Parcheggio selvaggio: davanti al garage altrui può essere reato

Parcheggiare davanti al garage di un altro è un’infrazione del codice della strada, ma può essere anche un reato. Infatti, anche il solo rifiuto di rimuovere il veicolo limita la libertà di autodeterminazione dell’offeso, integrando così la violenza privata.

Parcheggiare davanti al garage altrui e rifiutarsi di spostare l’auto è violenza privata, lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 603/2012, depositata il 12 gennaio. Il caso. Parcheggia davanti all’ingresso di un garage e, quando il proprietario sollecita la rimozione dell’auto per poter entrare nella sua proprietà, oppone un rifiuto. Scatta quindi la condanna per il reato di violenza privata art. 610 c.p. , sia in primo che in secondo grado. Il proprietario del garage non riesce ad entrare. Secondo i giudici il comportamento commissivo integrante il reato contestato era quello di aver parcheggiato in modo tale da ostruire l’ingresso al garage e che il dolo era insorto al momento dell’omessa rimozione, anche dopo la richiesta del proprietario del garage. L’imputato non ha parcheggiato con l’intenzione di ostruire il passaggio. Nel ricorso per cassazione presentato dall’imputato, si sottolinea che non può ravvisarsi un atto di violenza o di costrizione, capaci di incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa . Con il comportamento commissivo l’imputato – prosegue la difesa - non aveva alcuna intenzione di coartare la persona offesa peraltro assente ed il solo rifiuto di liberare il passaggio non integra la violenza privata. Non spostare l’auto limita l’offeso condanna confermata. La S.C. rigetta il ricorso perché ritenuto infondato. Infatti, i giudici con l’ermellino chiariscono che, nel reato contestato, l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione . Ad ogni modo, il Collegio precisa che deve considerarsi reato anche soltanto il reiterato rifiuto di liberare l’accesso, quindi non può far altro che rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 novembre 2011 – 12 gennaio 2012, n. 603 Presidente Grassi – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione L.G. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 10 novembre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado di condanna per il reato di violenza privata. Al prevenuto è stato addebitato il suddetto reato per essersi rifiutato di rimuovere il proprio autoveicolo, parcheggiato in modo tale da impedire ad un condomino di entrare nel garage con la propria autovettura fatto del omissis . La Corte osservava che il comportamento commissivo capace di integrare il reato in esame era quello consistito nell'avere parcheggiato in modo tale da ostruire l'ingresso al garage e che il dolo era insorto quando l'imputato aveva perseverato nel detto comportamento, una volta che era stato richiesto di rimuovere l'auto. Deduce il ricorrente che nella specie non poteva trovare applicazione la fattispecie di violenza privata. All'imputato era stato infatti contestato soltanto un comportamento omissivo, quello consistito nel rifiutarsi di spostare l'auto per far passare quella del condomino. Invece tutta la vicenda anteatta e cioè la fase del parcheggio irregolare dell'auto era fuori dal capo di imputazione. Con la conseguenza che non potevano essere ravvisati, nel fatto descritto nella imputazione, un atto di violenza o di costrizione capaci di incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa. Si era trattato infatti di mera non adesione ad una richiesta altrui. La Corte d'appello, invero, nel respingere tale rilievo, aveva evidenziato che a carico del prevenuto era ravvisabile un vero e proprio comportamento commissivo che era quello integrato dal parcheggiare l'auto in modo da ostruire il passaggio al garage soltanto il dolo era insorto in un momento successivo, quando l'imputato aveva perseverato nel detto comportamento rifiutando di spostare l'auto. Ma - prosegue la difesa - la cronistoria dei fatti accertati evidenziava che al momento in cui si sarebbe verificato il comportamento commissivo capace, ad avviso della Corte di merito, di sostanziare l'elemento oggettivo del reato, in realtà l'imputato non aveva alcuna intenzione di coartare la persona offesa peraltro assente ed anzi aveva dato prova, subito dopo, di volere rimuovere l'autovettura quando era stato sollecitato a farlo. La mancanza di dolo nel momento appena descritto rende evidente che il comportamento di rilievo penale, in base al capo di imputazione, non fu l'originario atto del parcheggio irregolare infatti non contestato ma quello successivo della mancata rimozione. Quindi i giudici del merito avrebbero errato nel valorizzare il comportamento commissivo