Manufatti nel campeggio del Club: legittimo il sequestro, ma va valutata la posizione del socio

In ballo la richiesta di dissequestro relativa alla costruzione sulla singola piazzola per roulotte. Questione rimessa al Tribunale, che dovrà considerare se esiste una partecipazione effettiva al ‘piano’ e se l’intervento edilizio realizzato è stato già sanato.

Da campeggio a zona residenziale. Il passo non è certo breve l’ipotesi è quella di una lottizzazione abusiva. A finire nel mirino è la società che gestisce l’area e i relativi soci, che hanno utilizzato le piazzole loro assegnate per piccole costruzioni abusive. Tuttavia, il ‘blocco’ dell’intera area non può essere scontato. Anzi, la posizione dei singoli soci va attentamente valutata – chiarisce la Cassazione, con sentenza numero 159, terza sezione penale, depositata oggi –, prima di negare la richiesta di dissequestro dell’immobile. Non solo roulotte Spazi ampi, piazzola ad hoc per la roulotte di ogni socio, e un bel panorama. L’attività di campeggio, gestita da una società, rende bene, talmente bene da spingere i singoli soci a modificare le proprie piazzole. Come? Con l’ edificazione di costruzioni abusive che trasformano l’area agricola in un insediamento umano , con tutti i caratteri della lottizzazione abusiva, in assenza di qualsiasi permesso o autorizzazione amministrativa . Ma l’improvvisa ‘trasformazione’ richiama anche l’attenzione della giustizia, che provvede a sequestrare l’area, e, quindi, gli immobili abusivi che ne fanno parte. Sequestro contestato. Secondo uno dei soci, però, il sequestro non è legittimo. La questione, chiusa con un niet dal Tribunale – secondo cui il vincolo reale permane perché finalizzato alla confisca dei beni – viene riproposta in Cassazione, con ricorso ad hoc , finalizzato ad ottenere una valutazione precipua della posizione singola. Su questo punto, secondo il ricorrente, la pronuncia del Tribunale è lacunosa, soprattutto tenendo presente che egli è socio, sì, e sulla piazzola a lui assegnata ha costruito un manufatto, pur in assenza di concessione , ma, allo stesso tempo, ha inoltrato domanda di condono e pagato i relativi oneri concessori pertanto, il reato deve considerarsi estinto . Peraltro, sempre secondo il ricorrente, non sussiste alcuna lottizzazione abusiva e, comunque, la permanenza del reato è cessata nel momento in cui sono stati ultimati i manufatti e le opere abusive costruite nei lotti . Lottizzazione sì, ma La vicenda, per i giudici della Cassazione, è chiara, almeno in premessa condivisibile, difatti, la considerazione che quello preso in esame è un illecito insediamento residenziale, in una zona non adeguatamente urbanizzata , e che conseguente è il reato di lottizzazione abusiva e legittimi sono sequestro e confisca. Esiste, tuttavia, un ‘però’ da prendere in considerazione ovvero la richiesta del singolo socio di valutare la sua peculiare posizione, sia dal punto di vista materiale che psicologico , affermando che non aveva partecipato al piano lottizzatorio e che la sua edificazione è risalente nel tempo e sanata . È esattamente così? Bisogna dare una risposta a questa domanda, affermano i giudici, e quindi alla richiesta del singolo socio, prima di poter decidere sulla legittimità del sequestro. Tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata, e, per questo motivo, i giudici della Cassazione riaffidano la questione alla valutazione del Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 novembre 2011 – 10 gennaio 2012, n. 159 Presidente Mannino – Relatore Squassoni Motivi della decisione Con ordinanza 2 l febbraio, 2011 il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro prevenivo che grava su di un immobile ritenuto frutto di una abusiva lottizzazione per la quale è indagato, tra gli altri, O. M. In sunto, i Giudici hanno rilevato che da una iniziale attività di campeggio, ove ogni socio dello Oasi Club era assegnatario di una piazzuola, era iniziata e proseguita nel tempo una edificazione di abusive costruzioni che hanno trasformato l'area agricola in un insediamento umano che aveva tutti i caratteri della lottizzazione in assenza di qualsiasi permesso o autorizzazione amministrativa. Il Tribunale ha ritenuto che il reato non fosse estinto per prescrizione ed ha osservato come il vincolo reale dovesse permanere perché finalizzato alla confisca dei beni. Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato O. M. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando - che il provvedimento non contiene una motivazione specifica sulla sua posizione - che è socio dell'Oasi Club dal 1988 e sulla sua piazzuola ha costruito un manufatto, pur in assenza di concessione, nell'anno 1990 per il quale ha inoltrato domanda di condono e pagato i relativi oneri concessori pertanto, il reato deve considerarsi estinto - che non sussiste alcuna lottizzazione abusiva e, in ogni caso, la permanenza del reato è cessata al momento in cui sono stati ultimati i manufatti e le opere abusive costruite nei lotti - che il reato è estinto per prescrizione e tale situazione impediva il vincolo reale. Dalle emergenze processuali, risulta che vari soggetti, che usufruivano di una piazzuola per posizionare una roulotte, abbiano a poco a poco modificato la zona a vocazione agricola costruendo abusivamente sulle piazzuole prima dei piccoli fabbricati smontabili ed, indi, dei veri manufatti nel numero di 168 . Così ricostruiti i fatti, è condivisibile la conclusione del Tribunale secondo il quale l'illecito insediamento residenziale, in una zona non adeguatamente urbanizzata, ha determinato quella lesione del monopolio pubblico alla programmazione urbanistica che concretizza il reato di lottizzazione abusiva. Di conseguenza, sussiste la configurabilità del contestato illecito e - dal momento che risulta che la lottizzazione materiale era in corso al 30 novembre 2007 e quella negoziale è terminata il 2 gennaio 2008- non si è verificata l’estinzione del reato in epoca antecedente allo esercizio dell'azione penale che impedirebbe la confisca dei beni ed il sequestro prodromico alla stessa. Su questo tema, la conclusione della ordinanza impugnata che ripercorre l 'iter della illecita edificazione è sorretta da adeguato e congruo apparato motivazionale. In tale contesto, il ricorrente propone censure tendenti a isolare e diversificare la sua posizione, dal punto di vista materiale e psicologico, da quella degli altri indagati sostenendo che non aveva partecipato al piano lottizzatorio e che la sua edificazione è risalente nel tempo e sanata. Queste censure, ora al vaglio di legittimità, erano già state sottoposte all’esame dei Giudici di merito e non sono state prese in considerazione neppure in modo implicito dal testo del provvedimento, emerge che è stata valutata la singola posizione di alcuni indagati, ma non quella dell'O. che non è neppure menzionato nella ordinanza. La rilevata lacuna argomentativa può essere censurata in Cassazione a sensi dell'articolo 325 comma 1 cod. procomma pen. la norma precisa che il ricorso delle ordinane in materia di riesame ed appello è ammesso solo per violazione di legge con ciò esplicitando che oggetto della impugnazione non può essere il merito del provvedimento censurato e che i motivi devono essere limitati ai vizi enucleati dall'articolo 606 comma 1 lett. b cod. procomma pen Tra di essi deve annoverarsi la mancanza o mera apparenza di apparato argomentativo poiché viola l'articolo 125 cod. procomma pen. che impone, a pena di nullità, la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali Sezioni Unite sentenza n. 25932 del 2008 . A questa situazione, è equiparabile il caso di totale mancata osservanza, da parte del Giudice del riesame, del suo compito istituzionale di controllare in concreto il provvedimento impugnato e di considerare le censure al suo vaglio proposte dal Difensore e dare loro congrua risposta. Nel caso in esame, non solo si è verificata elusione del ruolo di garanzia che la legge attribuisce alla impugnazione avanti al Tribunale, ma il rifiuto a provvedere sulle deduzioni difensive e sulla specifica posizione processuale dell’O. si è tradotto in mancanza di motivazione riconducibile alla violazione del ricordato articolo 125 cod. procomma pen Pertanto, la ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame.