Basta un solo titolo cautelare: inutile il secondo provvedimento di sequestro per lo stesso reato

Se il giudice del sequestro preventivo non dispone di elementi per indicare specificamente i beni vincolabili, la loro individuazione spetta al PM, quale organo demandato dell’esecuzione del provvedimento, ma non è necessario che venga emesso un secondo, inutile, decreto.

Il caso due provvedimenti consecutivi. Un imputato ricorre contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che conferma il provvedimento di sequestro del Gip, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il decreto non sarebbe da considerarsi anomalo il ricorrente contestava che il provvedimento era stato emesso successivamente ad una precedente ordinanza di sequestro disposta dal Tribunale del Riesame, in cui però non erano stati indicati i beni, precisando che l’individuazione sarebbe spettata in seguito al PM mediante adozione di un decreto da sottoporre a convalida da parte del Gip. L’individuazione dei beni spetta al PM L’imputato ricorre allora per cassazione, denunciando essenzialmente la nullità dell’ordinanza in relazione alla ritenuta legittimità del decreto di convalida del sequestro emesso dal Gip sulla base della precedente ordinanza del Tribunale del Riesame. Gli Ermellini premettono che, secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice del sequestro preventivo deve indicare specificamente quali siano i beni vincolabili solo se dispone di elementi per stabilirlo, altrimenti la loro individuazione spetta al PM, quale organo demandato all’esecuzione. ma non è necessario un secondo provvedimento. Nel caso di specie, pertanto, bastava che il PM individuasse i beni nella fase esecutiva e invece, sulla base dell’erronea indicazione contenuta nella prima ordinanza, è stato richiesto ed emesso il secondo, inutile, decreto di sequestro preventivo, con il risultato che per gli stessi reati coesistono due titoli cautelari quello emesso dal Gip, e confermato dall’ordinanza impugnata dal ricorrente, e quello precedentemente emesso con ordinanza dal Tribunale. Sussistendo tale errore di diritto, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del Gip.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 febbraio – 18 marzo 2013, n. 12643 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Nell'ambito del procedimento penale contro l'O. per i reati di cui agli artt. 2 e 10 bis del D.L.vo n. 74/2000 il Gip di Napoli rigetta in data 14.1.2012 la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero e il Tribunale del Riesame, investito dell'appello proposto dalla parte pubblica, con ordinanza 15.2.2012 accoglie parzialmente l'Impugnazione disponendo la misura ablativa relativamente al reato di cui all'art. 10 bis del D. Lvo n. 74/200 fino a concorrenza della somma di Euro. 929.140,00 precisando, però, che l'individuazione dei beni da sequestrare avverrà in sede di esecuzione e per essi 'dovrà adottarsi specifico provvedimento di sequestro preventivo, anche di urgenza, da sottoporre a convalida . 1.2 In data 26.3.2012 il Pubblico Ministero ordina il sequestro in via di urgenza sul beni dell'O. e il GIP convalida il provvedimento disponendo il sequestro con decreto 5.4.2012. 1.3 Contro quest'ultimo provvedimento del GIP l'O. propone richiesta di riesame al Tribunale di Napoli che la rigetta con l'ordinanza 2.5.2012 - - oggi impugnata per cassazione - osservando, per quanto ancora interessa, che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il decreto di sequestro 5.4.2012 non è anomalo perché è stato emesso successivamente ad altro provvedimento di sequestro pronunciato precedentemente dal Tribunale su appello del Pubblico Ministero in cui però non erano stati indicati materialmente i beni mentre era stato precisato che l'individuazione poteva avvenire successivamente da parte del PM mediante adozione di decreto di sequestro in via di urgenza da sottoporre a convalida da parte del GIP. Osserva inoltre che, qualora dovesse essere annullato dalla Suprema Corte il provvedimento precedentemente adottato dal medesimo Tribunale, in ogni caso non resterebbero travolti gli effetti del nuovo decreto di sequestro, quello oggetto della presente procedura. 1.4 Per l'annullamento del provvedimento, l'indagato ricorre nuovamente in cassazione denunziando con due motivi 1.4.1 Nullità dell'ordinanza 2.5.2012 del Tribunale del Riesame per violazioni di legge art. 321 comma 2 c.p.p. art. 322 ter c.p. art. 310 c.p.p. L. 244/2007 in tema di cosiddetta confisca per equivalente o di valore in riferimento alla ritenuta legittimità del decreto di convalida del sequestro emesso dal Gip di Napoli in data 05/04/2012, sulla base della prima ordinanza del Tribunale per 41 Riesame in data 15/02/2012 con cui era stato accolto l'appello del P.M. avverso il provvedimento di rigetto da parte dello stesso Gip di Napoli, in data 14/01/2012, della richiesta di sequestro preventivo dei beni dell'indagato per asserita mancanza di fumus di reato . 1.4.2 Mancanza di motivazione in riferimento alla asserita possibilità che il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP, esclusivamente sulla base dell'ordinanza del Tribunale per 41 Riesame 4n sede di Appello, possa comunque continuare ad esplicare i suoi effetti, anche nella ipotesi di annullamento di quest'ultima da parte della Suprema Corte. 1.5. Nelle more, però, questa Corte, con la recente sentenza n. 2312/2013 depositata 16.1.2013 ha annullato l'originaria ordinanza 15.2.2012 del Tribunale di Napoli per motivi relativi alla notifica dell'avviso al difensore per l'udienza camerale. Considerato in diritto Il primo motivo di ricorso proposto dall'O. è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l'onere, ma non l'obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta Individuazione al P.M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento tra le varie. Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7675 del 10/01/2012 Cc. dep. 28/02/2012 Rv. 252095 Sez. 3, Sentenza n. 12580 del 25/02/2010 Cc. dep. 31/03/2010 Rv. 246444 Sez. 2, Sentenza n. 6974 del 27/01/2010 Cc. dep. 19/02/2010 Rv. 246478 . Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame di Napoli, già con la precedente ordinanza del 15.2.2012 non si è attenuto a questo principio di diritto laddove ha disposto che per i beni che verranno individuati in sede di esecuzione dovrà adottarsi specifico provvedimento di sequestro preventivo anche di urgenza, da sottoporre a convalida . Infatti, essendovi già un provvedimento di sequestro preventivo emesso appunto in sede di riesame , era sufficiente procedere unicamente all'individuazione dei beni da parte del Pubblico Ministero nella fase esecutiva, senza l'adozione di una nuova misura cautelare. E invece sulla base della predetta erronea indicazione è stato richiesto ed emesso il secondo - inutile - decreto di sequestro preventivo che il medesimo Tribunale, con l'ordinanza oggi impugnata, ha considerato validamente emesso richiamando il precedente provvedimento del 15.2.2012. Conseguenza di tale errore di diritto è la coesistenza di due titoli cautelari per gli stessi reati quello emesso dai GIP in data 5.4.2012 confermato dal Tribunale con l'ordinanza 2.5.2012 oggi impugnata e quello precedentemente emesso dai Tribunale con l'ordinanza 15.2.2012 di accoglimento parziale dell'appello del Pubblico Ministero ordinanza annullata da questa Corte con la sentenza 2312/2013 dep. il 16.1.2013 che non ha perso la sua efficacia cfr. cass. cit. . Si rende pertanto necessario l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 2.5.2012 e del decreto di sequestro emesso dal GIP in data 5.4.2012, restando logicamente assorbito l'esame dell'altra censura. P.Q.M. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del G.I.P. di Napoli del 54.2012.