Non si presenta al processo per la febbre: è un impedimento legittimo?

Il giudice, nel disattendere un certificato medico che attesta uno stato di malattia, non può sindacare in modo arbitrario la natura della patologia e censurarne senza motivo il carattere impeditivo.

Con la sentenza n. 47975, depositata il 12 dicembre, la Corte di Cassazione si è dovuta esprimere sul ben noto tema del legittimo impedimento. Marijuana a minorenni. E’ il giorno della verità. E’ il giorno in cui scoprirà se verrà confermata in secondo grado la sentenza del Tribunale, che lo ritiene responsabile della coltivazione illecita di piantine di marijuana e della vendita di tale sostanza a due minorenni. Il giorno della sentenza è ammalato. Purtroppo si trova impossibilitato a recarsi alla Corte di Appello, perché malato. I giudici vogliono arrivare a sentenza, respingono l’istanza di rinvio proposta dall’avvocato difensore. Ritengono che secondo il certificato medico, presentato dalla difesa, non era impedito all’imputato di presentarsi, poteva prendere un antipiretico. Peraltro non era indicato il luogo in cui era avvenuta la visita. E l’imputato si trovava agli arresti domiciliari. L’udienza si conclude con una sentenza di condanna, a conferma della statuizione del Tribunale. Il legittimo impedimento. La presenza al proprio processo penale, è un diritto. Per questo motivo l’imputato ricorre in Cassazione. L’art. 420-ter c.p.p. prevede che nel caso in cui l’impossibilità a comparire in udienza sia dovuta a forza maggiore, caso fortuito o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza. Così, se l’impossibilità è assoluta. Se è solo probabile, tale probabilità è liberamente valutata dal giudice. Il diritto di difesa. La S.C., richiamando alcuni suoi precedenti, specifica che un giudice non possa ingerirsi nel settore della scienza medica, disattendendo arbitrariamente quanto scritto in certificato medico. Per farlo, dovrebbe ricorrere ad una visita di controllo. Peraltro, per valutare l’impossibilità di comparizione, non conta solo la difficoltà deambulatoria, ma anche l’impossibilità psichica. La partecipazione deve essere vigile e consapevole, per poter garantire a pieno il diritto di difesa. L’omessa valutazione dell’impedimento. Nel caso specifico, il giudice di merito ha omesso di effettuare un’adeguata valutazione dell’impedimento addotto dall’imputato e della probabilità che esso determinasse la sua assoluta impossibilità di comparire . La nullità di un atto processuale si porta dietro la nullità degli atti successivi . La Corte riscontra quindi la nullità della dichiarazione di contumacia e di tutti gli atti successivi. Annulla la sentenza e rimanda il giudizio alla Corte di Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 giugno – 12 dicembre 2012, n. 47975 Presidente Amedeo – Relatore Savino Ritenuto in fatto L.S. proponeva, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 3.10.011, emessa a conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 13.1.011, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il predetto veniva ritenuto responsabile del reato di cui agli art. 81 cpv 73, 80 dpr 309/90 capo A per aver effettuato ripetute cessioni di quantità imprecisate di marijuana ai minori E.D. e G.S. a quest'ultimo per il tramite dell'E. , e del reato di cui all'art. 73 dpr 309/90 capo B perché, senza la autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente coltivava piantine di marijuana e deteneva illecitamente, al fine di cederla a terzi, altra sostanza di tipo marjiuana pari a gr 968,62 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 80 cit. dpr, veniva condannato alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, oltre pene accessoria come per legge, confisca e distruzione dello stupefacente e di quant'altro in sequestro. I -A sostegno del ricorso per Cassazione, col primo motivo, viene denunciata, ai sensi dell'art. 606 co 1 lett. C , la violazione dell'art. 420 ter cpp. Osserva la difesa del ricorrente che, con ordinanza del 3.10.011, la corte di appello ha respinto l'istanza di rinvio del giudizio per impedimento dell'imputato, agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, avanzata dalla difesa sulla base di certificato medico allegato all'istanza osservando che la malattia certificata non impediva all'imputato di comparire previa somministrazione di antipiretico per abbassare lo stato febbrile che, peraltro, nel certificato, non era stato indicato il luogo ove il predetto era stato visitato dai medico. Il ricorrente censura la decisione della corte territoriale rilevando che il grave stato febbrile certificato dal medico era elemento idoneo a giustificare la mancata comparizione dell'imputato e che peraltro, essendo lo stesso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, la visita medica non poteva che essere avvenuta ivi. Contesta anche la successiva decisione, priva di qualsiasi motivazione, dei giudici di appello di respingere ulteriore richiesta avanzata dal suo difensore, di accertare l'attualità della malattia a mezzo CC di Marano, decisione che avrebbe precluso, secondo il ricorrente, ogni possibilità di accertare la sussistenza effettiva dell'invocato impedimento. 