L’aggravante del danno rilevante si applica anche ai casi di bancarotta impropria

L’aumento di pena per i reati commessi da persone diverse dal fallito è possibile in virtù di una interpretazione sistematica delle norme della legge fallimentare.

L’aggravante del danno rilevante applicata anche ai reati commessi da persone diverse dal fallito non è frutto di una applicazione analogica in malam parte delle norme che sarebbe vietata in materia penale, ma è il risultato di una interpretazione sistematica della legge fallimentare. Così afferma la quinta sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 121/12, depositata il 9 gennaio scorso. Il caso. Una s.r.l. viene dichiarata fallita e i soggetti che si erano succeduti nella direzione dell’impresa vengono rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta aggravata distruttiva e documentale. Vengono chiamati a rispondere anche un avvocato e un commercialista che avevano assistito la famiglia proprietaria della società nella fase di ristrutturazione aziendale. Ai due viene contestato il fatto di avere cagionato il fallimento della società, in concorso tra loro e con altri e per effetto di operazioni dolose. Il tribunale riconosce la colpevolezza dei professionisti e la Corte d’appello, con qualche parziale riforma, conferma la condanna. Viene quindi proposto ricorso in Cassazione. L’intento fraudolento dei consulenti era evidente. Sia l’avvocato che il commercialista, tra i motivi di doglianza, lamentano il fatto che i giudici di merito avrebbero erroneamente dedotto l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato individuando un intento fraudolento nel loro agire. La Corte di Cassazione però considera infondata la censura. Del resto, per stessa ammissione degli imputati risulta che i due avevano costituito, organizzato e gestito due società con l’unico scopo di ricevere i rami d’azienda che la s.r.l. dichiarata fallita si accingeva a cedere. Il commercialista aveva inoltre partecipato attivamente alla stesura dei contratti per la cessione. Risulta dunque evidente il doppio ruolo ricoperto dai due da un lato, consulente della cedente, dall’altro dominus della cessionaria. È ovvio quindi che se c’è stata distrazione, come hanno stabilito i giudici di merito, i professionisti non possono dichiararsi estranei alle finalità truffaldine dei meccanismi dagli stessi posti in essere. Analogia in malam partem o interpretazione sistematica? Ulteriore motivo di doglianza proposto dai ricorrenti è quello secondo il quale i giudici di merito avrebbero commesso un errore nell’applicare la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’articolo 219 della legge fallimentare. A detta dei due professionisti, è possibile applicare ai casi di bancarotta impropria soltanto la riduzione della pena stabilita dalla norma in virtù di una analogia in bonam partem . Estendere alla bancarotta impropria l’aggravante significherebbe operare una analogia in malam partem contravvenendo ad un principio cardine del diritto penale. La Suprema Corte però respinge il motivo sostenendo che nel caso di specie non venga in rilievo l’istituto della analogia trattandosi invece di una interpretazione sistematica. Se la lacuna è meramente apparente si ricorre all’interpretazione sistematica. I giudici di legittimità ribadiscono come sia nota la differenza fra analogia e interpretazione sistematica all’analogia vietata nel diritto penale, se in malam parte si fa ricorso quando si rileva una lacuna del sistema, vale a dire la mancanza di una previsione normativa. In ragione del principio di stretta legalità che vige in diritto penale, l’inteprete non può inventarsi” una norma incriminatrice dunque una fattispecie criminosa o una circostanza aggravante . Alla interpretazione sistematica si ricorre quando la lacuna è meramente apparente e tale apparenza deriva solo da un imperfetto coordinamento di norme . Le aggravanti si applicano anche alla bancarotta impropria. Nel caso specifico è stata applicata la norma della legge fallimentare che punisce i reati commessi da persone diverse dal fallito articolo 223 che, per descrivere la condotta e per individuare il trattamento sanzionatorio, rinvia all’articolo 216 della medesima legge. L’articolo 216, a sua volta, per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti fa riferimento all’articolo 219. Di conseguenza, è inevitabile che tale rinvio