Avvocato malato? Nessun obbligo di nominare un sostituto processuale

La legge non prevede alcun obbligo per il difensore di fiducia impedito per malattia di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l’omessa nomina.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6779, depositata l’11 febbraio 2013. Il caso. Il tribunale di Nola aveva rigettato la richiesta di rinvio presentata da un avvocato – difensore di fiducia di un automobilista condannato per aver guidato senza patente – per motivi di salute documentati da apposita certificazione gravidanza alla 29 settimana con rischio di parto prematuro per contrazioni uterine persistenti . I giudici, nel rigettare la richiesta, avevano rilevato che fermo l’impedimento, non è specificata la ragione per la quale per un processo di così scarso profilo guida senza patente non sia stato possibile nominare un sostituto . L’avvocato impedito per malattia L’imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e sottolineando, nello specifico, che, oltre alla sussistenza della malattia del proprio difensore di fiducia, quest’ultimo era impossibilitato dal nominare un sostituto processuale anche per mancanza di colleghi di studio. non è obbligato a nominare un sostituto processuale. La S.C. ritiene errata la decisione del tribunale di escludere la legittimità dell’impedimento, in quanto non è previsto dalla legge alcun obbligo per il difensore di fiducia impedito per malattia di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l’omessa nomina Cass. n. 47753/2008 . Il discorso cambia, invece, nell’ipotesi di impedimento determinato da concomitante impegno professionale. La questione, dunque, ritorna nelle mani dei giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 gennaio – 11 febbraio 2013, n. 6779 Presidente Marzano – Relatore Romis Osserva Il Tribunale di Nola condannava T.A. alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente di cui all'art. 116 del codice della strada. Preliminarmente, il giudicante rigettava la richiesta di rinvio presentata dall'avv. Anna Nunziata - difensore di fiducia dell'imputato - per motivi di salute documentati da apposita certificazione gravidanza alla omissis con rischio di parto prematuro per contrazioni uterine persistenti , rilevando che fermo l'impedimento, non è specificata la ragione per la quale per un processo di così scarso profilo guida senza patente non sia stato possibile nominare un sostituto così si legge letteralmente nell'ordinanza di rigetto dell'istanza . Avverso detta decisione ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Antonio Pesce, deducendo violazione di legge in quanto non si era dato seguito alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, nonostante che non fosse stata messa in dubbio la sussistenza della malattia e che il difensore medesimo avesse rappresentato l'impossibilità di nominare un sostituto processuale, anche per mancanza di colleghi di studio il ricorrente rappresenta altresì che in una precedente udienza, in presenza delle medesime circostanze, il giudice aveva accolto analoga istanza di rinvio. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Ed invero, la motivazione addotta dal Tribunale per escludere la legittimità dell'impedimento del difensore è errata in quanto non è previsto dalla legge alcun obbligo per il difensore di fiducia impedito per malattia di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l'omessa nomina cfr. Sez. 1, n. 47753 del 09/12/2008 Ud. - dep. 23/12/2008 - Rv. 242489 secondo cui è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, presentata per l'impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivato in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell'omessa indicazione delle ragioni dell'impossibilità di procedervi, giacché la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso conf., Sez. 3, 17 dicembre 2002 n. 3072, rv. 223943 ciò, a differenza dell'ipotesi di impedimento determinato da concomitante impegno professionale cfr. Sez. U, n. 29529 del 2009, Rv. 244109 Sez. U., N. 4708 del 1992 Rv. 190828 . L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Nola per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola.