in atti elementi sufficienti a ritenere che la droga detenuta avesse una destinazione diversa da quella dell’uso personale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.