Pneumatici usurati, eccessiva velocità: poteva prevedere l’incidente mortale per la moglie?

L’aggravante della colpa cosciente, in questo caso la piena consapevolezza dell’usura degli pneumatici, deve essere provata con una positiva dimostrazione delle circostanze che indicano tale consapevolezza.

Con la sentenza n. 47261, depositata il 6 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito i termini entro i quali può essere applicata la circostanza aggravante della colpa cosciente. Condizioni di guida difficoltose. Pioveva forte. La velocità sarebbe dovuta essere di 80km/h. Revisione dell’auto fatta 5 giorni prima. Ma pneumatici comunque usurati. Procedeva a 110km/h sull’autostrada, la moglie come passeggero. Perde il controllo, sbanda, sfonda il guard-rail e finisce in un fossato. La moglie muore. Omicidio colposo. Vivendo già una tragedia, viene condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo. Sentenza confermata in secondo grado. La revisione non basta. La Cassazione non mette in dubbio la colpevolezza dell’imputato, avendo egli violato norme di legge, cioè il limite di velocità, e norme di comune prudenza, per non essersi accertato della effettiva condizione degli pneumatici a prescindere dalla mera certificazione rappresentata dalla revisione. La circostanza aggravante . Ma i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto sussistente anche la circostanza aggravante n. 3 dell’art. 61 c.p., cioè l’avere agito nonostante la previsione dell’evento. La consapevolezza dell’evento deve essere dimostrata positivamente. La prefigurazione della possibilità di sbandare, non può essere dedotta dal solo fatto che il soggetto andasse troppo veloce e che dovesse sapere che gli pneumatici erano usurati. Sia perché la velocità riscontrata si è dimostrata inferiore a quella inizialmente ascritta di 150km/h, sia perché era stata fatta una revisione del veicolo qualche giorno prima, per cui, ai fini dell’aggravante in questione dovevano essere indicati gli elementi positivi che ne confermavano l’esistenza . Un rinvio mirato. La Corte ritiene che in assenza di tale circostanza aggravante, dovrebbero essere applicate le circostanze attenuanti generiche. Per questo rinvia alla Corte di Appello per una nuova valutazione delle circostanze.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 ottobre – 6 dicembre 2012, numero 47261 Presidente Marzano – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. La corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata da M.C. , confermava la responsabilità del predetto per il reato di cui all'articolo 589 codice penale e determinava la pena nella misura di un anno di reclusione, confermando nel resto. Il omissis M.C. , alla guida della sua Mercedes 210, mentre percorreva l'autostrada omissis perdeva il controllo del'auto, impattava contro il guard-rail e finiva in un fossato sottostante procurando alla moglie, L.A. , seduta accanto a lui, lesioni gravissime che la conducevano immediatamente a morte. La corte d'appello ha ritenuto che fosse corretto quanto già stabilito dal primo giudice e cioè la colpa del M. per l'eccessiva velocità a cui egli procedeva, accertata in almeno 110 km/h nonostante la forte pioggia e per l'usura degli pneumatici posteriori, circostanza accertata anche dal consulente tecnico della difesa, ingegner D.R. . 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Deduce con un primo motivo inosservanza di norme processuali in relazione al mancato avviso al difensore dell'imputato del giorno in cui si sarebbero svolti gli accertamenti sugli pneumatici montati sulla vettura dell'imputato si è trattato di un accertamento tecnico irripetibile ed era dunque necessario l'avviso al difensore l'eccezione è stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di primo grado all'udienza dell'8 giugno 2007 e l'atto era sicuramente irripetibile, tale essendo stato ritenuto dal giudice e tale dovendosi ritenere atteso che aveva ad oggetto una cosa soggetta a modificazione, quale è uno pneumatico in gomma, esposto per anni all'azione aggressiva degli agenti atmosferici tanto più che a seguito della nuova collocazione