La pronuncia della sentenza di condanna stoppa la confisca

Il giudice non deve ricercare nessun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato. E, comunque sia, sono confiscabili i beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato, ma fino alla pronuncia della sentenza di condanna.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46291/2012 depositata il 28 novembre, ha affrontato la questione della confisca, e quindi del sequestro, dei beni acquisiti dopo la sentenza di condanna. L’input è stato dato dal Procuratore Generale che, però, si è visto rigettare, sia in primo che in secondo grado, la richiesta di rinnovo del decreto di sequestro preventivo dei beni del condannato. Confiscabili i beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato Gli Ermellini, richiamando una decisione delle Sezioni Unite, hanno affermato che la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato Cass., SSUU, n. 920/2004 . Ma – precisa la Cassazione - la confisca, ai sensi dell’art. 12- sexies dl n. 306/1992 convertito in l. n. 356/1992 , non può essere disposta per beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna. ma fino alla pronuncia di condanna. In pratica, si deve ritenere che la pronuncia della sentenza di condanna sia il punto finale di riferimento temporale per la confisca dei beni , fino a quel momento acquisiti, così come – conclude la S.C. - correttamente ritenuto dal Tribunale nell’impugnata sentenza . Il ricorso viene pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 – 28 novembre 2012, numero 46291 Presidente Esposito – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 30.6.2011 il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione della sentenza 3.7.1995, irrevocabile dal 12.1.1998, rigettò la richiesta di rinnovo del decreto di sequestro preventivo, formulata dal P.M. ai sensi degli artt. 27 - 321 cod. proc. penumero e 12 sexies decreto legge numero 306/1992 sui beni di P.A. , condannato con tale sentenza, ritenendo la carenza dei presupposti in fatto per procedere alla confisca in fase esecutiva, giacché i beni e le attività dei quali era stato chiesto il sequestro, già disposto dal GIP., erano pervenuti nel patrimonio del P. e dei soggetti che si assumeva intestatari per conto dello stesso, in un arco temporale di gran lunga successivo alla pronuncia della sentenza di condanna che doveva costituire il titolo cui ancorarsi la confisca ex art. 12 sexies . Avverso tale provvedimento il P.M. propose appello, ma il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 21.7.2011, lo respinse. Argomentò il Tribunale che la confisca di cui all'art. 12 sexies , a differenza di quanto previsto dalla legislazione antimafia con specifico riguardo alle misure di prevenzione personali e patrimoniali, può essere disposta soltanto nei casi di condanna per uno dei reati ivi espressamente contemplati, ma non può ipotizzarsi un intervento del giudice dell'esecuzione che disponga un sequestro preventivo, in vista di una successiva confisca ex art. 12 sexies , con riguardo a beni inesistenti nel patrimonio del soggetto al momento della definizione del giudizio di merito, ma acquisiti, come nel caso di specie, a distanza di molti anni dalla pronuncia della sentenza di condanna. Tale interpretazione discende, innanzi tutto, dal tenore letterale della norma che, prevedendo la confisca obbligatoria atipica nei casi di condanna o di applicazione della pena per l'elenco di reati specificati e non nei confronti di chi ha riportato condanna o applicazione della pena per i suddetti reati, stabilisce che la sentenza di condanna irrevocabile è il presupposto per l'applicazione della misura di sicurezza, ma anche il momento al quale si rapporta la valutazione di pericolosità presunta -con riferimento alla sproporzione tra reddito legale noto e valore dei beni non giustificati - che giustifica l'adozione della confisca atipica cfr. Cass. sez. 5^ 21.11.2001 numero 44900 . Diversamente ragionando, la presunzione di illecita accumulazione opererebbe senza limiti di tempo e, quindi, sarebbe svincolata dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, dilatando illegittimamente l'ambito di attribuzione del giudice dell'esecuzione che, di fatto, opererebbe quale giudice della prevenzione . Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge in quanto sia il primo giudice che quello di appello hanno ritenuto che non siano suscettibili di confisca e quindi sequestrabili i beni acquisiti dopo la sentenza di condanna. Argomenta il ricorrente che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto confiscabili, ai sensi del 12 sexies decreto legge numero 306/1992, i beni acquisiti dopo il reato, sicché ne sarebbe possibile la confisca anche dopo la pronunzia di sentenza di condanna. Vi sarebbe sproporzione fra beni e redditi e non sono state allegate indicazioni circa una lecita provenienza di tali beni. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 numero 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 numero 356 modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Cass. Sez. U. Sentenza numero 920 del 17.12.2003 dep. 19.1.2004 rv 226490. V. Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, numero 18 . Con la menzionata sentenza le Sezioni Unite hanno specificamente affermato che il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna”. In conformità a tale orientamento è stato affermato che il sequestro e la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 numero 306 convenuto in L. 7 agosto 1992, numero 356 possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna indipendentemente dall'effettivo valore del profitto o provento di quest'ultimo. Cass. Sez. 6, Sentenza numero 22020 del 22.11.2011 dep. 7.6.2012 rv 252849 . Ne consegue che la confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 numero 306 convenuto in I. 7 agosto 1992, numero 356 non può essere disposta per beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacché, altrimenti, da un lato, si vanificherebbe ogni distinzione fra la disciplina della confisca in questione e di quella relativa alle misure di prevenzione e, dall'altro, si caricherebbe il giudice dell'esecuzione di compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione. Si deve, quindi, ritenere che la pronuncia della sentenza di condanna sia il punto finale di riferimento temporale per la confisca dei beni, fino a quel momento acquisiti, così come correttamente ritenuto dal Tribunale nella impugnata ordinanza. Residua l'ipotesi in cui il bene sia stato acquistato successivamente alla sentenza con denaro che risulti essere stato in possesso del condannato prima della sentenza, ma tale ipotesi esula dal giudizio di questa Corte perché esclusa dal Tribunale il quale ha evidenziato la mancanza di accertamenti sulla sproporzione fra redditi e beni e tale punto non è stato oggetto di impugnazione. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.