interessi anche l’articolo 223 e dunque l’operato dei giudici di merito è stato corretto. A detta della Corte, ragionare diversamente comporterebbe una evidente violazione del principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost. e una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 ottobre 2011 - 9 gennaio 2012, n. 121 Presidente Ferrua – Relatore Fumo Ritenuto in fatto La S.r.l. ELLISSE fu dichiarata fallita con sentenza in data 8/2/1995. In riferimento a detto fallimento, furono rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta aggravata distrattiva e documentale vari soggetti, i quali si erano succeduti in nella direzione dell'impresa B.G. , B.G.L. , B.G.P. e quindi F.V. ed altri suoi congiunti. Furono chiamati a rispondere anche due consulenti, i quali avevano assistito la famiglia B. nella fase di ristrutturazione aziendale costoro erano P.C. , commercialista, e S.G. , avvocato. Ai due predetti fu addebitato anche il delitto di cui agli articoli 223 comma II, n. 2, 216 comma I n. 1 e 2, 219 comma I e II LF, per avere, in concorso tra loro e con altri, cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della predetta S.r.l Il Tribunale di Monza con sentenza 18/2/2005, dichiarò P. e S. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, concesse le attenuanti generiche come equivalenti alla aggravante, ritenuta la continuazione, li condannò alle pene di giustizia, oltre pene accessorie. La Corte di appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto il reato da ultimo indicato capo G assorbito nell'imputazione di bancarotta distrattiva capo A per P. , capo E per S. , ha escluso la continuazione, ha rideterminato la pena per ciascuno degli imputati in anni tre di reclusione, ha revocato l'interdizione legale, ha sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea dagli uffici per anni cinque, ha confermato nel resto. Ricorrono per cassazione, con motivi in parte comuni, tramite i difensori, i due imputati. P. deduce 1 contraddittorietà e illogicità di motivazione con riguardo alla omessa disposizione di perizia. Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'Accusa contrastano frontalmente con quelle dei consulenti della difesa, con particolare riferimento alla valutazione del valore dei rami d'azienda ceduti dalla S.r.l. ELLISSE alle società GIBI e NOVA. È ovvio che da ciò dipende la valutazione di congruità dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione. Si tratta di una circostanza di indubbio rilievo e il contrasto tra le due posizioni valutative avrebbe dovuto essere risolto tramite il conferimento dell'incarico peritale. Pur in presenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale che vede nella perizia un mezzo di prova neutro, è evidente che il giudicante ha comunque l'onere di indicare in sentenza le ragioni di un eventuale diniego dell'accoglimento della richiesta di perizia sotto tale profilo, la sentenza è carente. Le conclusioni cui è giunto il consulente del PM vengono ritenute acriticamente una verità inconfutabile. Senza alcuna spiegazione, non viene preso in considerazione il fatto che la S.r.l. ELLISSE fosse ormai connotata da un avviamento negativo. Tale fatto non poteva non incidere sulla valutazione dei rami di azienda che la stessa S.r.l. cedette alle altre due società sopra indicate. Esse ereditarono anche la infelice dislocazione della ELLISSE e si fecero carico delle sue storiche diseconomie. E quindi evidente che la stima dell'avviamento fu, a dir poco, ottimistica. La Corte d'appello, dunque, non ha tenuto nel debito conto gli errori metodologici e di calcolo in cui è incorso il consulente del PM 2 violazione degli articoli 43 cp e 216 LF, nonché carenza del relativo apparato motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. E stata omessa qualsiasi valutazione circa il reale ed effettivo grado di rappresentazione degli esatti termini del problema da parte del ricorrente con riferimento al momento della commissione del fatto. P. non era affatto al corrente delle reali condizioni della Ellisse e dunque la sua condotta non poteva manifestare una specifica volontà distrattiva, necessaria per la integrazione del reato di bancarotta fraudolenta. Sul punto, entrambe le sentenze di merito sorvolano. Il piano di ristrutturazione prevedeva il trasferimento del ramo produttivo in una nuova località e in un nuovo edificio da reperire