delle ruote dopo le prove effettuate non è più stato possibile sapere con sicurezza qual'era la posizione originaria degli pneumatici stessi. Con un secondo motivo deduce travisamento degli esiti dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla deposizione dell'ingegner D.R. , assunta in sentenza quale unica prova dell'addebito. Infatti l'ingegner D.R. dichiarava di aver preso a riferimento il limite di 3 mm consigliato dalle case costruttrici, e non già il limite di legge che è di 1, 6 mm avendo rispettato l'imputato la soglia fissata per legge, non si poteva ravvisare alcun profilo di colpa, tanto più che l'imputato aveva sottoposto a revisione il veicolo con esito positivo appena cinque giorni prima del fatto. Quanto alla velocità tenuta dalla vettura al momento del fatto, il ricorrente ricorda che la corte di appello ha fatto riferimento alla velocità media calcolata dal consulente del pubblico ministero in relazione all'intero tratto autostradale percorso dal ricorrente invece bisognava accertare qual'era la velocità dell'autovettura negli istanti immediatamente antecedenti l'incidente, non essendo possibile escludere che l'imputato in quel momento procedesse a velocità moderata. Con un terzo motivo contesta l'accertamento del nesso di causalità sarebbe stato necessario, in aderenza al dettato normativo e alla giurisprudenza di questa Corte, verificare la sussistenza o meno di una sicura correlazione tra profili di colpa accertati e determinazione dell'evento si sarebbe dovuto accertare la ricorrenza o meno di elementi probatori a carico di terzi che però la difesa non ha potuto dimostrare atteso che non è stata accolta la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Per quanto riguarda la sussistenza dell'aggravante del 61, numero 3 cod.penumero , la corte, per ritenere che il M. si era prefigurato il rischio, ha ritenuto processualmente acquisito un dato quantomeno incerto, ossia che l'imputato fosse pienamente consapevole dell'eventuale stato di usura degli pneumatici ma di ciò non solo non vi è prova, ma non si è tenuto conto del fatto che il M. aveva sottoposto a revisione con esito positivo l’auto solo qualche giorno prima, e pertanto era più che lecito dubitare della sua consapevolezza l'alta velocità era stata ridimensionata e ritenuta nella misura stimata dall'ingegner D.R. di 100-110 km/h, e non già come contestato, quella di 155 km/h assolutamente arbitrario era il riferimento alla fiducia accordata dall'imputato alla solidità della propria autovettura una volta esclusa l'aggravante in parola, la corte di appello ben avrebbe potuto ritenere prevalenti le riconosciute attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento salvo che per la ritenuta sussistenza della colpa cosciente. Per quanto riguarda il primo motivo dedotto, quello attinente alla pretesa nullità delle operazioni di consulenza tecnica per mancato avviso al difensore dell'imputato del giorno in cui si sono svolti gli accertamenti sugli pneumatici montati sulla vettura dell'imputato stesso, occorre in primo luogo tenere presente che la sentenza impugnata si è già fatta carico della questione, rilevando che la eccezione di nullità non risultava formalizzata nel corso dell'esame dibattimentale del consulente del pm dove la difesa si era limitata ad invitare tale consulente a dare prove dell'avviso, acquietandosi però alla affermata disponibilità dell'ingegner D'Andrea a produrli e neppure l'eccezione era stata proposta al momento della acquisizione della relativa consulenza né, tantomeno, in sede di discussione. Questo rilievo non è stato fatto oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, e ciò connota di inammissibilità, per difetto di specificità, l'attuale motivo. Ma tanto più la censura risulta inammissibile allorché si consideri che, a norma dell'articolo 229 del codice di rito, il consulente non è tenuto a dare formale avviso alle parti della continuazione delle operazioni peritali, e nella specie proprio di continuazione delle operazioni peritali si è trattato. Ed ancora può aggiungersi che la questione risulta comunque irrilevante atteso che, come già aveva rilevato