Ok della Camera al decreto «svuota carceri»

La Camera concede la fiducia al governo sul decreto svuota carceri . 420 sì, 78 no e 35 astenuti e il Ministro Severino dichiara Non è resa dello Stato . Intanto, se Pdl, Pd e Terzo polo sono favorevoli al decreto, la Lega, attraverso il suo leader, sostiene l’inutilità di queste leggi e Di Pietro Idv ritiene questo decreto la resa incondizionata dello Stato ai criminali e ai delinquenti .

Il governo ha incassato la fiducia della Camera sul decreto svuota carceri d.l. 22 dicembre 2011, n. 211 420 sì, 78 no e 35 astenuti. Pdl, Pd astenuti i radicali e terzo Polo a favore, mentre Idv e Lega - come già caldamente espresso ieri – sono contrari. Il voto finale sul provvedimento è previsto per martedì prossimo. Arresti domiciliari e chiusura degli Opg. Destinazione agli arresti domiciliari, in prima istanza, degli arrestati in flagranza per reati minori di competenza del giudice monocratico in seconda istanza le camere di sicurezza possibilità di scontare gli ultimi 18 mesi di pena residua ai domiciliari nonché la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo 2013, sono i punti principali del decreto legge sulle carceri. Salva carceri e non svuota carceri . Intanto, il Guardasigilli, in conferenza stampa, ha affermato che questo provvedimento non è né scaricabarile, né una resa dello Stato, chiamarlo Svuota Carceri” – sottolinea - è sbagliato, io lo chiamerei Salva carceri” .

Decreto-Legge 22 dicembre 2011, n. 211 legge di conversione in corso di pubblicazione in G.U. Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri Emana il seguente decreto-legge Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , salvo quanto previsto dall'articolo 558”. 1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni a il comma 4 è sostituito dal seguente 4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. b dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti 4 bis . Salvo quanto previsto dal comma 4 ter , nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilitd o inidoneitd di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolositd dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilitd degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilitd o inidoneitd di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessitd o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 4 ter . Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e bis ed f , il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilitd degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4 bis , terzo periodo”. Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni a l'articolo 123 è sostituito dal seguente Art. 123. Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto -1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articolo 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. b soppressa b bis all'articolo 146 bis , il comma 1 bis è sostituito dal seguente 1 bis . Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41 bis , comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice” 1 bis . Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 di ciascun anno, è individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli l e 2 del presente decreto. Articolo 2 bis Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza 1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni a all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l bis , è inserita la seguente I ter i membri del Parlamento europeo” b dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente Art. 67 bis . Visite alle camere di sicurezza . – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza”. Articolo 2 ter Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg , è aggiunta la seguente gg bis l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”. Art. 3 Modifiche alla legge 26 novembre 2010 n. 199 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni a nel titolo della legge, le parole ad un anno sono sostituite dalle seguenti a diciotto mesi” b all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola dodici”, ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente diciotto” e, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se già dispone delle informazioni occorrenti” c all'articolo 5, comma 1, dopo le parole condannati in esecuzione penale esterna , sono inserite le seguenti e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva . Articolo 3 bis Norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione 1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal lo luglio 1988. 2. Ai fini di cui al comma 1., il termine per la proposizione della domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente. 3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque trasmissibile agli eredi. 4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il l o luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice. 5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1O, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Articolo 3 ter Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari 1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al1o febbraio 2013. 2. Entro il31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e deli'assegnazione a casa di cura e custodia. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei seguenti criteri a esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture b attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente c destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime. 4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale. 5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle diposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari. 6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del1988 quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111. 7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri b quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 c quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia. 8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo. 9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma l, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. 10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati. Art. 4 Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie 1. Al fine di fronteggiare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione al spesa all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, mediante di cui n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 5 Copertura finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 2011