Vende kit per vedere il satellite senza abbonamento: giusta la condanna a 4 mesi di reclusione

I kit sharer sono attrezzature idonee ad eludere il sistema di protezione che consente l’accesso dietro abbonamento alla trasmissioni televisive. Per rilevare l’abuso di tali apparecchiature non rileva il loro possibile lecito utilizzo.

Con la sentenza n. 48639, depositata il 14 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un venditore di apparecchi elettronici. Condividiamo l’abbonamento. E’ bello usufruire di un servizio senza pagarlo. Ma se è previsto un pagamento, è illecito tale godimento. E compie azione illegale chi lo consente. Per questo viene condannato a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 2mila euro di multa, un venditore di dispositivi per l’accesso ad un servizio televisivo criptato. In sostanza vendeva un kit che consentiva, a chi aveva legittimamente un decoder, di dividere i dati criptati su altri apparecchi televisivi. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione del fatto che tali apparecchiature potessero essere utilizzate anche per fini leciti e la mancata dimostrazione della sua volontà di venderli per motivi illeciti. Le norme anti elusione. La S.C., per rigettare il ricorso, ricorda la normativa in materia. L’art. 171-ter, lett. f , legge n. 633/1941, sanziona chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo attrezzature, prodotti o componenti, che abbiano le prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche , destinate a impedire o limitare l’accesso al servizio da parte di soggetti non autorizzati dal fornitore del servizio stesso. Atto illecito si ha anche se tali kit siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure . La moltiplicazione del segnale è un abuso. Nel caso specifico, la corte territoriale ha correttamente ritenuto che lo Sharer Master 3 consente di bypassare la misura limitativa e di moltiplicare la ricezione del segnale per mezzo di pseudo smart card alloggiate in ulteriori decoder privati collegati al dispositivo elettronico . Anche se il possesso del decoder è legittimo, non viene esclusa la natura abusiva delle utilità conseguibili dall’abbonato con l’impiego di detto kit . Il reato è prescritto, ma nessuno lo ha rilevato. La Corte si accorge che sono decorsi i termini per far cadere il reato in prescrizione, ma non può farla valere d’ufficio, poiché il ricorso è inammissibile e perché l’imputato, in secondo grado, aveva chiesto solo l’assoluzione e in subordine la riduzione della pena.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 novembre – 14 dicembre 2012, n. 48639 Presidente Gentile – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 30.9.2011, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto M.M. responsabile del reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. f bis della legge n. 633/1941 per avere posto in vendita dispositivi per l'accesso ad un servizio televisivo criptato e, con le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro. 2.000,00 di multa, con i benefici. 2. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, denunciando violazione di legge e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Considerato in diritto 1. Col primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge 171 ter comma 1 lett. f bis della legge n. 633/1941 rilevando che non era stato mai dimostrato che egli avesse perseguito la finalità di vendita dei suddetti apparecchi connessa ad una utilizzazione illecita degli stessi, considerato che i prodotti erano brevettati e muniti delle istruzioni per il corretto e lecito utilizzo. 2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio dell'apparato motivazionale della sentenza laddove ha affermato che il kit commercializzato aveva lo scopo non prevalente, ma esclusivo, di eludere le efficaci misure tecnologiche dei protezione. Rileva in particolare il ricorrente che i produttori degli sharer erano stati assolti dal Tribunale di Agrigento con sentenza confermata in appello, perché il dispositivo poteva anche essere destinato ad un utilizzo lecito. Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili e pertanto va dichiarato inammissibile. La L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. f bis, e succ. modif., sanziona chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui al L. n. 633 del 1941, art. 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure . Le misure tecnologiche di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 102 quater richiamato dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. f sono quelle destinate a impedire o limitare l'accesso al servizio da parte di soggetti non autorizzati dal fornitore del servizio stesso. Questa Corte, con la con la sentenza n. 28913/04 del 7.4.2004 nell'ambito di un procedimento cautelare riguardante dispositivi dello stesso tipo - dopo aver accertato che il dispositivo sharer è costituito da un apparecchio principale master collegato via cavo a tre o cinque sharer card e che il master, dialogando con la smart card fornita dall'emittente televisivo, consente di ripartire il segnale decodificato verso le sharer card collegate e permette così la ricezione del segnale da parte di altri terminali televisivi - ha ritenuto che i Kit sharer prodotti dalla società agrigentina da cui si è rifornito l'odierno imputato, n.d.r. configurano quelle attrezzature idonee a eludere il sistema composto dal decoder e dalla smart card che la società SKY Italia predisponeva per consentire l'accesso condizionato alle sue trasmissioni televisive da parte dei soli utenti che avessero corrisposto il prezzo necessario. L'elusione fraudolenta del sistema di protezione si attua appunto attraverso il dispositivo che consente di distribuire o condividere to share il segnale decodificato dall'utente abilitato a favore di altri utenti non abilitati . Correttamente dunque la Corte di Lecce ha ravvisato gli estremi del reato nell'attività di vendita al pubblico dei dispositivi da parte del M. , dovendosi avere riguardo appunto alla destinazione prevalente dell'apparecchiatura. E a tal fine ha evidenziato che lo Sharer Master 3 consente di bypassare la misura limitativa costituita dall'interazione decoder smart card e di moltiplicare sia la ricezione del segnale per mezzo di pseudo smart card alloggiate in ulteriori decoder privati collegati al dispositivo elettronico in parola, sia la fruizione dei programmi autonomamente visibili a scelta di ciascun utente. Ed ha aggiunto che la possibilità di un legittimo possesso di un decoder per effetto di un regolare abbonamento sky non esclude affatto la natura abusiva delle utilità conseguibili dall'abbonato con l'impiego di detto kit. Il ragionamento del giudice di merito appare quindi assolutamente coerente e privo di vizi logici, sicché il sindacato non è consentito il controllo di legittimità dei vizi di motivazione, infatti, per giurisprudenza costante, è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche cfr. Cass. sez. terza 12.10.2007 n. 40542 . L'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007 Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794 . L'esito del giudizio definito con la sentenza di questa Corte n. 30952 29.4.2009, che il ricorrente menziona nel ricorso, non può assumere rilievo nel caso di specie, perché nell'altro procedimento la Corte si è limitata ad esaminare le questioni ad essa sottoposte nei limiti del devolutum, come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione del resto l'articolo 609 cpp dispone espressamente che il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 3. Deve infine rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che il reato è stato commesso il 16.2.2004 trattandosi di delitto punito con la reclusione fino a tre anni, e non rinvenendosi cause di sospensione, la prescrizione è maturata in data 16.8.2011 sei anni più un quarto ex art. 157, comma 1, e art. 161 c.p., comma 2 come modificato dall'art. 6 comma 5 della legge 5.12.2005 n. 251 che non contiene disposizioni meno favorevoli rispetto alla disciplina vigente all'epoca del commesso reato art. 2 c.p. la prescrizione è intervenuta quindi prima della sentenza impugnata emessa, come si è detto, il 30.9.2011 . L'imputato però non ha formulato davanti alla Corte Territoriale la richiesta di estinzione del reato per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione, avendo concluso per l'assoluzione e, in subordine, per la riduzione della pena cfr. conclusioni riportate nella predetta sentenza . Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite Sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009 Rv. 244999 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24688 del 04/06/2008 Ud. dep. 18/06/2008 Rv. 240594 Cass. SU 22 marzo 2005, n 23428, rv 231164, Bracale , secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione pur maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186 , alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.