e ciò avrebbe giovato alla produzione. In realtà i B. fornirono, tanto all'acquirente F. , quanto al consulente P. dati non veritieri è quindi chiaro che questo ricorrente ben può essere incorso in errore di valutazione e in condotte di omesso controllo, ma, per ciò solo, non si può affermare che fosse sua intenzione danneggiare i creditori e, tra questi, i lavoratori dipendenti. In realtà, nessun elemento dimostra in capo a P. una intenzione diversa da quella di salvare l'azienda 3 violazione degli articoli 110 cp, 216 LF e carenza del relativo apparato motivazionale in ordine al concorso dell'imputato nel reato di bancarotta fraudolenta documentale. Entrambi i giudici di merito riconoscono che P. consegnò al curatore i libri sociali dei quali era in possesso, entrambi i giudici di merito affermano che la contabilità era accantonata nell'alloggio dei custodi, entrambe le sentenze riferiscono che sia P. che S. avevano comunicato al curatore l'esatta ubicazione della documentazione predetta. Consapevole di ciò, la Corte milanese si riduce ad affermare la responsabilità del ricorrente in ordine alla bancarotta documentale, asserendo che egli non aveva tenuto la contabilità in modo da consentire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti, quasi che questa fosse un'incombenza del consulente. Peraltro esistono contributi testimoniali che documentano l'esistenza della contabilità. Tra questi, le dichiarazione della teste R. , che, tuttavia, secondo l'opinione della Corte d'appello, avrebbe rifiutato di stampare per il curatore l'intera contabilità perché a ciò indotta dal P. . Al proposito, si rileva che, mentre non vi è traccia di tale disposizione, non si capisce perché il curatore non si sia avvalso dei suoi poteri per richiedere detta documentazione. In realtà, la Corte territoriale si limita a supporre che la R. avesse ricevuto un ordine in tal senso dal P. e ciò in base al fatto che, secondo i predetti giudici, l'imputato gestiva la Ellisse. Di tale gestione, tuttavia, non è traccia in sentenza atteso che S. e P. gestivano in realtà la GIBI e la NOVA 4 ancora violazione degli articoli 110 cp e 216 LF nonché carenza della motivazione con riguardo alla distrazione del magazzino. È la stessa Corte ad ammettere che il magazzino è stato sovrastimato e tuttavia, contraddittoriamente, sostiene che gli imputati avrebbero acquistato sottocosto, ciò deducendo dal fatto che NOVA e GIBI versarono lire 500 milioni alla curatela 5 violazione dell'articolo 219 LF e carenza di motivazione relativamente alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità, atteso che, per recente orientamento giurisprudenziale tale aggravante non può essere applicata alla bancarotta impropria. In ogni caso, è da notare che il fallimento Ellisse ha potuto recuperare molto, proprio in virtù del fatto che l'immobile era comunque rimasto in capo alla fallita 6 violazione degli articoli 69 e 62 bis c.p., oltre a carenza e illogicità della motivazione in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il P. ha concluso con la curatela una transazione avente ad oggetto la riparazione del danno, in conseguenza della quale è stata revocata la costituzione di parte civile. Ciò è avvenuto dopo la sentenza di primo grado e prima della conclusione del processo di secondo grado e la relativa documentazione è stata acquisita all'udienza del 2.2.2009. Di ciò la Corte d'appello non ha tenuto alcun conto ed anzi, in ordine al trattamento sanzionatorio, ha motivato per relationem , dimenticando che in primo grado l'accordo transattivo non si era ancora verificato. La discrezionalità nella determinazione della pena non può significare arbitrarietà e il giudice è tenuto a dar conto dell'iter argomentativo e dei fatti e delle circostanze che ha tenuto presenti nella concreta quantificazione della pena, cosa che, per i motivi appena indicati, non è stata fatta nel caso in esame 7 violazione articoli 30 e 37 c.p. e carenza dell'apparato motivazionale in ordine alla mancata riduzione della durata della pena accessoria dell'interdizione professionale. La rideterminazione della pena principale avrebbe dovuto portare ad una rideterminazione, in diminuzione, della pena accessoria in modo da farla coincidere, quanto alla durata, con quella principale. Ciò si deduce dalla lettera dell'articolo 37 c.p. Esiste, per vero, una minoritaria corrente giurisprudenziale che ritiene la pena accessoria svincolata, quanto alla misura, da quella principale, ma, anche se si vuole aderire tale concezione, il giudice è tenuto a motivare la sua scelta 8 violazione degli articoli 82, 538, 539, 541 cpp e travisamento del fatto con riguardo all'omesso riconoscimento dell'esclusione della parte civile con riferimento a quanto sopra illustrato. S. deduce 1 omessa assunzione di una prova decisiva espressamente richiesta. Al proposito, il ricorrente formula censure analoghe rispetto a quelle sub 1 del P. , sottolineando peraltro che la stessa Corte milanese ammette l'errore di valutazione da parte del consulente tecnico del PM e, ciò nonostante, mantiene fermo l'assunto che il magazzino contenesse mercé di valore e questo, ad onta delle dichiarazioni di alcuni testi esempio Bo. , che parlano di un magazzino contenente mercé sostanzialmente inutilizzabile. La contraddittorietà della motivazione è palese e la ragione per cui non è stata disposta una perizia super partes rimane ignota 2 manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione ancora in ordine al diniego dell'assunzione di perizia, atteso che S. è stato ritenuto concorrente sia morale che materiale dei B. e degli altri imputati perché avrebbe anche gestito la distrazione, attraverso le società NOVA e SIBI. La condotta è dettagliatamente elencata nel capo A , che si articola in numerosi sottocapi e tra questi vi è quello relativo magazzino ebbene la Corte di merito prende atto del fatto, come anticipato, che lo stesso consulente del PM ritiene spropositata la valutazione del magazzino ciò nonostante ne addebita la sottrazione a S. e a P. . Lo stesso giudice di appello, a pagina 21 della sentenza, da conto delle perplessità del consulente del PM. Ciò nonostante, mantiene ferma la condanna dei due imputati. Che sia stato fallace tal modo di procedere risulta evidente anche, ad esempio, se si fa riferimento alla valutazione dell'avviamento della ELLISSE. Il consulente del PM ritiene che esso possa essere valutato 1.900.000.000 di lire, nonostante la società fosse da anni in perdita. Nemmeno tale elementare considerazione ha indotto i giudici di secondo grado a disporre perizia. È poi il caso di rilevare che la curatela ha ceduto il marchio per il prezzo di 70 milioni di lire, orbene, cedere il marchio vuoi dire in pratica cedere l'avviamento e se la curatela lo ha stimato 70 milioni di lire, è evidente che il consulente del PM gli ha attribuito un valore astronomico. Anche per quel che riguarda la cessione di rami d'azienda, si deve notare che il prezzo concordato è stato ritenuto congruo dal curatore e dal giudice delegato i quali, se così non avessero opinato, avrebbero lasciato spazio all'azione revocatoria. 3 illogicità della motivazione per avere erroneamente ritenuto sussistente la bancarotta documentale e per averla inoltre ritenuta attribuibile a S. . In ordine a tale imputazione, la Corte territoriale ignora completamente le emergenze dibattimentali, che hanno dimostrato che la contabilità era stata regolarmente tenuta. Persino il tribunale e il consulente del PM elencano i documenti consegnati al curatore il teste Sala, dipendente dell'ELLISSE, riferisce dell'esistenza della contabilità sia cartacea, che informatica , la teste R. ammette di essere stata deputata alla mansione della tenuta dei libri, così come dichiara che la contabilità è stata correttamente tenuta la circostanza è confermata anche da O. . A fronte di queste emergenze probatorie, la Corte milanese formula una presunzione in base alla quale R. avrebbe ricevuto ordine da S. e P. di non mostrare l'intera documentazione al curatore. Sotto altro aspetto, considerato che sia S. che P. non hanno avuto parte alcuna nella redazione dei bilanci, peraltro manifestamente falsi, né nella gestione dell'azienda, non si vede a che titolo avrebbero dovuto essere responsabili della tenuta dei libri contabili 4 ancora illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'addebito di cui al capo E , in relazione al quale non si può dire sussista una vera e propria motivazione. La Corte di appello si limita a citare due lettere una di S. ai debitori ed una di B.G. a S. con la prima l'imputato rende noto i debitori e quindi ai vecchi clienti della famiglia B. che, ormai, i B. erano estranei alla compagine sociale e che dunque essi debitori avrebbero dovuto pagare ai nuovi titolari quindi