consistito nel parcheggio ostruttivo. Invece la volontà manifestata successivamente, e per reazione a proteste troppo vivaci della condomina, di non rimuovere l'auto può avere determinato, si, una costrizione della volontà persona offesa ma è privo di rilevanza penale per assenza del connotato della violenza o della minaccia. Tanto è stato già rilevato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11875 del 1998 e n. 2013 del 2009. Diversa sarebbe stata la ipotesi in cui il prevenuto avesse parcheggiato l'auto con la volontà, sin dall'inizio, di impedire l'accesso al garage della persona offesa tale condotta sarebbe stata capace di integrare il reato ma non è stata provata e soprattutto non è stata contestata. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Occorre prendere le mosse dal rilievo, già formulato dai giudici del merito e non censurato dal ricorrente, secondo cui l'elemento della violenza nella fattispecie criminosa di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza impropria , che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione Rv. 246551 Massime precedenti Conformi N. 1195 del 1998 Rv. 211230, N. 3403 del 2004 Rv. 228063 . Si conviene anche sulla osservazione che quando la violenza privata sia configurata con riferimento ad un atto di violenza in alternativa a quello della minaccia tale violenza possa essere individuata in un'energia fisica esercitata, come detto, vuoi sulle persone o, in alternativa, anche sulle cose Rv. 184195 Rv. 247757 e deve essere idonea ad incidere sulla libertà psichica di determinazione e azione del soggetto passivo. Tale premessa è all'origine anche dell'approdo giurisprudenziale citato nel ricorso del 2009 , secondo cui esula dalla fattispecie delittuosa un comportamento meramente omissivo a fronte di una richiesta altrui, quando lo stesso si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente Rv. 245769 . Senonché tale decisione non è utilmente evocata con riferimento alla fattispecie in esame posto che, diversamente dal caso esaminato in tale sentenza, in quello che ci occupa non può dirsi che il comportamento dell'agente sia consistito semplicemente nell'omettere senza alcun'altra iniziativa materiale di aderire a una richiesta altrui se così fosse stato, infatti, si sarebbe ben potuto aderire alla conclusione della sentenza citata, raggiunta in una fattispecie nella quale il comportamento omissivo dell'imputato non era consistito né in una modificazione della realtà esterna, né in una modalità di comunicazione, tali, rispettivamente, da creare o prospettare una situazione coartante , ma si era risolto invece in una mera forma passiva di non cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. Il fatto è che il caso che ci occupa risulta diverso perché la comunicazione, da parte del ricorrente, di non volere rimuovere l'auto parcheggiata in modo da ostruire il passaggio a quella della persona offesa, era stata preceduta da altro comportamento dello stesso imputato, esso si di natura commissiva e costituito dall'impiego di energia fisica su una cosa, atto a determinare una costrizione della volontà della persona offesa. E proprio quel pregresso comportamento, per quanto posto in essere in origine senza il dolo della violenza privata e per questo non rifluito nella imputazione, vale a delineare in capo all'agente la responsabilità per il reato di cui all'art. 610 cp quando, alfine, si è saldato col dolo il cambiamento dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ha cioè visto, nel rifiuto di spostare l'auto, il momento della manifestazione esteriore della azione coartante dell'imputato materialmente già posta in essere, non essendo, quel rifiuto, un comportamento capace, da solo, di integrare il reato. In conclusione, se è del tutto condivisibile che costituisca il reato in esame la condotta di chi effettui il parcheggio di un'autovettura in modo tale da impedire intenzionalmente a un'altra automobile di spostarsi per accedere alla pubblica via e accompagnato dal rifiuto reiterato alla richiesta della parte offesa di liberare l'accesso Rv. 234458 Massime precedenti Conformi N. 4093 del 1981 Rv. 148695, N. 2545 del 1985 Rv. 168350, N. 10834 del 1988 Rv. 179650, N. 40983 del 2005 Rv. 232459 , sarebbe irragionevole non ritenere reato anche soltanto la seconda parte della condotta appena descritta nella quale la costrizione, con violenza, della altrui volontà è determinata dal mantenimento della vettura nella posizione irregolare in cui è stata messa dallo stesso agente mantenimento capace di determinare la costrizione psicologica della persona offesa né più e né meno dell'intenzionale parcheggio ostruttivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.