Offerta di 5 euro per evitare il sequestro della minicar: nessuna corruzione, piuttosto oltraggio

Veicolo senza documenti amministrativi, il conducente prova a eludere il problema. Non regge, però, l’accusa di istigazione alla corruzione la dazione di denaro proposta è evidentemente irrisoria.

Denaro offerto per salvare la microcar – senza assicurazione – dal sequestro. Istigazione alla corruzione? Molto più semplicemente, oltraggio a pubblico ufficiale Cassazione, sentenza n. 3176, Sesta sezione Penale, depositata oggi . Se, come in questa vicenda, l’offerta è ridicola Beccato. Posto di blocco lungo le strade della città per i soliti controlli di routine . Ma salta fuori anche un veicolo sprovvisto di documenti assicurativi. Conseguenze? Sequestro amministrativo della ‘mini quattroruote’. Ma il conducente tenta di bypassare il problema all’italiana, offrendo cioè una piccola – letteralmente – somma di denaro ai due agenti 5 euro in tutto! L’effetto è quello di un boomerang non solo veicolo sequestrato, ma anche accusa di istigazione alla corruzione. E in un’aula di giustizia la situazione, per l’imputato, si fa seria condanna in primo grado, poi confermata anche in secondo grado. Pena? Undici mesi di reclusione per istigazione alla corruzione. Che miseria Per l’uomo, però, la condanna è eccessiva. E prova a spiegare le ragioni di questa valutazione nel ricorso presentato in Cassazione. Elemento centrale, in questa ottica, è la sottolineatura della piccolezza dell’offerta di denaro presentata ai due agenti. Secondo la tesi difensiva, difatti, l’offerta non era idonea ad ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell’agente, funzionale all’omissione dell’atto dovuto del pubblico ufficiale ovvero l’omissione del sequestro amministrativo del veicolo. E, portando a conseguenze estreme il ragionamento, viene affermato che la tenuità della somma di denaro assumeva connotazioni evidenti di risibilità ed irrisorietà . Offerta oltraggiosa. Ebbene, la visione proposta dal ricorrente viene accolta dai giudici della Cassazione. Per questi ultimi, difatti, vanno soppesate la serietà dell’offerta e la potenzialità corruttiva , anche guardando alla controprestazione richiesta , prima di parlare di istigazione alla corruzione. In questa vicenda, secondo i giudici, l’offerta di 5 euro – ovvero 2,5 euro per ciascuno degli agenti – presenta una palese irrisorietà , e, quindi, può portare a ipotizzare un’accusa per oltraggio. Accusa che, però, in questo caso, non può essere sostenuta, perché il fatto si è verificato prima della legge che ha introdotto la previsione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale . Per chiudere, quindi, nessuna ipotesi di corruzione e nessuna possibilità di sostenere l’accusa di oltraggio, e, di conseguenza, sentenza di condanna annullata e imputato libero perché il fatto non sussiste .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 - 25 gennaio 2012, n. 3176 Presidente Di Virginio – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto W. S. ricorre avverso la sentenza 1 febbraio 2010 della Corte di appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza 22 maggio 2007 del Tribunale di Salerno, ritenuta prevalente l’attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di istigazione, alla corruzione a mesi undici di reclusione. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta che l'offerta della complessiva somma di 5 € ai due agenti operanti, al fine di consentire l'omissione del sequestro amministrativo del ciclomotore, sprovvisto dei documenti assicurativi, non era idonea ad ottenere alcun risultato, in quanto incapace di causare un turbamento psichico nell'agente, funzionale all'omissione dell'atto dovuto, del pubblico ufficiale. Da ciò l'assenza dell'azione esecutiva del contestato delitto, considerato che la tenuità della somma di denaro, offerta ai due agenti operanti, pari a 2,50 € ciascuno, assumeva connotazioni evidenti di risibilità e irrisorietà, con conseguente inquadrabilità della condotta nello schema dell'oltraggio. Ritiene la Corte, in adesione alle richieste del Procuratore generale che le connotazioni complessive del fatto, apprezzate unitamente all'entità della somma offerta, consentano una decisione di annullamento senza rinvio della gravata sentenzia. Invero, in tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., la serietà dell'offerta e quindi la sua potenzialità corruttiva va necessariamente correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca. Ritiene la Corte che, nella specie, l'esibizione della somma di cinque euro, corrispondenti ad una utilità pari a due euro e mezzo per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell’istigazione, al fine di far loro omettere - quindi in concreto impedire – il preannunciato provvedimento di sequestro amministrativo di un ciclomotore, per la sua palese irrisorietà, possa semmai configurare il reato di oltraggio, per l'implicita offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa. Trattasi peraltro di fatto posto in essere in tempo antecedente alla novella 15 luglio 2009 n. 94, in vigore dall’8 agosto 2009, la quale ha introdotto all'art. 1, la previsione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale”, oggi previsto e punito dall'art. 341 bis cod. pen Ne deriva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché Il fatto non sussiste.