la lettera ha lo scopo di avvisare i debitori della nuova situazione e di scindere la figura dei B. da quella di nuovi esattori. Come questa lettera possa costituire la prova della complicità di S. con F. non è dato comprendere. Se F. , dopo la dichiarazione di fallimento, ha incassato i crediti della fallita, ovvero ha estinto il conto corrente, invece di consegnarlo al curatore, non si vede come in questa attività possa essere coinvolto S. . Certo non in base al contenuto della lettera sopra ricordata. La seconda lettera, come anticipato, diretta da B. a S. , è in realtà un fax. Secondo la Corte territoriale, esso dimostrerebbe il fatto che S. non aveva preso iniziative per manifestare il suo dissenso nei confronti dell'attività di riscossione dei crediti operata dal F. . Ma non si vede perché avrebbe dovuto fare ciò e, meno che mai, si comprende perché da tale comunicazione potrebbe desumersi la complicità o la connivenza di S. con F. 5 mancanza totale motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. È noto che le fattispecie contestate presuppongono il dolo specifico e non si vede donde i giudici del merito abbiano tratto la convinzione che S. abbia agito per frodare i creditori e per rendere non possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti finanziari. S. fu semplicemente chiamato dal commercialista P. perché prestasse la sua assistenza tecnica all'operazione di salvataggio della ELLISSE S.r.l. Si mirò a preservare il patrimonio più importante dell'azienda, vale a dire la competenza delle maestranze, cui fu salvato il posto di lavoro. I beni dell'ELLISSE e la sua struttura produttiva furono, per il momento, messi in salvo e la valutazione del loro effettivo valore, più che dalle fantasie del consulente del PM, deve essere dedotta dei meccanismi di mercato 6 violazione di legge e carenze l'apparato motivazionale in ordine al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte, con formula di stile, respinge la richiesta avanzata in tema di trattamento,sanzionatorio, salvo poi, contraddittoriamente, ridurre la pena al minimo edittale. Nessuna seria ragione viene esplicitata per negare la prevalenza delle attenuanti generiche. La giovane età e la inesperienza di S. avrebbero dovuto diversamente orientare il giudicante. Ammesso e non concesso che l'imputato abbia dolosamente perseguito le finalità contro legem di cui alla imputazione, certo non può intravvedersi in capo allo stesso una tale intensità di dolo da giustificare il mero giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto La prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, è inammissibile perché sostanzialmente articolata in fatto e, in parte generica, nella misura in cui non tiene conto di quanto evidenziato in sentenza. Lo stesso deve dirsi della seconda censura di S. , che fa corpo con la prima. La CdA motiva articolatamente in ordine alla validità della consulenza V. , la pone in relazione a quelle redatte da Bi. e Pi. e chiarisce per qual motivo opta così come il giudicante di primo grado per la correttezza della prima pagg. 21-24-25 , giungendo alla conclusione che i due rami di azienda, valutabili intorno ai 3.200.000.000 di lire furono ceduti in locazione per il modestissimo prezzo di 220.000.000 di lire. È pur vero, osserva la Corte, che oggetto di locazione sono singoli beni, ma è altrettanto vero che tali beni, guardati nella loro complessità, costituiscono veri e propri rami di azienda. Ed è su tali basi che il CT fonda la sua stima, stima che i giudicanti di merito motivatamente mostrano di condividere. Discorso a parte merita il magazzino, il cui valore lo stesso giudicante sospetta sia stato gonfiato , ma la cui vantazione non incide, se non in maniera marginale, sull'apprezzamento della condotta degli imputati, cui comunque è addebitata, anche e principalmente, la distrazione di beni sociali e di ricavi economici derivanti dalla alienazione di tali beni, nonché la distrazione dei predetti rami di azienda. Per altro, come si legge a pag. 24 della sentenza, fu lo stesso P. a indicare il valore del magazzino in circa lire 2.500.000.000. Dunque, se pure esso non poteva essere stimato lire 4.700.000.000, sta di fatto che fu ceduto per lire 500.000.000, vale a dire con un o scarto di ben 2 miliardi rispetto alla cifra indicata da uno dei due imputati. La seconda censura del P. e la quinta dello S. sono infondate. Va