Figli ‘allergici’ alla scuola? Solo un ‘no’ drastico può ‘salvare’ i genitori...

Decisiva risulta la valutazione dei comportamenti tenuti dal minore, e la loro capacità di rendere inutile l’intervento non solo di madre e madre, ma finanche dei ‘Servizi sociali’. Ma quei comportamenti vanno ‘certificati’ in maniera assoluta, altrimenti la responsabilità penale dei genitori è assolutamente plausibile.

Possono anche puntare i piedi per terra, i figli, e rifiutare sdegnati libri e studio, ma le loro colpe son destinate a ricadere sui padri! Perché a questi ultimi, difatti, è addebitabile la sanzione per la violazione dell’ obbligo dell’istruzione . A meno che il niet sia così drastico da rendere inefficace, e quindi inutile, l’intervento non solo dei genitori ma finanche dei ‘Servizi sociali’ Cassazione, sentenza n. 47110/2012, Terza Sezione Penale, depositata oggi . Figli forti E proprio l’atteggiamento tenuto da due ragazzi viene valutato come ‘ciambella di salvataggio’ per madre e padre secondo il Giudice di pace, difatti, i minori avevano opposto, nonostante l’impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola . Ecco spiegata, dunque, la pronuncia assolutoria nei confronti della coppia di genitori, fondata, in sostanza, su una comunicazione del dirigente della scuola. Ma tale pronunzia viene duramente contestata dal Procuratore Generale della Corte d’Appello, che decide di ricorrere in Cassazione, evidenziando, su tutto, una lacuna nelle valutazioni del Giudice di pace non era emerso un rifiuto categorico dei minori, né che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica dei due figli. o genitori deboli? Ebbene, la lacuna evidenziata dal Procuratore Generale risulta essere, secondo i giudici di terzo grado, assolutamente rilevante. Perché il Giudice di pace si è limitato a far riferimento a una comunicazione del dirigente scolastico , ritenendo, in maniera quasi dogmatica, che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l’impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell’obbligo tutto ciò, però, senza portare elementi di prova a sostegno di questa tesi, e senza ‘certificare’ l’ impegno dei genitori . Questi ‘buchi neri’ vanno assolutamente approfonditi, secondo i giudici – che accolgono il ricorso del Procuratore Generale e riaffidano la questione al Giudice di pace –, soprattutto perché solo un rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore, non superabile con l’intervento dei genitori e dei ‘Servizi sociali’ può permettere di escludere la responsabilità di madre e padre per la violazione dell’obbligo dell’istruzione .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 ottobre – 5 dicembre 2012, n. 47110 Presidente Mannino – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23.9.2011 il Giudice di Pace di Trebisacce assolveva M.M. e A.F. dal reato di cui all’art. 731 c.p. perché, quali genitori esercenti la potestà sul figli minori M.M. e M.H., omettevano senza giustificato motivo di far loro impartire l’istruzione elementare, nell’anno scolastico 2009/2010 per non aver commesso il fatto. Riteneva il G.d.P. sulla base della comunicazione del Dirigente L.R., che, pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori avevano opposto, nonostante l’impegno dei genitori, il rifiuto di recarsi costantemente a scuola. 2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro per violazione di legge in relazione all’art. 731 c.p. e per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Deduce il P.G. ricorrente che il G.d.P non ha tenuto conto delle missive del Dirigente Scolastico R., datate 30.10.2010, con le quali si invitavano i genitori dei minori a far osservare l’obbligo scolastico al figli minori. Ed è pacifico, secondo in giurisprudenza della Suprema Corte, che il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale. Nel caso di specie non era emerso, peraltro, un rifiuto categorico dei minori, né che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica dei minori medesimi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. L’art. 731 c.p. sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l’istruzione elementare. La norma punisce anche l’inosservanza dell’obbligo scolastico post-elementare, agendo l’art. 8 della L. 31.12.1962 n. 1859 esteso l’obbligo all’istruzione di scuola media. Secondo la giurisprudenza di questa Corte può essere esclusa la responsabilità degli obbligati solo quando emergano elementi che rendano inattuabile l’adempimento dell’obbligo di istruzione, quali la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti lo stato di salute dell’alunno la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentano l’utilizzo di mezzi privati il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 del 10.7. 2007, dep. 11.10.2007 . 3. Il G.d.P., senza alcun esame delle risultanze processuali, si è limitato genericamente e far riferimento ad una comunicazione del Dirigente Scolastico R. ed ha apoditticamente ritenuto che da siffatta comunicazione emergesse che, nonostante l’impegno profuso dai genitori, i minori avevano rifiutato di frequentare la scuola dell’obbligo. Né tanto meno ha specificato il G.d.P. da quali elementi abbia tratto la prova del rifiuto dei minori a frequentare la scuola dell’obbligo e quale sia stato e in che modo si sia manifestato l’impegno dei genitori per superare il rifiuto del minori medesimi. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al G.d.P di Trebisacce per nuovo esame, tenendo conto dei principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugna e rinvia al Giudice di Pace di Trebisacce.