Il patto parasociale non c’è? Ma l’aggiotaggio non è da escludere

Anche se manca il patto parasociale tra l’istituto di credito e i contropattisti, è possibile che si configuri l’aggiotaggio.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49362/2012, depositata il 19 dicembre. Il caso. Antonio Fazio, ex governatore della Banca d'Italia, e altri 10 imputati, venivano accusati di aggiotaggio relativo alla tentata scalata di Unipol a Bnl. La questione arriva avanti alla Corte di Cassazione dopo che la Procura di Milano ha deciso di impugnare le assoluzioni disposte dai giudici di merito. UNIPOL Per Fazio e altri 10 imputati l’aggiotaggio è da riesaminare. La S.C., in accoglimento del ricorso della Procura di Milano, ha affermato che il vizio che si riscontra nella sentenza impugnata, e che ne impone l'annullamento con rinvio, consiste nell'aver indebitamente omesso di verificare se, pur nella riconosciuta insussistenza del patto parasociale valorizzato dal giudice di prima istanza, in base alla ricostruzione della complessa vicenda, così come recepita in sede di appello, fossero enucleabili altri profili di corresponsabilità di tutti gli imputati per concorso nel delitto di aggiotaggio informativo e manipolativo . Bisogna verificare la sussistenza del reato pur in assenza di un patto parasociale. In pratica, sarà necessario, dunque, verificare nuovamente se al di là dell'esistenza di quello che venne definito un patto parasociale tra gli imputati, ci sia stato comunque un tentativo di inquinare con false informazioni i valori dei titoli di borsa in modo che Unipol riuscisse ad acquistare Bnl. Incombe la prescrizione. Gli Ermellini si sono soffermati anche sulla questione dell'incombente prescrizione del reato per gli imputati per quanto riguarda gli effetti penali non sfugge a questa Corte l'immediata prossimità della scadenza del termine prescrizionale .