innanzitutto ricordato che, come emerge dal capo di imputazione, come chiarito nelle sentenze di merito e come gli stessi imputati ammettono nei loro ricorsi, le società GIBI e NOVA furono costituite, organizzate e gestite proprio dagli attuali ricorrenti al precipuo scopo di ricevere i rami di azienda che la ELLISSE si accingeva a cedere di talché dalla sentenza impugnata appare evidente il doppio ruolo che P. e S. si erano riservati da un lato, ciascuno di essi era formalmente consulente della cedente, dall'altro, dominus della cessionario. A pag. 24 della sentenza di appello si ricorda come P. abbia finito per ammettere di aver attivamente partecipato alla stesura dei contratti per la cessione. Tutto ciò premesso, se distrazione vi fu e se fu operata attraverso i meccanismi descritti nel capo di imputazione e in sentenza, è ovvio che i due ricorrenti, essendo stati gli ideatori di tali meccanismi oltre ad avere in parte - ma attivamente - collaborato alla esecuzione del progetto , non possono poi dichiararsi estranei alla loro finalità truffaldino. S. e P. si trovano, per così dire, a monte e a valle della operazione di spoliazione della ELLISSE e, dunque, non si vede come possano dichiarasi inconsapevoli della reale natura e degli effettivi scopi della operazione. La terza censura dei ricorsi di entrambi gli imputati è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che ai due è contestato di aver sottratto o distrutto le scritture contabili o, comunque, di averle tenute in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale e del movimento di affari. Dunque, non vi è stato alcun mutamento della contestazione. Che la tenuta delle scritture o almeno la sorveglianza su tale tenuta competesse anche agli attuali ricorrenti deriva dal ruolo di co-amministratori di fatto che, in base alla ricostruzione operata dai giudici del merito, essi, a un certo punto, assunsero nell'ambito di ELLISSE srl. Alla quarta censura del P. , relativa alla ipervalutazione del magazzino si è già sopra fornita replica e spiegazione. La quinta censura di P. è infondata. La sentenza invocata dal ricorrente SS.UU. sent. n. 21039 del 2011, ric. PM in proc. Loy, RV 249666 ha stabilito che la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma II n. 1, LF, si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria. Secondo una lettura del dictum della predetta sentenza, l'estensione sarebbe possibile in quanto si tratterebbe di analogia in bonam partem , di talché l'estensione alla bancarotta impropria della aggravante contenuta nel medesimo articolo non sarebbe consentita in quanto in malam partem . L'assunto è fallace perché fallace ne è il presupposto, vale a dire che venga in rilievo l'istituto della analogia. Si tratta, viceversa, di interpretazione sistematica. La differenza è nota all'analogia vietata nel diritto penale, se in malam partem si fa ricorso quando si rileva una lacuna nel sistema, vale a dire la mancanza di una previsione normativa. In ragione del principio di stretta legalità che vige in diritto penale, l'interprete non può inventarsi una norma incriminatrice dunque una fattispecie criminosa o una circostanza aggravante . Alla interpretazione sistematica si ricorre quando la lacuna è meramente apparente e tale apparenza deriva solo da un imperfetto coordinamento di norme. Per venire al caso in esame, è di tutta evidenza che l'art. 223 LF, nella prima parte, fa riferimento, per descrivere la condotta e per individuare il trattamento sanzionatorio, all'art. 216 della medesima legge nella seconda parte. Fermo il rinvio quoad poenam , descrive ulteriori condotte addebitabili ai soggetti di cui al I comma orbene, poiché però, l'art. 216 rinvia - per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti - all'art. 219 LF, è inevitabile che tale rinvio interessi anche l'art. 223. Ragionare diversamente comporterebbe a una evidente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., b una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio, atteso che la bancarotta societaria rappresenta - parlando in linea generale, come è ovvio - fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, atteso che, nella moderna economia, le più alte concentrazioni di capitali assumono, come è noto, forma societaria. D'altra parte, il I comma dell'art. 223 LF, nel far rinvio all'art. 216, indica i fatti previsti nel detto articolo e il