Prove già acquisite: il ricorso del pm va in fumo

Manca il fumus del reato per poter disporre il sequestro preventivo. E, comunque sia, il ricorso del pm è basato solo su un diverso apprezzamento delle prove.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41234/2012, depositata il 22 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Roma respingeva l’appello del pubblico ministero avente per oggetto la richiesta di sequestro preventivo di un appartamento in uso alla nipote dell’originaria assegnataria, deceduta. Manca il fumus del reato ipotizzato per poter disporre il sequestro preventivo. La decisione si basava sulle dichiarazioni testimoniali che rendevano verosimile la presenza nell’immobile dell’attuale inquilina da prima del decesso della congiunta, all’epoca già malata. Secondo la parte pubblica ricorrente per cassazione, però, c’è stato un travisamento delle prove. Le dichiarazioni dell’ex marito contano. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché le doglianze si risolvono nella sollecitazione a diverso, e precluso, apprezzamento di merito del materiale probatorio . Insomma, secondo il tribunale erano attendibili le testimonianze dei parenti e dei coinquilini dell’interessata, nonché le dichiarazioni dell’ex marito della deceduta.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 – 22 ottobre 2012, n. 41234 Presidente Di Virginio – Relatore Citterio Ragioni della decisione 1. Quale Giudice del rinvio sul principio di diritto della procedibilità d'ufficio del reato ex art. 633 e 639 bis c.p. in relazione all'occupazione di immobile di proprietà dell'Ater , il 6.6.2012 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello del pubblico ministero avente per oggetto la richiesta di sequestro preventivo dell'appartamento sito in via omissis scala B interno 3, attualmente in uso a B P. , nipote dell'originaria assegnataria, deceduta. Secondo il Tribunale, pur escludendo ogni rilievo alla dichiarazione 15.5.2006 ad apparente ma poi ritenuta falsa sottoscrizione della nonna , tuttavia le dichiarazioni testimoniali dell'ex marito l'omologazione della separazione è del 29.12.2006 , della cugina e di coinquilini dello stabile rendevano verosimile la presenza nell'Immobile della P. da prima del decesso della congiunta, già malata, nell' omissis . Da qui l'assenza del necessario fumus del reato ipotizzato. 2. Ricorre la parte pubblica, con unico motivo che viene così enunciato travisamento dei fatti e delle prove - difetto di motivazione . Secondo il ricorrente, dalla falsa sottoscrizione, dalla successione delle residenze della P. quali indicate dai certificati anagrafici e dall'informativa di polizia attestante la sua sottoscrizione di raccomandate ricevute anche a nome del marito presso l'abitazione familiare fino al omissis circostanze ignorate dal Tribunale , si sarebbe dovuti pervenire all'opposta conclusione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo diverso da quello consentito ex art. 325 c.p.p. solo la violazione di legge . Come del resto anticipato dalla stessa enunciazione in epigrafe con il richiamo del vizio di travisamento dei fatti, per sé invece estraneo alla tipologia tassativa di cui all'art. 606.1 lett. E c.p.p., e del travisamento di prove, vizio della motivazione e non di legittimità , le doglianze del ricorrente si risolvono nella sollecitazione a diverso, e precluso, apprezzamento di merito del materiale probatorio. È in proposito ulteriormente significativo ed esclude che possa parlarsi di evidente omessa radicale motivazione da parte del Tribunale, vizio di legittimità che lo stesso ricorso trascuri il necessario confronto con il dato, per sé tutt'altro che irrilevante ancorché suscettibile di diverse letture, dell'epoca di omologazione della separazione tra i coniugi invece valorizzato dal Giudice collegiale . Sicché l'approccio si risolve nel richiamo a parte del materiale probatorio, per contrapporla a quella valorizzata dal Tribunale, al di fuori di alcuna deduzione specifica d. decisività delle altrui omissioni e di irrilevanza delle proprie, risolvendosi in non ammissibile censura di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.