L’attuale informativa lascia il posto alla Carta dei diritti e dei doveri del detenuto

Per garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario viene introdotta la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. L’attuale informativa verrà così sostituita da un documento più ampio, che dovrà contenere una chiara esplicazione del regime al quale il condannato e l'internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi.

Lo schema di D.P.R. modifica due norme del Regolamento penitenziario introducendo la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. In soffitta l’attuale informativa. L'art. 32, comma 2, ord. pen. prevede che i detenuti e gli internati all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento . In attuazione di tale disposizione, gli artt. 23 e 69 del regolamento n. 230/2000 prevedono che al detenuto e all'internato venga consegnato un semplice estratto delle principali disposizioni previste nella normativa vigente. Arriva la Carta dei diritti e dei doveri del detenuto. Per garantire l'effettivo esercizio dei propri diritti e una maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario, l'informativa verrà sostituita da un documento più ampio, che dovrà contenere una chiara esplicazione del regime al quale il condannato e l'internato sono sottoposti, dei diritti che agli stessi spettano e dei doveri ai quali è necessario conformarsi all'interno della casa circondariale, nonché una descrizione delle strutture e dei servizi ad essi riservati . L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza da parte dei detenuti e degli internati delle regole e dei diritti destinati a conformare la loro vita per un periodo di tempo più o meno lungo. Da stabilire analiticamente i contenuti della Carta. Anche i familiari dei detenuti dovranno conoscere i contenuti della Carta, affinchè possano comprendere al meglio il contesto carcerario. Le modalità verranno stabilite dal Ministro della Giustizia, con un apposito decreto. Non solo. Il Guardasigilli, dovrà - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione – emanare un altro decreto perché il contenuto della Carta sia analiticamente stabilito. Un primo screening dei soggetti che si dichiarano disponibili al controllo remoto. Inoltre, il nuovo provvedimento prevede che al momento del colloquio con il direttore della struttura carceraria, questi deve fornire un’adeguata informazione anche rispetto alle modalità di controllo elettronico ex art. 275- bis c.p.p., ovvero alla possibilità di essere sottoposti a sorveglianza elettronica a distanza, laddove i detenuti possano beneficiare della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari. In questo modo sarà acquisito l'eventuale consenso del detenuto a tale modalità di controllo, del quale verrà senza ritardo informata l'autorità giudiziaria competente per le proprie eventuali determinazioni in merito. Con questa modifica all’art. 23 del regolamento penitenziario, si vuole ridurre il rischio di emanare provvedimenti che potrebbero non ricevere applicazione per il diniego del loro destinatario. Infatti, l'art. 275- bis c.p.p. prevede tutt’ora che il consenso in questione venga richiesto soltanto al momento in cui il provvedimento debba essere materialmente posto in esecuzione . Pertanto, ferma restando la possibilità per il detenuto di negare il consenso fino a tale momento, la modifica normativa anticiperà la comunicazione della eventuale disponibilità dello stesso al momento del suo ingresso in istituto, minimizzando, ove ne sussistano le condizioni, il periodo di permanenza all'interno della struttura carceraria .

Schema di D.P.R. * Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, numero 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà Art. 1 Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, numero 230 1. Al D.P.R. 30 giugno 2000, numero 230, sono apportate le seguenti modificazioni a all'art. 23, il comma 5 è sostituito dal seguente 5. Il direttore del!'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, numero 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso al!'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo al!'autorità giudiziaria competente b all'art. 69, il con1ma 2 è sostituito dal seguente 2. All'atto del!'ingresso a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l 'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro centottanta giorni decorrenti dal!'entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri. . * Il provvedimento potrebbe subire delle modifiche nella fase di coordinamento che precede la pubblicazione in G.U.