la sentenza di primo grado, lo stesso consulente dell'imputato ha riconosciuto che almeno uno degli pneumatici era usurato, a! di sotto dei limiti di legge e ha ritenuto tale circostanza rilevante ai fini della determinazione dell'incidente. Quanto poi alla circostanza che l'usura sia stata valutata con riferimento al limite di 3 mm consigliato dalle case costruttrici, mentre invece il limite legale è di 1,6 mm., rileva il Collegio che lo stesso consulente della difesa ha ammesso che in alcuni punti l'usura era superiore al limite di 1,6 ed almeno uno pneumatico era da cambiare, mentre un altro era al limite peraltro appare corretto far riferimento al primo e più alto valore in quanto, come hanno chiarito i consulenti tecnici, si tratta di un limite maggiormente idoneo a garantire la sicurezza della circolazione tanto da essere consigliato dalle stesse case costruttrici ed è nozione di comune esperienza che l'usura dello pneumatico influisce in maniera determinante sulla tenuta di strada, tanto più quanto più aumenta la velocità e specie sul bagnato. Anche per quanto riguarda la velocità, le censure sono manifestamente infondate come è facile rendersi conto se solo si tenga presente che anche il consulente dell'imputato ha fatto riferimento ad un valore medio, stimato avendo riguardo al tempo impiegato dal ricorrente per percorrere il tratto di strada compreso tra l'ingresso in autostrada e il punto dove si è verificato l'incidente ed è anch'egli pervenuto alla convinzione che la velocità tenuta fosse superiore a quella consentita, e cioè di 100-110 km/h, laddove per le condizioni di pioggia, avrebbe dovuto essere mantenuta nei limiti degli 80. Neppure può dubitarsi dell'accertamento del nesso di causalità, avendo già il giudice di primo grado escluso la sussistenza di possibili colpe concorrenti di terzi per pretesi difetti di manutenzione del fondo stradale del tratto interessato o per la presenza di guard-rail inidonei, deduzioni che sono rimaste sfornite di prova. E ciò senza considerare che in ogni caso la colpa concorrente di terzi non avrebbe condotto alla esclusione di responsabilità dell'imputato, basata su autonomi profili di colpa. È invece fondato il motivo che attiene la ritenuta sussistenza dell'aggravante della colpa cosciente, ex art. 61, numero 3, cod.penumero . I giudici hanno ritenuto che il M. fosse pienamente consapevole di procedere a velocità eccessiva e con gli pneumatici in cattivo stato, rappresentandosi dunque la possibilità, date le cattive condizioni del tempo la forte pioggia , di sbandare, ma confidando che la sua abilità nella guida e le caratteristiche dell'auto avrebbero evitato il verificarsi di tale esito non è però indicato su quali dati si basi tale ritenuta consapevolezza ora, specie tenuto conto che la Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza anche in relazione ad una velocità di 100-110 km/h, ben inferiore a quella inizialmente contestata e ha dato atto che l'imputato aveva superato positivamente la revisione qualche giorno prima, sarebbe stato necessario, ai fini della aggravante in questione, indicare gli elementi positivi che ne confermavano l'esistenza. Se infatti è fuor di dubbio, per quanto sopra si è detto, la colpevolezza dell'imputato, il cui comportamento è stato irrispettoso delle norme di legge il limite di velocità e di quelle di comune prudenza per non essersi accertato della effettiva condizione degli pneumatici a prescindere dalla mera certificazione rappresentata dalla revisione , resta il fatto che ove gli si imputi la colpa cosciente, e cioè la piena consapevolezza dell'usura degli pneumatici, è necessario fornire una positiva dimostrazione delle circostanze che indicano una tale consapevolezza. 2. La sentenza impugnata deve dunque su tale punto essere annullata con rinvio al giudice di merito per una nuova vantazione, che si estenderà anche, nel caso l'aggravante venga esclusa, al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto. P.Q.M. annullata la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'aggravante di cui all'art. 61,numero 3, c.p. con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.