Patente sospesa per 7 anni e 9 mesi: ok al cumulo matematico

La matematica non è un’opinione. La sospensione della patente di guida va calcolata secondo il cumulo matematico e non giuridico, calcolo quest’ultimo non previsto dal codice della strada.

Il periodo di sospensione della patente di guida va calcolato mediante il cumulo materiale art. 222 c.d.s. , non trovando applicazione in materia di circolazione stradale il principio del cumulo giuridico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1389/2012, depositata il 17 gennaio. Il caso. Guida sotto l'influenza dell'alcool art. 186 c.d.s. , ad alta velocità art. 141 c.d.s. ed investe, procurandogli lesioni personali art. 590, comma 1-2-3, c.p. , un bambino di 9 anni. E non è tutto, il pirata della strada si allontana dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso alcuno art. 189 c.d.s. . Scatta così la condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, ma il Gup competente nulla statuisce in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Ci pensa, però, il Procuratore a portare la questione avanti ai giudici della Cassazione. Questa, annullando la sentenza con rinvio, afferma che la durata della sospensione della patente in caso di pluralità di reati è pari al cumulo dei periodi previsti in riferimento a ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata complessiva della sospensione della patente di guida . Patente sospesa solo in un secondo momento. In seguito al rinvio, quindi, il Gup determina la durata complessiva della sospensione della patente 7 anni e 9 mesi. Immediato il ricorso per cassazione dell’imputato che sostiene l’illegittimità del calcolo, fatto in base al cumulo materiale e non giuridico art. 8 L. n. 689/1981 , del periodo di sospensione della patente e che, comunque, la decisione non era congruamente motivata. 7 anni e 9 mesi il cumulo è matematico e non giuridico. La Suprema Corte rileva che il periodo di sospensione della patente di guida è stato determinato congruamente, facendo riferimento alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida, desumibili dalla molteplicità delle violazioni effettuate e dalla condotta dell’imputato , che, tra le altre cose, si è allontanato precipitosamente dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Il ricorso viene pertanto respinto, anche perché le censure dedotte sono infondate, in quanto inerenti a valutazioni di merito congruamente motivate e – conclude la Corte – sono, altresì, errate in diritto perché in contrasto con il principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di rinvio della Corte di Cassazione .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 dicembre 2011 – 17 gennaio 2012, n. 1389 Presidente Petti – Relatore Gentile Svolgimento del processo Il Gup del Tribunale di Crotone, con sentenza emessa il 15/03/011, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, in data 8/4/10 ferme restando tutte le disposizioni, di cui alla sentenza n. 157/09 dell'01/10/09, già munita di autorità di cosa giudicata - applicava nei confronti di P.D.A. , in relazione all'imputazione, ex articolo 590, commi 1, 2, 3, cp come contestato in atti , la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di anni 7 e mesi 9. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex articolo 606, lett. b cpp. In particolare il ricorrente esponeva 1. che il periodo di sospensione della patente di guida era stato calcolato illegittimamente in base al cumulo materiale, anziché in base al cumulo giuridico come prescritto dall'articolo 8 L. 689/81 2. che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla determinazione in concreto del periodo di sospensione della patente di guida. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 02/12/011, ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è infondato nei termini di cui in motivazione. Il Gup del Tribunale di Crotone, con sentenza emessa l’01/12/09, ex articolo 444 cpp, applicava nei confronti di P.D.A. - imputato dei reati di cui agli artt. 590, 1, 2, 3 comma, cp 141, 186, 189 D.L.vo 285/92 come contestati in atti – la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione fatti commessi l'08/05/09 . Il Gup non emetteva statuizione alcuna in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida intestata all'imputato. La Corte di Cassazione con sentenza in data 08/04/010 - a seguito di ricorso proposto dal Pm presso il Tribunale di Crotone - annullava la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In tale sede la Corte di Cassazione affermava il principio che la durata della sospensione della patente in caso di pluralità di reati è pari al cumulo dei periodi previsti in riferimento a ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata complessiva della sospensione della patente di guida vedi pagg. 4 e 5 citata sentenza . Il Gup del Tribunale di Crotone, con sentenza in data 15/03/011 - decidendo in sede di rinvio - determinava la durata complessiva della sospensione della patente di guida per il periodo di anni 7 e mesi 9. P.D.A. proponeva l'attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Gup ha congruamente motivato quanto ai parametri utilizzati per la determinazione del periodo complessivo di sospensione della patente di guida. In primo luogo va osservato che legittimamente il giudice di merito - in conformità al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione in data 08/04/010 – ha determinato il periodo in esame mediante il cumulo materiale, ex articolo 222 C.d.S., non trovando applicazione in materia di circolazione stradale il principio del cumulo giuridico, di cui agli artt. 81 cp in sede penale , 8 L. 689/81 in sede amministrativa [Giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. V sent n. 15283 del 09/04/09 Cass. Sez. IV sent. n. 25133 del 19/06/09 Cass. Sez. III sent. n. 42993 del 03/12/010, rv 243877 Cass. Sez. IV sent. n. 133691 del 05/08/04, rv 229057]. Ancora, il periodo di sospensione della patente di guida è stato determinato congruamente facendo riferimento alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida, desumibili dalla molteplicità delle violazioni effettuate e dalla condotta dell'imputato, che si è allontanato precipitosamente dal luogo dell'incidente stradale senza prestare soccorso alcuno alla persona investita, ossia un bambino di nove anni che aveva riportato lesioni gravissime. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate, perché inerenti a valutazioni di merito congruamente motivate. Sono, altresì, errate in diritto perché in contrasto con il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione dell'08/04/010. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.D.A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.