fatto è quello che storicamente si connota, con tutte le sue eventuali circostanze. Né in senso contrario deve orientare l'ultimo comma del ricordato art. 223 si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216 , perché esso sta semplicemente a indicare che le pene accessorie si applicano con riferimento a tutte le ipotesi previste dall'art. 223 dunque al I comma e ai numeri 1 e 2 del II . Fondata è la quinta censura del P. . Invero, non essendo contestato che questo imputato provvide a riparare, sia pure parzialmente, il danno prodotto, è da rilevare, in accordo con quanto fa il suo Difensore, che di tale condotta il giudice di secondo grado sembra non tenere considerazione alcuna, quando affronta il tema del trattamento sanzionatorio. Naturalmente, lo stesso non era certo tenuto, in astratto, a conferire alla predetta condotta l'effetto di una mitigazione del trattamento, ma avrebbe dovuto prendere in considerazione la stessa e sviluppare, in ordine ad essa, le sue considerazioni, traendone le inevitabili conseguenze. Sul punto, dunque, si impone annullamento con rinvio ad altra sezione della medesima CdA. La settima e la ottava censura del P. restano assorbite a seguito dell'accoglimento della sesta. Ovviamente il giudice di rinvio terrà conto, in tema di pena accessoria, di quanto si scriverà a proposito del ricorso dell'altro imputato sesta censura di S. . La quarta cesura di S. è infondata, atteso che essa soffre di un approccio tendenziosamente atomistico alle evidenze probatorie. È chiaro che la condotta descritta al capo E , in sé considerata scrivere lettere ai debitori per avvertirli che devono pagare al nuovo creditore , può apparire neutra ma tale non è, nel caso di specie, se messa in relazione alla attività precedentemente svolta costituzione delle nuove società destinatane dei rami di azienda, svendita/cessione dei beni e delle attività della ELLISSE , in quanto essa contribuisce a indirizzare i debitori verso i nuovi titolari di un'azienda ormai in palese difficoltà economiche, produttive e finanziarie, contribuendo, in tal modo, al compimento della condotta di distrazione. Va da sé che, se S. fosse stato ignaro dei precedenti , a lui nessun addebito, sul piano psicologico, avrebbe potuto essere mosso, ma, poiché, viceversa, egli è considerato uno dei principali artefici della spoliazione della ELLISSE, la conclusione cui giungono i giudici del merito è del tutto corretta. La sesta censura dello S. è infondata, atteso che non vi è contraddizione nell'avere, da un lato, ridotto la pena al minimo edittale, dall'altro, mantenuto fermo il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti, riconosciute dal primo giudice, e quelle aggravanti. Diversamente ragionando, si dovrebbe giungere, invero, alla conclusione per la quale, tutte le volte che il giudice intende applicare il minimo edittale, deve anche in automatico riconoscere le attenuanti ex art. 62 bis cp come prevalenti il che palesemente non è, sia perché, altrimenti, il legislatore avrebbe previsto tale meccanismo sanzionatorio , sia perché, come è noto, la funzione delle attenuanti generiche è quella di essere uno strumento in più nelle mani del giudice per adeguare la pena alle concrete condizioni dell'imputato, quando ricorre una ragione di attenuazione della pena, non prevista dalle circostanze nominate . Nondimeno, in relazione al trattamento sanzionatorio dello S. , deve operarsi una correzione per quel che riguarda la pena accessoria, illegalmente fissata in anni 5 e che va, viceversa, determinata, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte tra le ultime ASN 201013579-RV 246712 , in un periodo di tempo eguale a quello della pena detentiva principale, dunque, nel caso in esame, in anni tre. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, provvedendo direttamente questo Collegio alla rideterminazione della detta pena accessoria in anni tre. S. va condannato al ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla costituita PC, spese che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per S.G. , limitatamente alla inflitta pena accessoria, che ridetermina in anni tre rigetta nel resto il ricorso di S. , che condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro milleottocento 1.800 , oltre accessori come per legge annulla la sentenza impugnata per P.C. , limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.