2- col secondo motivo, la difesa del ricorrente censura il trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte di merito che, riportandosi alla decisione dei primi giudici, ha disatteso lo specifico motivo di appello col quale il ricorrente ha chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 dpr 309/90, applicata dal primo giudice con giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, nonché la declaratoria di prevalenze di queste ultime e il riconoscimento dell'attenuante di cui al V comma art. 73 dpr 309/90. Ad avviso del ricorrente la Corte ha ignorato le deduzioni della difesa riguardanti la giovanissima età dell'imputato appena maggiorenne , la sua incensuratezza, la resipiscenza mostrata con la confessione, limitandosi a motivazione generica ed apodittica. Considerato in diritto I - Il primo motivo è fondato. Come è noto, l'art. 420 ter c.p.p. disciplina le ipotesi di mancata comparizione dell'imputato all'udienza stabilendo che, ove risulti che essa sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro impedimento, il giudice deve disporre il rinvio a nuova udienza del processo. Analogo provvedimento, a norma del secondo comma art. 420 ter c.p.p., deve essere adottato non solo quando la circostanza dell'assoluto impedimento a comparire risulti in modo certo ma anche quando sussista solo la probabilità, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, dell'impedimento per le suindicate ragioni. Si pone il problema della valutazione da parte del giudice dell'impedimento attestato nel certificato medico, al fine di provvedere sulla richiesta di rinvio se sussista un margine di apprezzamento da parte del giudicante circa la natura e gli effetti impeditivi della malattia certificata. Orbene, ritiene questa Corte che non si può dare ingresso a valutazioni che dalla comune esperienza ripetono il loro fondamento quando si verte in settore caratterizzato da competenze scientifiche il giudice, nel disattendere il certificato medico, non può sindacare in modo arbitrario la natura della infermità scientificamente attestata e censurarne immotivatamente il carattere impeditivo, ignorando la patologia indicata, perché in tal modo si ingerisce in un settore riservato alla scienza medica entrando in contrasto con i principi che la governano. Discende da ciò che, pur essendo rimessa al giudice la valutazione della gravità della malattia certificata e del carattere assoluto della stessa, questi è comunque tenuto ad effettuare un'attenta valutazione del carattere impeditivo e può pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato. Sez. U, 27/09/2005 dep. 11/10/2005 Rv. 231810 . Il giudizio espresso in questi termini dal giudice è sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta. Cass. Sez. 5, 20/09/2005- 30/09/2005 Rv. 232568 . Solo in caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico comprovante l'impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una vista fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza tenendo altresì presente che ad integrare la condizione di assoluto impedimento a comparire non è necessaria l'impossibilità, intesa in senso fisico, di raggiungere la sede giudiziaria per problemi di deambulazione, potendo essa sussistere anche qualora l'imputato, pur potendo recarsi in udienza, non sia in grado di partecipare lucidamente ed attivamente al processo ciò in quanto la facoltà di comparire costituisce un'estrinsecazione del diritto di difesa e dunque richiede una partecipazione vigile e consapevole Cass. Sez. 6, 05/11/2008 - 25/11/2008 Rv. 241913 Venendo al caso in esame, i giudici di appello hanno respinto la richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato ritenendo che la sua malattia non determinasse un'impossibilità assoluta a comparire in quanto la somministrazione di un antipiretico avrebbe eliminato la stato febbrile e inoltre, nel certificato, non era stato indicato il luogo nel quale il medico aveva visitato il paziente. La Corte ha omesso di effettuare un'adeguata valutazione dell'impedimento addotto dall'imputato e della probabilità che esso determinasse la sua assoluta impossibilità di comparire, come previsto dall'art. 420 ter c.p.p Difatti la motivazione posta a base dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di rinvio, appare illogica ed incongruente nell'esame del detto impedimento, il carattere non assoluto del quale viene fatto dipendere dalla assunzione di antipiretico, senza considerare che gli effetti dell'abbassamento dello stato febbrile non conseguono immediatamente, trattandosi peraltro di aumento rilevante della temperatura corporea 39 gradi , e che l'impedimento non è determinato solo dal rialzo termico ma dalle generali condizioni fisiche del paziente in presenza dell'infermità certificata, condizioni che, al di là della diminuzione della febbre, potrebbero comunque rappresentare un ostacolo di carattere assoluto alla comparizione nei termini sopra illustrati. Si richiama a tale proposito la pronuncia con la quale le Corte Suprema ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andana disposta al domicilio dell'imputato Sez. U, 27/09/2005 dep. 11/10/2005 Rv. 231810 . Illogica è la motivazione dell'ordinanza impugnata anche con riguardo alla rilevata non esaustività del certificato medico per la mancata indicazione del luogo ove è stato visitato l'imputato. E vero che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il certificato medico deve contenere tutti gli elementi che consentano al giudice di verificare la fondatezza dell'impedimento, eventualmente disponendone una verifica a mezzo visita fiscale, quindi non vi è dubbio che fra essi rientri anche l'indicazione del luogo ove trovasi il paziente. Nel caso in esame, essendo il L. sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, tale indicazione era ultronea posto che la visita medica non poteva che essersi svolta presso l'abitazione dell'imputato, sede della misura custodiale, dove il medico si era recato per esaminarlo. Si deve dunque concludere per l'assenza di un'adeguata congrua attività valutativa dell'impedimento addotto dall'imputato, in violazione del disposto dell'art. 420 ter c.p.p Poiché tale disposizione attiene all'intervento dell'imputato nel processo, dalla sua violazione deriva la nullità della dichiarazione di contumacia ai sensi dell'art. 420, quater, comma 4, c.p.p. e dell'art. 178 lett. e c.p.p. e degli atti successivi. Discende da ciò l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Appello di Napoli, la quale dovrà procedere al nuovo giudizio. La fondatezza del motivo esaminato esime questa Corte dall'esame del secondo motivo che è da ritenersi assorbito nel primo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.