Un pasticcino dal sapore amaro: il rumore dei macchinari lede la pubblica tranquillità

La condotta rumorosa mette in pericolo il bene della pubblica tranquillità? Non si tratta di un semplice illecito amministrativo. Il sequestro preventivo dei macchinari per la produzione di pasticcini è dunque legittimo.

Per la Corte di Cassazione, infatti, la lesione, o la semplice messa in pericolo, del bene della pubblica tranquillità configura il reato punito dall’art. 659, comma 2, c.p Il caso. Disposto dal Gip, e confermato dal Riesame, il sequestro preventivo di alcuni macchinari esistenti nel laboratorio di pasticceria di un uomo, indagato per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone inerente al suo mestiere art. 659, comma 2, c.p. . Il rumore c’è, ma si tratta di illecito amministrativo? Il pasticcere presenta, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, affermando che la condotta contestatagli consiste nel mero superamento dei limiti di rumorosità consentiti di 3 decibel , integrando così il solo illecito amministrativo art. 10 l. n. 447/1995 , con conseguente irrilevanza penale del fatto e difetto del fumus commissi delicti . Il bene della pubblica tranquillità è stato leso . La Corte di Cassazione, confermando l’orientamento maggioritario di legittimità, precisa che, nella fattispecie, è integrato il reato punito dall’art. 659, comma 2, c.p., vista la concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone. Insomma, è reale la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità. è reato. Il ricorso viene pertanto rigettato dalla Cassazione e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 – 26 novembre 2012, numero 45984 Presidente Giordano – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto Con ordinanza del 7.2.2012 il Tribunale del riesame di Foggia, adito a norma dell'articolo 324 cod. proc. penumero , confermava il sequestro preventivo disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucera avente ad oggetto i macchinari esistenti nel laboratorio di pasticceria di L.L. , indagato per il reato previsto dall'articolo 659 comma 2 cod. penumero . Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi 1 violazione ed erronea interpretazione dell'articolo 659 comma 2 cod. penumero in quanto la condotta contestata all'indagato, consistita nel mero superamento dei limiti di rumorosità consentiti, integra l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 10 legge numero 447 del 1995, con conseguente irrilevanza penale del fatto e difetto del fumus delicti 2 carenza di motivazione per erronea valutazione delle sommarie informazioni rese dai condomini dello stabile ove é ubicato il laboratorio, uno dei quali soltanto ha espressamente riferito di rumori molesti 3 violazione dell'articolo 8 d.P.C.m. 1.3.1991 perché i rilevamenti eseguiti da ARPA hanno accertato il superamento di 3 decibel del differenziale di immissione acustica, il quale presuppone l'esistenza di un piano di classificazione acustica mai adottato dal comune conseguentemente i parametri di riferimento erano costituiti esclusivamente dai limiti assoluti che non risultavano superati 4 l'accertamento eseguito da Arpa é stato effettuato in violazione delle regole tecniche non facendo espressa menzione della misurazione a porte aperte, e considerato che l'indagato, unitamente al proprio difensore, non ha potuto partecipare alla misurazione dei rumori avvenuta all'interno dell'appartamento della denunciante. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Questo Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il superamento dei limiti di rumorosità prodotti nell'esercizio di una professione integra l'ipotesi prevista dall'659 comma 2 cod. penumero , la quale non è depenalizzata per effetto del principio di specialità stabilito dall'articolo 9 della legge numero 689 del 1981, in quanto contiene un elemento estraneo alla fattispecie di illecito amministrativo previsto dall’articolo 10 comma secondo, della legge numero 447 del 1995, rappresentato dalla concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che integra la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell’articolo 659 cod. penumero Sez. 1, numero 25103 del 16/04/2004, Amato, rv. 228244 Conforme Sez. 1, numero 1561 del 05/12/2006 – Dep. 19/01/2007, Rey ed altro, rv. 235883 . Ciò premesso il Tribunale del riesame, nella valutazione del fumus commissi delicti ” quale presupposto del sequestro preventivo previsto dall’articolo 321 comma primo cod. proc. penumero , ha ritenuto la sussistenza dell’elemento aggiuntivo della lesione del bene della pubblica tranquillità, in base all’apprezzamento delle concrete risultanze processuali dichiarazioni rese dai condomini e dall’amministratore dello stabile ove è ubicato il laboratorio, rilevazioni ARPA . Le censure svolte sul punto dal ricorrente esorbitano dal limite del vizio di violazione di legge, unicamente deducibile in questa sede ai sensi dell’articolo 325 comma 1 cod. proc. penumero , prospettando vizi della motivazione ovvero irregolarità nella procedura amministrativa di accertamento dell’avvenuto superamento dei limiti di rumorosità. A norma dell’articolo 616 cod. proc. penumero , il ricorrente L.L. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.